CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Nocera, che ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace di Nocera inferiore in ordine al reato di 612 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge rispetto al rigetto dell'eccezione di incompetenza del giudice di pace, è in parte meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (che, a pagg. 2-3 del provvedimento gravato, chiarisce che la ricorrente è stata condannata in primo grado a titolo di minaccia lieve, reato pacificamente di competenza del giudice di pace) ed in parte non deducibile in sede di legittimità, in quanto presentato in violazione dell'art. 568 comma 4 0 cod. proc. pen., nella misura in cui l'eventuale accoglimento del ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez. 1, Sentenza n. 18849 del 09/02/2016, Rv. 266887 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la parte denuncia vizi motivazionali, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 ii Il consigliere estensore . Il Presidente \ Vincenzo S utibi osa Pezzullo