CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 37333/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 26 aprile 2021, il tribunale della libertà di Napoli, confermava l'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Napoli datata 31-3-2021 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] classe '64 la misura della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di intestazione fittizia aggravato dall'agevolazione mafiosa in relazione alle attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posto che non erano stati individuati gli elementi per ritenere sussistente la gravità indiziaria in relazione al delitto di cui all'articolo 512 bis codice penale; in particolare la contestazione di attribuzione fittizia richiedeva l'individuazione di un'effettiva titolarità di fatto che prescinde totalmente dall'attività gestoria attribuibile ad altri figure imprenditoriali; inoltre risultava indispensabile l'individuazione della provenienza della provvista per la costituzione della società e per il suo mantenimento in vita. Nel caso di specie mancavano gli elementi per ritenere che il ricorrente pur gestore della Planet costruzioni ne fosse l'effettivo titolare mancando l'individuazione delle risorse economiche investite dallo stesso. Inoltre, non era emerso alcun dato sintomatico della provenienza illecita della provvista utilizzata per la costituzione della società né tantomeno della immissione di capitale di derivazione illecita; ancora si lamentava l'assenza di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma; - mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al presunto contesto di criminalità organizzata in cui erano maturati i fatti che aveva determinato un totale travisamento degli elementi di prova posto che alcuna dichiarazione dei collaboratori di giustizia riguardava specificamente la posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] classe 64 nè risultava che questi fosse inserito in contesti di criminalità organizzata; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale posto che il tribunale non aveva motivato rispetto ai rilievi della difesa ed aveva affermato genericamente la sussistenza dell'agevolazione dell'organizzazione con motivazione soltanto apparente; - mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e dalla scelta della misura applicata mancando l'individuazione degli elementi da cui desumere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione trattandosi di una società di piccolissime dimensioni priva di consistenze patrimoniali e con uno scarso volume di affari; inoltre, il tribunale, non aveva valutato lo stato di inc:ensuratezza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero quanto al primo motivo deve essere rammentato come secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 integra un'ipotesi di reato a forma libera il cui tratto fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione, istantaneo con effetti permanenti, la cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Rv. 255405). Orbene nel caso in esame il giudice del riesame ha proprio ritenuto la titolarità di fatto dell'azienda in capo al Simeoli classe 64 sulla base di una serie di elementi esplicitati alle pagine 14-15 della motivazione ove vengono riportate varie dichiarazioni di soggetti informati dei fatti ed altri elementi dai quali risulta che proprio il ricorrente risulta avere agito quale contitolare di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., intestata al Pelella, poiché concludeva contratti in nome della stessa e si presentava ai clienti quale titolare. Pertanto le conclusioni del tribunale del riesame circa la sussistenza di una titolarità di fatto risultano fondate sul corretto esame degli atti di indagine dai quali emerge una posizione del ricorrente non riconducibile alla mera attività gestoria nell'interesse altrui bensì alla contitolarità di fatto dell'azienda intestata al Pelella. Né peraltro è richiesto, per l'integrazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 512 bis cod.pen., che i capitali investiti abbiano derivazione illecita altrimenti sussistendo il più grave delitto di cui all'art. 648 ter cod.pen.; al proposito deve essere ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. perchè mentre in questa ultima fattispecie é necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nell'altra si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei potenziali assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che se provata può integrare altri reati. (Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Rv. 257364). Ne deriva pertanto affermare che la doglianza con la quale si lamenta la mancata individuazione dell'origine illecita dei capitali è totalmente infondata non essendo richiesta tale condizione, propria dei delitti di riciclaggio, per la sussistenza della fattispecie criminosa. Così come irrilevante appare la circostanza della assenza di dichiarazioni accusatorie da parte dei collaboratori di giustizia nei confronti dell'odierno ricorrente poiché il giudice del riesame di Napoli ha propriamente proceduto a ricostruire il contesto nel quale avvenivano i fatti sottolineando come l'intestazione fittizia appariva strumentale alla prosecuzione delle attività della famiglia Simeoli nel settore dell'edilizia e, ciò, nonostante i plurimi procedimenti penali nei quali gli stessi risultavano già coinvolti; così che la finalità elusiva viene correttamente desunta da tale dato assai significativo con valutazione esente da illogicità. 2.2 In relazione, poi, al motivo con il quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante, deve essere evidenziato come alcun difetto di motivazione sussista nel provvedimento impugnato posto che il giudice del riesame, sulla base anche di plurime dichiarazioni di collaboratori, ha sottolineato come la condotta del ricorrente e dell'omonimo parente siano state tutte finalizzate a permettere l'agevolazione del clan Polverino-Nuvoletta attraverso l'acquisizione di una posizione dominante nelle attività edili del territorio di operatività e così a permettere la perpetrazione ed il mantenimento della posizione egemone del clan in quel territorio. Si tratta di conclusione che il ricorso contesta procedendo ad una alternativa lettura di elementi di prova tutti logicamente interpretati dal giudice del riesame. 2.3 Infine, anche in relazione all'esigenze cautelali ed alla scelta della misura non paiono sussistere i lamentati vizi posto che l'ordinanza impugnata ha sottolineato come le condotte contestate si pongono nel solco di una attività continuativamente posta in essere da appartenenti alla medesima famiglia e sempre finalizzata a mantenere il controllo delle attività edilizie; inoltre veniva segnalata anche la data di recente costituzione ed attività della Planet e ciò a riscontro della attualità delle esigenze nonché giustificata l'applicazione della misura maggiormente restrittiva in presenza di reati per i quali vige la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275 comma terzo cod.proc.pen. ed in assenza di elementi atti a dimostrare l'interruzione di rapporti e relazioni con il clan di riferimento.In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata ; alla relativa declaratoria conse gue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pe