CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1995
Cassazione n. 19971/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1995 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 154/Rg 4406 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado da cui era risultato che l'imputato non si era fermato all'alt e aveva imposto un inseguimento pericoloso nel centro della città per 6 minuti (pag. 1 e 2) senza che rilevino le generiche censure circa la valutazione di altri testimoni (non è dato comprendere chi sia il teste Potenza menzionato dal ricorso) o sulla ritenuta inattendibilità della moglie dell'imputato e del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] su cui vi è puntuale e non illogica motivazione (pag.2); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il