CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 38304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N1UHAMMAD SKIARK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO Lato avviso alle parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza ir ipugnata. 1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da di enscre iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 13, :omma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inmmisibile , de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introd )tto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C)ssa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a C;ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.