CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 46138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta; Considerato che tutti motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di bancarotta fraudolenta sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta la risoluzione, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, cui segua la consegna al venditore dei beni acquistati, rientrando anch'essi nel complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili facenti capo all'imprenditore (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza del nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quinto e il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di bancarotta documentale, contestata ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 2 I. fall., sono aspecifìci, nella misura in cui omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Ritenuto che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come quella derivante dalla decorrenza del termine prescrizionale (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]