CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2021
Cassazione n. 41786/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art, 23, comma 8 dei D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 28 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Firenze, nel rigettare i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 17 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze applicativa della misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con gli arresti domiciliari per [OSCURATO:PERSONA]) per i reati ex artt.416 cod. pen. (capo 1), 452-quattordecies cod. pen. (capo 2). Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 416 cod. pen. in riferimento all'art. 452- quaterdecies cod. pen. 2.1. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare i motivi di impugnazione sulla sussistenza del reato associativo. L'ordinanza del Tribunale del riesame quanto alla gravità indiziaria, sarebbe il copia ed incolla dell'ordinanza genetica che a sua volta sarebbe la copia della relazione del Pubblico ministero allegata alla richiesta di applicazione delle misure cautela ri. Né il Giudice per le indagini preliminari né il Tribunale del riesame avrebbero espresso un'autonoma valutazione sulla gravità indiziaria ed in particolare sulla possibilità che gli elementi indicati concretizzino il concorso di persone nel reato piuttosto che il vincolo associativo. Mancherebbe la motivazione sugli elementi costitutivi del reato associativo e sulla posizione di promotore, costitutore, organizzatore o partecipe dell'indagato, ritenuto socio occulto di [OSCURATO:PERSONA]. I pochi elementi a carico dell'indagato - riassunti nel ricorso - non concretizzerebbero la partecipazione all'associazione per delinquere. 2.2. Con il sécondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'omessa valutazione della sussistenza della gravità indiziaria. L'ordinanza genetica mancherebbe di motivazione autonoma, perché il Giudice per le indagini preliminari avrebbe solo ricopiato le valutazioni del Pubblico ministero senza critiche autonome; il Tribunale del riesame avrebbe solo ripreso l'ordinanza genetica, non effettuando alcuna valutazione degli elementi a carico del ricorrente: si sarebbe limitato a ritenere condivisibile quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame della sussistenza delle esigenze cautelari. Dopo aver riportato la motivazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, si rileva che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato il comportamento dell'indagato successivo alle perquisizioni del 12 aprile 2019 che determinò l'interruzione dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti di cui è contestata la frequentazione. A tale interruzione dei rapporti farebbe riferimento anche il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica. Non sarebbe stata valutata la documentazione, indicata nel ricorso e sottoposta a sequestro, da cui emergerebbe che il ricorrente si è dedicato dal maggio del 2020 ad un'attività di consulenza per la gestione lecita del trasporto di MPS (materia prima secondaria). Lo svolgimento di tale attività lavorativa dimostrerebbe l'inesistenza della propensione alla commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Il ricorrente avrebbe anche predisposto una bozza di una denuncia relativa ad un traffico di rifiuti. Non sarebbero state valutate neanche le sommarie informazioni testimoniali rese dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno 2021 al Pubblico ministero. Il Tribunale del riesame non avrebbe così valutato gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, portati all'attenzione del collegio e non citati nell'ordinanza. 2.4. È stata poi depositata una memoria di replica alla richiesta del Procuratore generale di dichiarare inammissibile il ricorso in cui si ribadisce che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad una valutazione acritica dell'ordinanza genetica, senza una sua valutazione autonoma. 3. Con il primo motivo del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione; il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare se l'ordinanza genetica contenesse l'autonoma motivazione. 3.1. Si eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per la mancanza di tale elemento; la motivazione sarebbe costituita dal taglia ed incolla della richiesta di misura cautelare e dell'ultima informativa della polizia giudiziaria. 3.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416, 452-quaterdecies cod. pen. Il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato adeguatamente con le doglianze proposte con la memoria ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen. né con quanto articolato oralmente all'udienza del 28 giugno 2021. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a far proprie le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale del riesame, quanto al reato associativo, non avrebbe chiarito perché vi sarebbe la gravità indiziaria e non i soli reati «concorsuali»; non avrebbe motivato sugli elementi costitutivi del reato; non avrebbe affrontato la questione giuridica del rapporto tra reato associativo e quello ex art. 452-quaterdecies cod. pen. al quale sarebbero riconducibili le condotte; non si sarebbe confrontato adeguatamente, ma superficialmente, con le argomentazioni difensive sul perché l'oggetto dei trasporti non fossero rifiuti; non si conoscerebbe la naturà merceologica dei beni ricevuti dal ricorrente e mancherebbe la prova del trasporto di rifiuti. I beni provenienti dalla filiera tessile non sarebbero rifiuti ma beni reimpiegabili nel ciclo produttivo. 3.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli artt. 274 e 284 cod. proc. pen. sulla inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il titolo in base al quale la «donna» del ricorrente detenga l'immobile. Il legislatore non richiederebbe la produzione del contratto di locazione o di acquisto ma solo la disponibilità ad accettare presso il proprio domicilio il detenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, va esaminata la questione proposta dai ricorrenti della nullità dell'ordinanza genetica per la mancanza di motivazione autonoma. Il motivo è inammissibile perché l'eccezione di nullità non è stata dedotta dinanzi al Tribunale del riesame e le parti sono decedute dalla possibilità di proporre l'eccezione. La giurisprudenza è costante nell'affermare che non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell'ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 1262 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2019, Urso, Rv. 276482, proprio in tema di cd. copia-incolla, ciò deriva dalla natura relativa della nullità, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall'art. 181, ultimo comma, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità. 1.2. Secondo la preferibile tesi tradizionale, che si fonda sui principi espressi da Sez. 1, n. 2271 del 05/04/1996, Morra, Rv. 204823 - 01, la nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'art. 181 cod. proc. pen. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte.Inoltre, rispetto a tale nullità, non può applicarsi l'art. 179 cod. proc. pen., poiché il vizio non è conseguente all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore. La nullità ex art. 292 cod. proc. pen. non rientra neanche fra quelle, relative, descritte dall'art. 181 cod. proc. pen. 1.2.1. La tesi della nullità di ordine generale ex art. 292, comma 2, lett. c- bis), cod. proc. pen., è stata anche di recente affermata da Sez. 1, n. 1072 del 20/11/2019, dep. 2020, Anton, Rv. 278069 - 01, con riferimento all'ipotesi dell'omessa trasmissione, da parte del Pubblico ministero, degli elementi indiziari depositati dalla difesa. 1.2.2. La natura di nullità di ordine generale deriva dalla ratio che ha ispirato il legislatore nel 2015, di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale degli elementi concretizzanti la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, estendendo la nullità già prevista ai casi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. fra cui quella per la violazione del comma 2, lett. c-bis dell'art. 292, (l'ordinanza custodiale genetica è nulla qualora il giudice non esponga e valuti autonomamente I motivi per i quali abbia ritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa) volta a garantire il contraddittorio tra le parti, portatrici di interessi contrapposti. Prima di emettere un'ordinanza che applica una misura custodiale, si vuole che il giudice sia in grado di soppesare e valutare le opposte argomentazioni addotte sia dall'accusa che dalla difesa. Il legislatore, prevedendo la nullità per il mancato rispetto di tale contraddittorio, ha inteso evitare che il giudice si pronunci senza avere preso comunque in esame le deduzioni difensive presentate dall'imputato. 1.3. Quanto alla deducibilità, deve rilevarsi che la nullità non concerne un atto del procedimento «principale», bensì un atto del procedimento incidentale sulla libertà personale. Pertanto, il regime giuridico non è quello previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., che è costruito per le nullità di ordine generale che concernono il giudizio, ma quello dell'art. 182 cod. proc. pen. 1.4. La parte che riceve l'atto viziato per la mancanza di esposizione e di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari assiste al compimento della nullità, mediante la notifica o il deposito dell'atto. Poiché la nullità per la mancanza di esposizione e di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari non può essere rilevata prima della emissione del provvedimento custodiale, essa deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo, quindi dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale l'ordinanza genetica sia stata impugnata. 1.5. Ai sensi dell'art. 182, comma 3, cod. proc. pen., il termine per rilevare o eccepire tale nullità è stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che successivamente l'eccezione non è più proponibile né la nullità può essere rilevata d'ufficio. 2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi all'assenza di motivazione sulla gravità indiziaria, sono inammissibili. Il riesame risulta essere stato proposto esclusivamente per l'insussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. Va ribadito il principio per cui, in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cessazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv. 261243 - 01). 2.2. Il terzo motivo è infondato. Ed invero, il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari rilevando, per altro, che le condotte su cui si fonda il pericolo di reiterazione dei reati sono state parzialmente ammesse dall'imputato. La persistenza delle esigenze cautelari, rispetto all'attività lavorativa intrapresa dal ricorrente, è stata valutata a pag. 10, nel primo capoverso, e più in generale nella valutazione della idoneità della misura detentiva, essendo stata nelle more sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Con il motivo, pertanto, si prospettano questioni di fatto, relative alla valutazione di alcuni documenti, o di un verbale di sommarie informazioni, qui non valutabili, attenendo al merito. 3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità. 3.1. Il Tribunale del riesame ha infatti rilevato che con il riesame si contestava genericamente il solo reato ex art. 416 cod. pen.; rispetto alla motivazione del Giudice per le indagini preliminari sulla sussistenza del reato associativo ed alla partecipazione del ricorrente (pag. 3-8), il ricorso non solo non prende in esame la motivazione dell'ordinanza impugnata, ma si limita a contestazioni generiche. 3.2. Con il ricorso per cessazione per la prima volta si impugna il capo relativo all'esistenza della gravità indiziaria del reato ex art. 452 -quaterdecies cod. pen., non contestata con il riesame. Il motivo, sul capo, è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. 3.3. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale del riesame ha infatti ritenuto che la documentazione prodotta a sostegno della richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, sia insufficiente: manca la prova della effettiva disponibilità dell'immobile in cui [OSCURATO:PERSONA] potrebbe ospitare l'indagato in regime di arresti domiciliari. Tale valutazione è assolutamente corretta perché la concessione degli arresti domiciliari presuppone la certa esistenza del luogo di detenzione, nel caso in esame non esistente anche a causa delle rilevate divergenze esistenti con i luoghi di residenza. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di