Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16245/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

le rappresentante pro tempore, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonio Stanizzi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026nonché contro-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1166/2023 depositatail 13/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 3 agosto 2016 la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di Bari isignori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchè la società [OSCURATO:SOCIETA]. (SYES), deducendo di essere creditrice dellaBroadcast [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per oltre euro 900.000,00 credito garantito dafideiussioni prestate dai primi due convenuti, e chiedendo la revocatoriaex art. 2901 c.c. dell’atto di datio in solutum del 25 settembre 2014, concui i fideiussori avevano trasferito a SYES un immobile sito in Roma.I convenuti si costituivano contestando la sussistenza dei presuppostidell’azione revocatoria.Con sentenza n. 2200/2021 dell’8 giugno 2021 il Tribunale di Bariaccoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto dispositivo econdannando i convenuti alle spese.2.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito originariamentevantato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., che resisteva eproponeva appello incidentale condizionato.Si costituivano altresì il Fasano e la Tronchin.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con sentenza n. 1166/2023, la Corte d’Appello di Bari accoglieva l’appelloprincipale, rigettava l’appello incidentale e, in riforma della decisione diprimo grado, rigettava le domande revocatorie.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6motivi, illustrati da memoria.3.1.

Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:SOCIETA]Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in via subordinata almancato accoglimento dell’istanza di correzione di errore materialeproposta dinanzi alla Corte d’appello, la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 132 e 277 c.p.c., per errori materiali, mancata pronuncia edifetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.La sentenza impugnata è anzitutto viziata per violazione dell’art. 132,comma 2, n. 2, c.p.c., avendo erroneamente indicato tra le parti la [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di considerare che essa non siera costituita nel giudizio di appello, essendosi invece costituita la societàcessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 111 c.p.c.L’errore si riflette altresì nel dispositivo e nella motivazione, laddove laCorte territoriale ha respinto un appello incidentale condizionatoesso era stato formulato dal diverso soggetto costituito in giudizio, conconseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato e nullità della sentenza.4.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha precisato che l’omessa o inesatta indicazione del nome diuna delle parti nell’intestazione della sentenza integra un mero erroremateriale, emendabile mediante il procedimento di correzione, soltantoNumero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026quando dal complessivo contesto della decisione e dagli atti processualirisulti comunque possibile individuare con certezza i soggetti ai quali lapronuncia si riferisce, senza che ne derivi alcuna incertezza sull’identitàdelle parti del giudizio (Cass., sez.

III, ord. 20 giugno 2024, n. 17084;Cass., sez.

VI, ord. 17 giugno 2019, n. 16195; Cass., sez.

I, ord. 30marzo 2018, n. 7961; Cass., sez.

VI, 23 maggio 2016, n. 10592).

In taleevenienza, l’errore non incide sulla regolare instaurazione delcontraddittorio né sull’intellegibilità della decisione.Diversamente, qualora l’inesatta indicazione delle parti determiniincertezza in ordine ai soggetti nei cui confronti la sentenza è destinata aprodurre effetti, ovvero riveli che il giudice ha deciso nei confronti disoggetti diversi da quelli effettivamente partecipi del giudizio, o ancorache non si è pronunciato sulle domande ed eccezioni proposte dalle partiritualmente costituite, l’errore travalica la dimensione del mero lapsuscalami e si traduce in un vizio attinente alla regolarità del contraddittorio eal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integrando unacausa di nullità della sentenza ai sensi degli artt. 101, 112 e 132 c.p.c.(Cass., sez.

III, ord. 20 giugno 2024, n. 17084; Cass., sez.

VI, ord. 17giugno 2019, n. 16195).Nel caso di specie, rileva in modo dirimente la circostanza che lo stessoricorrente ha dichiarato di avere proposto innanzi alla corte d’appelloun’istanza di correzione di errore materiale, qualificando espressamentel’inesattezza riscontrata come mero errore materiale e non già come vizioincidente sulla regolarità del contraddittorio o sulla validità della decisione.Tale iniziativa processuale, per un verso, presuppone il riconoscimentodella riconducibilità dell’errore a un’inesatta esternazione del decisum,emendabile ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c.; per altro verso, risultalogicamente e giuridicamente incompatibile con la successiva deduzione,in sede di legittimità, di un vizio di nullità della sentenza per violazionedegli artt. 101, 112 e 132 c.p.c.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ne consegue che il ricorrente, avendo egli stesso ricondotto l’erroredenunciato nell’alveo del mero lapsus calami e attivato il rimedio specificoprevisto dall’ordinamento per la sua correzione, non può utilmentesostenere che il medesimo errore integri un vizio del contraddittorio o unamancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, idonea adeterminare la nullità della decisione.4.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2901 c.c., in relazione agli artt. 1180, 1197, 1201 e 1325, n. 2,c.c., per avere la corte d’appello erroneamente qualificato come atto atitolo oneroso la datio in solutum posta in essere dai soci della societàdebitrice in adempimento di un debito altrui.Lamenta essersi dalla corte di merito disatteso il principio, affermato dalleSezioni Unite, secondo cui la qualificazione di un negozio come gratuito ooneroso deve avvenire esclusivamente alla luce della causa concreta,intesa come scopo pratico dell’operazione e vantaggio patrimonialeeffettivamente conseguito dal solvens, e non sulla base della causaastratta o di elementi meramente formali (Cass., sez. un., 18 marzo 2010,n. 6538).Lamenta che la corte territoriale ha ritenuto sussistente l’onerositàdell’atto valorizzando, in modo apodittico, la surrogazione nel credito e laqualità di soci dei terzi adempienti, senza verificare se da tali circostanzefosse derivato un concreto vantaggio patrimoniale, nonostante la pacificasituazione di crisi della società debitrice, già ammessa al concordatopreventivo.Lamenta che, contrariamente a quanto affermato nella sentenzaimpugnata, l’adempimento del debito altrui da parte del terzo, ai sensidell’art. 1180 c.c., si presume effettuato a titolo gratuito ai fini dell’azionerevocatoria, gravando sul creditore l’onere di provare l’eventuale onerositàdell’atto (Cass., 10 dicembre 2008, n. 28981; Cass., 28 luglio 2010, n.17683; Cass., 28 ottobre 2011, n. 22518; Cass., 21 agosto 2023, n.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/202624871).

Né la surrogazione pattuita può integrare di per sé un vantaggioconcreto, ove essa sia meramente formale e priva di reale possibilità direalizzo, non potendo l’adempimento spontaneo del terzo attribuireautomaticamente un titolo per agire nei confronti del debitore (Cass., 21agosto 2023, n. 24871).

Ne consegue che, in assenza di un effettivoscambio di utilità e di un vantaggio patrimoniale concreto in capo ai terziadempienti, la datio in solutum deve qualificarsi come atto a titologratuito, con conseguente erronea applicazione dell’art. 2901, comma 1,n. 2, c.c., avendo la Corte territoriale indebitamente richiesto la provadella scientia damni del terzo.4.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1197 e 1180 c.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente affermato, in termini generali, che la datio in solutumcostituirebbe un contratto a titolo oneroso solutorio‑liberatorio.Lamenta che tale affermazione si pone in contrasto con il dato normativoe con la giurisprudenza di legittimità, poiché l’art. 1197 c.c. non qualificala prestazione in luogo di adempimento come atto oneroso e, nel caso incui la datio in solutum sia posta in essere da un terzo, la fattispecie deveessere valutata alla luce dell’art. 1180 c.c.In tale ipotesi, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite,mancando nello schema causale tipico una controprestazione in favore delterzo disponente, l’atto si presume compiuto a titolo gratuito, salva laprova di un concreto vantaggio patrimoniale (Cass., sez. un., 18 marzo2010, n. 6538).Si duole che la corte territoriale, muovendo dall’erroneo presupposto dellagenerale onerosità della datio in solutum, abbia disatteso la presunzione digratuità propria dell’adempimento del terzo, applicando in modo noncorretto l’art. 1197 c.c. in luogo dell’art. 1180 c.c. e pervenendo a unaqualificazione giuridica della fattispecie non conforme ai principi di dirittoelaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/20264.4.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 e 2901 c.c., in relazione all’art. 1180 c.c.Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente ripartito l’onere dellaprova conseguente alla qualificazione dell’atto dispositivo come oneroso.Lamenta che l’erronea qualificazione della datio in solutum come atto atitolo oneroso ha infatti condotto il giudice di merito a disattendere ilprincipio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’adempimento deldebito altrui da parte del terzo si presume compiuto a titolo gratuito,gravando sul creditore beneficiario l’onere di dimostrare, con provarigorosa, l’esistenza di un concreto vantaggio patrimoniale in capo al terzodisponente (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538; Cass. 10 dicembre2008, n. 28981; Cass. 28 luglio 2010, n. 17683; Cass. 28 ottobre 2011,n. 22518).Lamenta che la prova dell’onerosità dell’atto doveva considerarsi gravareno già sulla banca attrice quanto bensì sulla società creditrice beneficiariadell’adempimento, la quale avrebbe dovuto allegare e dimostrarel’effettivo e non meramente ipotetico vantaggio conseguito dai terziadempienti; e che omettendo ogni verifica in ordine a tale profilo eprescindendo dalla presunzione di gratuità propria dell’adempimento delterzo la corte di merito haviolato le regole di distribuzione dell’onereprobatorio, pervenendo a una decisione non conforme ai principi di dirittoelaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 26325/2006; Cass.1831/2001).4.5.

Con il quinto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi econtroversi, oggetto di specifica discussione tra le parti, in relazione allaconsapevolezza da parte del terzo acquirente Syes del pregiudizio arrecatoalle ragioni creditorie dalla datio in solutum, ai fini dell’applicazionedell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.

La Corte d’appello, pur ritenendoinsussistente la scientia damni del terzo, ha omesso di valutare unapluralità di circostanze decisive ritualmente dedotte dall’appellata, tra cui:Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026la comprovata situazione di grave indebitamento dei coniugidella crisi della società debitrice, già istante per il concordato preventivo;l’anomalia del pagamento mediante attribuzione immobiliare da parte diterzi non obbligati; nonché la pregressa adozione, da parte dei disponenti,di atti di segregazione patrimoniale (fondo patrimoniale e donazioni), tuttielementi pubblicamente conoscibili e idonei a fondare presunzioni gravi,precise e concordanti della participatio fraudis.L’omesso esame di tali fatti decisivi ha condotto la Corte territoriale adescludere apoditticamente la consapevolezza del terzo, in contrasto con ilprincipio secondo cui, in tema di revocatoria, la prova della scientia damnipuò essere fornita anche mediante presunzioni semplici, desunte daelementi indiziari complessivamente valutati (Cass., 9 giugno 2020, n.10928; Cass., 9 giugno 2011, n. 12644; Cass., 25 settembre 2019, n.22280).4.6.

Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente escluso la scientia damni del terzo sul presupposto dellamancata conoscenza, da parte di Syes, dello specifico credito vantato dallabanca nei confronti dei disponenti.Tale impostazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento dilegittimità, secondo cui, ai fini della revocatoria, è sufficiente laconoscibilità da parte del terzo del pregiudizio che l’atto arreca allagaranzia patrimoniale dei creditori, non essendo richiesta né l’intenzione dinuocere né la conoscenza del singolo credito poi azionato (Cass., 5 giugno2000, n. 7452; Cass., 19 maggio 2006, n. 11763; Cass., 17 gennaio2007, n. 966; Cass., 5 luglio 2013, n. 16825).È sufficiente, infatti, che il terzo sia consapevole, o agevolmenteconsapevole, che l’atto determina la sottrazione di beni alla garanziaNumero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026patrimoniale, compromettendo la soddisfazione dei creditori, senza cherilevi l’ignoranza dell’identità o della natura del credito specifico.La sentenza impugnata, richiedendo un grado di conoscenza più intenso diquello previsto dall’art. 2901 c.c., ha pertanto fatto erronea applicazionedella norma.5.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.Va anzitutto osservato che in tema di azione revocatoria ordinaria laqualificazione dell’atto con cui un terzo adempie un debito altrui, anchemediante datio in solutum, non può essere compiuta sulla base delmodello negoziale astratto, ma deve fondarsi esclusivamente sulla causaconcreta dell’operazione, intesa come sintesi degli interessi effettivamenteperseguiti dal soggetto che esegue la prestazione.Questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha avuto modo di affermare chel’atto deve qualificarsi come oneroso solo quando il terzo solvens ricavidall’operazione un vantaggio patrimoniale concreto, specifico edeconomicamente apprezzabile, anche in via indiretta, idoneo acompensare il sacrificio economico sopportato; in difetto di tale vantaggio,l’atto deve considerarsi a titolo gratuito (Cass., S.U., 18 marzo 2010, n.6538; Cass., sez.

I, 9 giugno 2011, n. 12642; Cass., sez.

I, 28 maggio2015, n. 11018; Cass., sez.

I, ord. 14 giugno 2022, n. 19150).Coerentemente con tale impostazione si è al riguardo precisato chel’adempimento del debito altrui si presume gratuito, poiché nello schemacausale tipico dell’operazione non è prevista alcuna controprestazione infavore del terzo che dispone del proprio patrimonio per estinguereun’obbligazione cui è estraneo.

Ne consegue che l’onere di superare talepresunzione grava sul creditore che ha beneficiato dell’adempimento, ilquale deve dimostrare, con prova rigorosa, che il solvens abbia conseguitoun effettivo vantaggio patrimoniale in relazione all’atto compiuto (Cass.,Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026S.U., 18 marzo 2010, n. 6538; Cass., sez.

I, ord. 14 giugno 2022, n.19150; Cass., sez.

I, ord. 26 luglio 2024, n. 20886).Ai fini della qualificazione dell’atto come oneroso non sono sufficientivantaggi generici, meramente ipotetici o astratti.In particolare, non è idonea a superare la presunzione di gratuità la solaesistenza di rapporti societari o di collegamento economico tra il debitoreoriginario e il terzo solvens, occorrendo la prova di un beneficiopatrimoniale concreto e specifico, effettivamente conseguito dal terzo inrapporto causale con l’operazione.

Al contrario, possono integrare unvantaggio rilevante, ai fini dell’onerosità, solo situazioni quali l’estinzionedi un controcredito del solvens ovvero la liberazione da garanzie personaliprecedentemente prestate, purché tali utilità risultino effettive e nonmeramente potenziali (Cass., sez.

I, ord. 26 luglio 2024, n. 20886; Cass.,sez.

II, 18 ottobre 2024, n. 27124).La qualificazione dell’atto come gratuito o oneroso assume rilievo decisivoai fini del regime probatorio dell’azione revocatoria.

Qualora l’atto siagratuito, il creditore che agisce ai sensi dell’art. 2901 c.c. è tenuto aprovare esclusivamente l’esistenza del proprio credito e l’eventus damni,non essendo richiesta la dimostrazione della scientia damni in capo albeneficiario dell’atto; tale prova è invece necessaria solo nell’ipotesi diNe deriva che, in assenza di prova di un concreto vantaggio patrimonialeper il terzo adempiente, l’atto deve presumersi gratuito, con conseguenteinoperatività del requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio.Pertanto, l’adempimento del debito altrui, anche quando attuato mediantedatio in solutum, deve essere qualificato come gratuito o onerosoesclusivamente alla luce della causa concreta dell’operazione.L’atto si presume gratuito e l’onere di dimostrare l’esistenza di unvantaggio patrimoniale effettivo e specifico in capo al terzo solvens gravasul creditore che ha ricevuto il pagamento.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026In mancanza di tale prova, il creditore che agisce in revocatoria non ètenuto a dimostrare la scientia damni del beneficiario, essendo sufficientela prova del pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie.Orbene, nella specie, all’esito dell’apprezzamento ad essa riservato e concongrua motivazione la corte d’appello ha affermato che l’operazioneoggetto di causa è assistita da causa onerosa, individuando la sussistenzadi un vantaggio di natura economica, sia pure indiretto, in capo ai soggettisolutori.In particolare, il giudice territoriale ha valorizzato, quali elementisintomatici di tale vantaggio, la contestuale surrogazione dei medesimi neldiritto di credito della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta dotata di un residuo valoreeconomico anche nel contesto della procedura di concordato preventivodella debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché la qualità dei solutoriquali soci della società debitrice, avuto riguardo all’effetto dialleggerimento dell’esposizione debitoria derivante dall’estinzione di undebito di rilevante importo.Su tali circostanze, complessivamente considerate, la corte d’appello hafondato il proprio convincimento in ordine alla natura onerosa dell’atto,pervenendo a una valutazione di fatto che si sottrae al sindacato dilegittimità, non risultando affetta da vizi logici o giuridici.Né sussiste alcun omesso esame di fatti decisivi, avendo la corte d’appellovalutato i rilievi dedotti dall’appellata in ordine alla consapevolezza delterzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.In particolare, il giudice del gravame ha esaminato il dato del protesto,ritenendolo, in assenza di ulteriori elementi convergenti, non decisivo aifini della prova della scientia damni, e ha valorizzato, in senso contrario, laconsistenza patrimoniale dei disponenti alla data dell’atto, desunta dallatitolarità di plurimi beni immobili non gravati da vincoli.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026Le ulteriori circostanze dedotte, relative alla costituzione del fondopatrimoniale e alla donazione, sono state implicitamente ritenute nonidonee a fondare una presunzione univoca di consapevolezza del terzo.Le censure si risolvono pertanto in una richiesta di rivalutazione delmerito, inammissibile in sede di legittimità.6.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi legittimità, non avendo gli altri intimati non hanno svolto attivitàdifensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 13.200,00( di cui euro 13.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante pro tempore, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonio Stanizzi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026nonché contro-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1166/2023 depositatail 13/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 3 agosto 2016 la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di Bari isignori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchè la società [OSCURATO:SOCIETA]. (SYES), deducendo di essere creditrice dellaBroadcast [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per oltre euro 900.000,00 credito garantito dafideiussioni prestate dai primi due convenuti, e chiedendo la revocatoriaex art. 2901 c.c. dell’atto di datio in solutum del 25 settembre 2014, concui i fideiussori avevano trasferito a SYES un immobile sito in Roma.I convenuti si costituivano contestando la sussistenza dei presuppostidell’azione revocatoria.Con sentenza n. 2200/2021 dell’8 giugno 2021 il Tribunale di Bariaccoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto dispositivo econdannando i convenuti alle spese.2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito originariamentevantato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., che resisteva eproponeva appello incidentale condizionato.Si costituivano altresì il Fasano e la Tronchin.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con sentenza n. 1166/2023, la Corte d’Appello di Bari accoglieva l’appelloprincipale, rigettava l’appello incidentale e, in riforma della decisione diprimo grado, rigettava le domande revocatorie.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6motivi, illustrati da memoria.3.1. Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:SOCIETA]Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in via subordinata almancato accoglimento dell’istanza di correzione di errore materialeproposta dinanzi alla Corte d’appello, la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 132 e 277 c.p.c., per errori materiali, mancata pronuncia edifetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.La sentenza impugnata è anzitutto viziata per violazione dell’art. 132,comma 2, n. 2, c.p.c., avendo erroneamente indicato tra le parti la [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di considerare che essa non siera costituita nel giudizio di appello, essendosi invece costituita la societàcessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 111 c.p.c.L’errore si riflette altresì nel dispositivo e nella motivazione, laddove laCorte territoriale ha respinto un appello incidentale condizionatoesso era stato formulato dal diverso soggetto costituito in giudizio, conconseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato e nullità della sentenza.4.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha precisato che l’omessa o inesatta indicazione del nome diuna delle parti nell’intestazione della sentenza integra un mero erroremateriale, emendabile mediante il procedimento di correzione, soltantoNumero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026quando dal complessivo contesto della decisione e dagli atti processualirisulti comunque possibile individuare con certezza i soggetti ai quali lapronuncia si riferisce, senza che ne derivi alcuna incertezza sull’identitàdelle parti del giudizio (Cass., sez. III, ord. 20 giugno 2024, n. 17084;Cass., sez. VI, ord. 17 giugno 2019, n. 16195; Cass., sez. I, ord. 30marzo 2018, n. 7961; Cass., sez. VI, 23 maggio 2016, n. 10592). In taleevenienza, l’errore non incide sulla regolare instaurazione delcontraddittorio né sull’intellegibilità della decisione.Diversamente, qualora l’inesatta indicazione delle parti determiniincertezza in ordine ai soggetti nei cui confronti la sentenza è destinata aprodurre effetti, ovvero riveli che il giudice ha deciso nei confronti disoggetti diversi da quelli effettivamente partecipi del giudizio, o ancorache non si è pronunciato sulle domande ed eccezioni proposte dalle partiritualmente costituite, l’errore travalica la dimensione del mero lapsuscalami e si traduce in un vizio attinente alla regolarità del contraddittorio eal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integrando unacausa di nullità della sentenza ai sensi degli artt. 101, 112 e 132 c.p.c.(Cass., sez. III, ord. 20 giugno 2024, n. 17084; Cass., sez. VI, ord. 17giugno 2019, n. 16195).Nel caso di specie, rileva in modo dirimente la circostanza che lo stessoricorrente ha dichiarato di avere proposto innanzi alla corte d’appelloun’istanza di correzione di errore materiale, qualificando espressamentel’inesattezza riscontrata come mero errore materiale e non già come vizioincidente sulla regolarità del contraddittorio o sulla validità della decisione.Tale iniziativa processuale, per un verso, presuppone il riconoscimentodella riconducibilità dell’errore a un’inesatta esternazione del decisum,emendabile ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c.; per altro verso, risultalogicamente e giuridicamente incompatibile con la successiva deduzione,in sede di legittimità, di un vizio di nullità della sentenza per violazionedegli artt. 101, 112 e 132 c.p.c.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ne consegue che il ricorrente, avendo egli stesso ricondotto l’erroredenunciato nell’alveo del mero lapsus calami e attivato il rimedio specificoprevisto dall’ordinamento per la sua correzione, non può utilmentesostenere che il medesimo errore integri un vizio del contraddittorio o unamancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, idonea adeterminare la nullità della decisione.4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2901 c.c., in relazione agli artt. 1180, 1197, 1201 e 1325, n. 2,c.c., per avere la corte d’appello erroneamente qualificato come atto atitolo oneroso la datio in solutum posta in essere dai soci della societàdebitrice in adempimento di un debito altrui.Lamenta essersi dalla corte di merito disatteso il principio, affermato dalleSezioni Unite, secondo cui la qualificazione di un negozio come gratuito ooneroso deve avvenire esclusivamente alla luce della causa concreta,intesa come scopo pratico dell’operazione e vantaggio patrimonialeeffettivamente conseguito dal solvens, e non sulla base della causaastratta o di elementi meramente formali (Cass., sez. un., 18 marzo 2010,n. 6538).Lamenta che la corte territoriale ha ritenuto sussistente l’onerositàdell’atto valorizzando, in modo apodittico, la surrogazione nel credito e laqualità di soci dei terzi adempienti, senza verificare se da tali circostanzefosse derivato un concreto vantaggio patrimoniale, nonostante la pacificasituazione di crisi della società debitrice, già ammessa al concordatopreventivo.Lamenta che, contrariamente a quanto affermato nella sentenzaimpugnata, l’adempimento del debito altrui da parte del terzo, ai sensidell’art. 1180 c.c., si presume effettuato a titolo gratuito ai fini dell’azionerevocatoria, gravando sul creditore l’onere di provare l’eventuale onerositàdell’atto (Cass., 10 dicembre 2008, n. 28981; Cass., 28 luglio 2010, n.17683; Cass., 28 ottobre 2011, n. 22518; Cass., 21 agosto 2023, n.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/202624871). Né la surrogazione pattuita può integrare di per sé un vantaggioconcreto, ove essa sia meramente formale e priva di reale possibilità direalizzo, non potendo l’adempimento spontaneo del terzo attribuireautomaticamente un titolo per agire nei confronti del debitore (Cass., 21agosto 2023, n. 24871). Ne consegue che, in assenza di un effettivoscambio di utilità e di un vantaggio patrimoniale concreto in capo ai terziadempienti, la datio in solutum deve qualificarsi come atto a titologratuito, con conseguente erronea applicazione dell’art. 2901, comma 1,n. 2, c.c., avendo la Corte territoriale indebitamente richiesto la provadella scientia damni del terzo.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1197 e 1180 c.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente affermato, in termini generali, che la datio in solutumcostituirebbe un contratto a titolo oneroso solutorio‑liberatorio.Lamenta che tale affermazione si pone in contrasto con il dato normativoe con la giurisprudenza di legittimità, poiché l’art. 1197 c.c. non qualificala prestazione in luogo di adempimento come atto oneroso e, nel caso incui la datio in solutum sia posta in essere da un terzo, la fattispecie deveessere valutata alla luce dell’art. 1180 c.c.In tale ipotesi, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite,mancando nello schema causale tipico una controprestazione in favore delterzo disponente, l’atto si presume compiuto a titolo gratuito, salva laprova di un concreto vantaggio patrimoniale (Cass., sez. un., 18 marzo2010, n. 6538).Si duole che la corte territoriale, muovendo dall’erroneo presupposto dellagenerale onerosità della datio in solutum, abbia disatteso la presunzione digratuità propria dell’adempimento del terzo, applicando in modo noncorretto l’art. 1197 c.c. in luogo dell’art. 1180 c.c. e pervenendo a unaqualificazione giuridica della fattispecie non conforme ai principi di dirittoelaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/20264.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 e 2901 c.c., in relazione all’art. 1180 c.c.Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente ripartito l’onere dellaprova conseguente alla qualificazione dell’atto dispositivo come oneroso.Lamenta che l’erronea qualificazione della datio in solutum come atto atitolo oneroso ha infatti condotto il giudice di merito a disattendere ilprincipio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’adempimento deldebito altrui da parte del terzo si presume compiuto a titolo gratuito,gravando sul creditore beneficiario l’onere di dimostrare, con provarigorosa, l’esistenza di un concreto vantaggio patrimoniale in capo al terzodisponente (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538; Cass. 10 dicembre2008, n. 28981; Cass. 28 luglio 2010, n. 17683; Cass. 28 ottobre 2011,n. 22518).Lamenta che la prova dell’onerosità dell’atto doveva considerarsi gravareno già sulla banca attrice quanto bensì sulla società creditrice beneficiariadell’adempimento, la quale avrebbe dovuto allegare e dimostrarel’effettivo e non meramente ipotetico vantaggio conseguito dai terziadempienti; e che omettendo ogni verifica in ordine a tale profilo eprescindendo dalla presunzione di gratuità propria dell’adempimento delterzo la corte di merito haviolato le regole di distribuzione dell’onereprobatorio, pervenendo a una decisione non conforme ai principi di dirittoelaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 26325/2006; Cass.1831/2001).4.5. Con il quinto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi econtroversi, oggetto di specifica discussione tra le parti, in relazione allaconsapevolezza da parte del terzo acquirente Syes del pregiudizio arrecatoalle ragioni creditorie dalla datio in solutum, ai fini dell’applicazionedell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. La Corte d’appello, pur ritenendoinsussistente la scientia damni del terzo, ha omesso di valutare unapluralità di circostanze decisive ritualmente dedotte dall’appellata, tra cui:Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026la comprovata situazione di grave indebitamento dei coniugidella crisi della società debitrice, già istante per il concordato preventivo;l’anomalia del pagamento mediante attribuzione immobiliare da parte diterzi non obbligati; nonché la pregressa adozione, da parte dei disponenti,di atti di segregazione patrimoniale (fondo patrimoniale e donazioni), tuttielementi pubblicamente conoscibili e idonei a fondare presunzioni gravi,precise e concordanti della participatio fraudis.L’omesso esame di tali fatti decisivi ha condotto la Corte territoriale adescludere apoditticamente la consapevolezza del terzo, in contrasto con ilprincipio secondo cui, in tema di revocatoria, la prova della scientia damnipuò essere fornita anche mediante presunzioni semplici, desunte daelementi indiziari complessivamente valutati (Cass., 9 giugno 2020, n.10928; Cass., 9 giugno 2011, n. 12644; Cass., 25 settembre 2019, n.22280).4.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente escluso la scientia damni del terzo sul presupposto dellamancata conoscenza, da parte di Syes, dello specifico credito vantato dallabanca nei confronti dei disponenti.Tale impostazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento dilegittimità, secondo cui, ai fini della revocatoria, è sufficiente laconoscibilità da parte del terzo del pregiudizio che l’atto arreca allagaranzia patrimoniale dei creditori, non essendo richiesta né l’intenzione dinuocere né la conoscenza del singolo credito poi azionato (Cass., 5 giugno2000, n. 7452; Cass., 19 maggio 2006, n. 11763; Cass., 17 gennaio2007, n. 966; Cass., 5 luglio 2013, n. 16825).È sufficiente, infatti, che il terzo sia consapevole, o agevolmenteconsapevole, che l’atto determina la sottrazione di beni alla garanziaNumero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026patrimoniale, compromettendo la soddisfazione dei creditori, senza cherilevi l’ignoranza dell’identità o della natura del credito specifico.La sentenza impugnata, richiedendo un grado di conoscenza più intenso diquello previsto dall’art. 2901 c.c., ha pertanto fatto erronea applicazionedella norma.5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.Va anzitutto osservato che in tema di azione revocatoria ordinaria laqualificazione dell’atto con cui un terzo adempie un debito altrui, anchemediante datio in solutum, non può essere compiuta sulla base delmodello negoziale astratto, ma deve fondarsi esclusivamente sulla causaconcreta dell’operazione, intesa come sintesi degli interessi effettivamenteperseguiti dal soggetto che esegue la prestazione.Questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha avuto modo di affermare chel’atto deve qualificarsi come oneroso solo quando il terzo solvens ricavidall’operazione un vantaggio patrimoniale concreto, specifico edeconomicamente apprezzabile, anche in via indiretta, idoneo acompensare il sacrificio economico sopportato; in difetto di tale vantaggio,l’atto deve considerarsi a titolo gratuito (Cass., S.U., 18 marzo 2010, n.6538; Cass., sez. I, 9 giugno 2011, n. 12642; Cass., sez. I, 28 maggio2015, n. 11018; Cass., sez. I, ord. 14 giugno 2022, n. 19150).Coerentemente con tale impostazione si è al riguardo precisato chel’adempimento del debito altrui si presume gratuito, poiché nello schemacausale tipico dell’operazione non è prevista alcuna controprestazione infavore del terzo che dispone del proprio patrimonio per estinguereun’obbligazione cui è estraneo. Ne consegue che l’onere di superare talepresunzione grava sul creditore che ha beneficiato dell’adempimento, ilquale deve dimostrare, con prova rigorosa, che il solvens abbia conseguitoun effettivo vantaggio patrimoniale in relazione all’atto compiuto (Cass.,Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026S.U., 18 marzo 2010, n. 6538; Cass., sez. I, ord. 14 giugno 2022, n.19150; Cass., sez. I, ord. 26 luglio 2024, n. 20886).Ai fini della qualificazione dell’atto come oneroso non sono sufficientivantaggi generici, meramente ipotetici o astratti.In particolare, non è idonea a superare la presunzione di gratuità la solaesistenza di rapporti societari o di collegamento economico tra il debitoreoriginario e il terzo solvens, occorrendo la prova di un beneficiopatrimoniale concreto e specifico, effettivamente conseguito dal terzo inrapporto causale con l’operazione. Al contrario, possono integrare unvantaggio rilevante, ai fini dell’onerosità, solo situazioni quali l’estinzionedi un controcredito del solvens ovvero la liberazione da garanzie personaliprecedentemente prestate, purché tali utilità risultino effettive e nonmeramente potenziali (Cass., sez. I, ord. 26 luglio 2024, n. 20886; Cass.,sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27124).La qualificazione dell’atto come gratuito o oneroso assume rilievo decisivoai fini del regime probatorio dell’azione revocatoria. Qualora l’atto siagratuito, il creditore che agisce ai sensi dell’art. 2901 c.c. è tenuto aprovare esclusivamente l’esistenza del proprio credito e l’eventus damni,non essendo richiesta la dimostrazione della scientia damni in capo albeneficiario dell’atto; tale prova è invece necessaria solo nell’ipotesi diNe deriva che, in assenza di prova di un concreto vantaggio patrimonialeper il terzo adempiente, l’atto deve presumersi gratuito, con conseguenteinoperatività del requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio.Pertanto, l’adempimento del debito altrui, anche quando attuato mediantedatio in solutum, deve essere qualificato come gratuito o onerosoesclusivamente alla luce della causa concreta dell’operazione.L’atto si presume gratuito e l’onere di dimostrare l’esistenza di unvantaggio patrimoniale effettivo e specifico in capo al terzo solvens gravasul creditore che ha ricevuto il pagamento.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026In mancanza di tale prova, il creditore che agisce in revocatoria non ètenuto a dimostrare la scientia damni del beneficiario, essendo sufficientela prova del pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie.Orbene, nella specie, all’esito dell’apprezzamento ad essa riservato e concongrua motivazione la corte d’appello ha affermato che l’operazioneoggetto di causa è assistita da causa onerosa, individuando la sussistenzadi un vantaggio di natura economica, sia pure indiretto, in capo ai soggettisolutori.In particolare, il giudice territoriale ha valorizzato, quali elementisintomatici di tale vantaggio, la contestuale surrogazione dei medesimi neldiritto di credito della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta dotata di un residuo valoreeconomico anche nel contesto della procedura di concordato preventivodella debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché la qualità dei solutoriquali soci della società debitrice, avuto riguardo all’effetto dialleggerimento dell’esposizione debitoria derivante dall’estinzione di undebito di rilevante importo.Su tali circostanze, complessivamente considerate, la corte d’appello hafondato il proprio convincimento in ordine alla natura onerosa dell’atto,pervenendo a una valutazione di fatto che si sottrae al sindacato dilegittimità, non risultando affetta da vizi logici o giuridici.Né sussiste alcun omesso esame di fatti decisivi, avendo la corte d’appellovalutato i rilievi dedotti dall’appellata in ordine alla consapevolezza delterzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.In particolare, il giudice del gravame ha esaminato il dato del protesto,ritenendolo, in assenza di ulteriori elementi convergenti, non decisivo aifini della prova della scientia damni, e ha valorizzato, in senso contrario, laconsistenza patrimoniale dei disponenti alla data dell’atto, desunta dallatitolarità di plurimi beni immobili non gravati da vincoli.Numero registro generale 4335/2024Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 16245/2026Data pubblicazione 25/05/2026Le ulteriori circostanze dedotte, relative alla costituzione del fondopatrimoniale e alla donazione, sono state implicitamente ritenute nonidonee a fondare una presunzione univoca di consapevolezza del terzo.Le censure si risolvono pertanto in una richiesta di rivalutazione delmerito, inammissibile in sede di legittimità.6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi legittimità, non avendo gli altri intimati non hanno svolto attivitàdifensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 13.200,00( di cui euro 13.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris