CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Longino LombardiRICORRENTECONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale delloStatoRESISTENTIavverso la sentenza n. 5377/18 della Commissione TributariaRegionale del Lazio, Sezione Distaccata di Latina, pubblicata indata 30 luglio 2018.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 7925/2019Numero sezionale 4605/2026Numero di raccolta generale 19241/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con sentenza n. 5377/18, pubblicata in data 30 luglio2018, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, SezioneDistaccata di Latina, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 275/16 della Commissione TributariaProvinciale di Frosinone, con la quale era stato dichiaratoinammissibile il ricorso del contribuente avverso l’intimazionedi pagamento n. 047 2015 90084735 70 000, avente adoggetto l’importo di euro 769.119,07, portato da novantacartelle esattoriali.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento asette motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si sono costituite in giudizio, ancorchétardivamente (essendo stato il ricorso introduttivo del giudizionotificato in data 28 febbraio 2019, mentre il controricorso èstato notificato solamente in data 19 aprile 2019 e, quindi,oltre il termine fissato dall’art. 370, primo comma, c.p.c.,vigente ratione temporis).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in quantola decisione confliggeva parzialmente con la sentenza n.329/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone,passata in giudicato, che aveva definito una causa vertente trale stesse parti annullando alcune cartelle di pagamento oggettoanche del presente giudizio.Numero registro generale 7925/2019Numero sezionale 4605/2026Numero di raccolta generale 19241/2026Data pubblicazione 11/06/20262. Con il secondo motivo -esaminabile congiuntamente alprimo per la correlazione delle questioni sulle quali sonoincentrati, inerenti al giudicato che si sarebbe formato in virtùdella sentenza n. 329/18 della Commissione TributariaProvinciale di Frosinone- il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., ha denunciato la nullità dellasentenza impugnata, perché i giudici di secondo grado, inviolazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., non avevanotenuto conto della decisione assunta dal collegio frusinate,prodotta in giudizio in data 6 giugno 2018 e, “nelle more …passata in giudicato, in data 18 dicembre 2018”.2. Il primo motivo è fondato, mentre non lo è il secondo.2.1. Ed, infatti, al momento della deliberazione -22 marzo2018- e della pubblicazione -30 luglio 2018- della sentenzaimpugnata, non era ancora maturato -come, del resto,evidenziato apertis verbis dallo stesso ricorrente- il giudicatode quo, con la conseguenza che devono reputarsi prive dipregio le critiche mosse, con il secondo motivo di ricorso,all’operato della corte regionale laziale, la quale non è incorsanella violazione ad essa addebitata.2.2. Ciò non di meno, essendo stato ritualmente allegato ecomprovato in sede di legittimità, il succitato giudicato,formatosi in relazione ad alcune delle cartelle annoveratenell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio,impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso (cfr.,allegata in copia al fascicolo del ricorrente, la sentenza n.329/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone -corredata dall’attestazione di cancelleria di cui all’art. 124 disp.pagg. 5 e 6, le cartelle di pagamento in illa sede impugnate,Numero registro generale 7925/2019Numero sezionale 4605/2026Numero di raccolta generale 19241/2026Data pubblicazione 11/06/2026identificate con il numero che le contraddistingue ed il tipo ditributo al quale si riferiscono, in parte corrispondenti a quelleelencate -alle pagg. 1, 2 e 3- nell’intimazione di pagamento inquesta sede impugnata).2.3. Non è possibile, del resto, nutrire dubbi sullamaturazione del predetto giudicato, in quanto non risultaravvisabile ex actis nessun elemento, di carattere documentaleo aliunde desumibile, che abiliti a ritenere che tale decisionesia stata impugnata o sia ancora sub judice, è stato sottopostoall’attenzione di questa Corte.3. Con gli altri motivi di ricorso il ricorrente ha dedotto:-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e25 d.P.R. n. 602 del 1973, non avendo la corte territorialereputato maturata la prescrizione quinquennale nel periodointercorso tra la presunta notifica delle cartelle e la notificadell’intimazione di pagamento impugnata (terzo motivo);-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 5 ed 8, d.l. n.193 del 2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016, dell’art. 43r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 legge n.103 del 1979, dell’art. 10, commi 2, 8 e 10, d.lgs. n. 546 del1992 e degli artt. 113 e 182 c.p.c., per non essere statadichiarata nulla -in seconde cure- la costituzione in giudiziodell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di un avvocatodel libero foro (quarto motivo);-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000e dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, essendo stati reputatilegittimi “gli elementi costitutivi dell’intimazione diNumero registro generale 7925/2019Numero sezionale 4605/2026Numero di raccolta generale 19241/2026Data pubblicazione 11/06/2026pagamento”, ancorché privi del dettaglio del debito, dell’entecreditore e dell’autorità da adire (quinto motivo);-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992, non essendo stata accolta la censura,prospettata con un motivo d’appello, relativa all’illegittimitàdell’intimazione di pagamento che, priva del dettaglio deldebito, non aveva permesso il versamento del contributounificato sia in primo, che in secondo grado, in base al tributodovuto al netto degli interessi, sanzioni ed aggi (sesto motivo);-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del1973, nonché dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt.137 e 140 c.p.c., per essere state reputate infondate le suedoglianze riguardo alla violazione della procedura dinotificazione, che era avvenuta a mezzo posta ad opera direttadel “concessionario”, il quale non aveva dimostrato l’invio della“doppia raccomandata”, prevista per il caso di consegna delplico a persona diversa dal destinatario (settimo motivo).4. Tali motivi non possono essere accolti.4.1. Invero, la [OSCURATO:PERSONA] dicontribuente -“depositato in data 12 novembre 2015”-reputandolo intempestivo, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del1992, perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dallanotificazione dell’atto impugnato. Il ricorrente, infatti, avevaricevuto, “già dalla data del 3 settembre 2015 ovvero dalladata di notificazione dell’intimazione di pagamento, tutte leregolari notifiche non solo degli atti presupposti al ruolo, maanche delle cartelle di pagamento e delle intimazioni diNumero registro generale 7925/2019Numero sezionale 4605/2026Numero di raccolta generale 19241/2026Data pubblicazione 11/06/2026pagamento pregresse”, ed era stato sottoposto, “alla data dinotifica dell’intimazione di pagamento”, ad una “esecuzioneimmobiliare autonoma” ed a “varie espropriazioni presso terzi”.Era stata fornita la prova, d’altronde, “della notificazione dellecartelle esattoriali, tutte notificate in ossequio a quantostabilito dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, presso la residenzae domicilio fiscale del ricorrente, consegnate e ritiratepersonalmente dal destinatario o, in assenza dello stesso, dapersona qualificatasi addetta al ritiro” (cfr., in questo senso, lasentenza n. 275/16 della [OSCURATO:PERSONA] diI giudici di primo grado, quindi, hanno reputatoinammissibile il ricorso -depositato, come si è detto, in data 12novembre 2015- perché proposto oltre il termine di sessantagiorni dalla notificazione -avvenuta in data 3 settembre 2015-dell’atto impugnato (l’intimazione di pagamento), epoca in cuiil contribuente aveva già ricevuto la notifica degli attipresupposti (le cartelle di pagamento).4.2. In grado di appello, quest’ultimo non ha impugnato lastatuizione del giudice provinciale riguardo al decorso deltermine di decadenza dal momento della notificazionedell’intimazione di pagamento (atto impugnato) a quello dideposito del ricorso, ma si è limitato a contestare la regolaritàdelle attività notificatorie espletate con riferimento alle cartelledi pagamento (atti presupposti), articolando, al riguardo,svariate censure, inerenti, prevalentemente, alle modalitàalle pagg. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14), facendo meramentecenno, nella rubrica di una delle ragioni di doglianza veicolatein secondo grado, alla “mancata osservanza dell’art. 140 c.p.c.Numero registro generale 7925/2019Numero sezionale 4605/2026Numero di raccolta generale 19241/2026Data pubblicazione 11/06/2026sia per gli atti presupposti, che per l’intimazione opposta”,senza articolare, però, alcuna specifica censura, per nienterinvenibile nella parte descrittiva ed argomentativa dedicataalla summenzionata ragione di doglianza, riguardo al vizio o aivizi dai quali sarebbe stata affetta la notificazione dell’attoimpugnato, essendosi profuso esclusivamente nell’enunciazionedei motivi che avrebbero dimostrato l’inesistenza o invaliditàdelle attività notificatorie eseguite con riferimento alle cartelledi pagamento (cfr. l’atto di appello, alle pagg. 28, 29, 30 e 31).La corte regionale laziale, dal suo canto, si è soffermataesclusivamente sulla questione inerente all’esistenza ed allavalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento, nulladicendo riguardo alla notificazione dell’intimazione dipagamento ed alla sua attitudine -in quanto avvenutaregolarmente ed in data antecedente di oltre sessanta giornirispetto all’instaurazione del giudizio- a determinarel’inammissibilità del ricorso. E su tale questione -sullaquestione, cioè, della regolarità della notificazione dell’attoimpugnato, o meglio, sulla mancanza di qualsivogliastatuizione riguardo ad essa nella sentenza impugnata-nessuna censura -meno che mai per omessa pronuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- è stataarticolata, in sede di legittimità, dal ricorrente.4.3. In disparte la considerazione che sulla questione risultaessersi formato un giudicato interno, è possibile, ritenere -e lacircostanza è comunque rilevabile d’ufficio- che, in ragionedell’intempestività dell’impugnazione dell’intimazione dipagamento, non sia possibile scrutinare le questioni -ulteriori ediverse rispetto a quella inerente al giudicato esterno,precedentemente vagliata- che il ricorrente, con i motivi dalNumero registro generale 7925/2019Numero sezionale 4605/2026Numero di raccolta generale 19241/2026Data pubblicazione 11/06/2026terzo al settimo, ha prospettato, inerenti sia all’intimazione dipagamento, che alle prodromiche cartelle.4.4. Non è superfluo rammentare, a tal proposito, che lamancata impugnazione dell’intimazione di pagamento -o la suatardiva proposizione- è idonea a precludere al contribuenteanche la possibilità di contestare i vizi propri degli attipresupposti (cfr. Cass. n. 22108/24, Cass. n. 6436/25, Cass.n. 13329/25 e Cass. n. 21945/25).E’ stato, infatti, affermato, in quest’ottica, che l’intimazionedi pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, inquanto equiparabile all’avviso di mora di cui al precedente art.46 d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente aisensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992,sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, manecessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, con laconseguenza che la mancata -o tardiva- impugnazionepreclude la possibilità di eccepire gli eventuali vizi -ancheinerenti alla notificazione- delle prodromiche cartelle dipagamento (cfr. Cass. n. 23346/24).E ciò ancor più tenendo a mente che, nella giurisprudenza diquesta Corte, è consolidato il principio secondo il quale ilmeccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs.546 del 1992, a norma del quale la mancata notificazione diall’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente aquest’ultimo, comporta che, se l’intimazione di pagamento nonviene impugnata (facendo valere la sua sola nullità permancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimitàdella pretesa per vicende ad essa attinenti, come laprescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e nonNumero registro generale 7925/2019Numero sezionale 4605/2026Numero di raccolta generale 19241/2026Data pubblicazione 11/06/2026possono essere fatte valere -nemmeno- vicende estintiveantecedenti alla sua notifica (cfr. Cass. n. 10736/24 e, nellostesso senso, Cass. n. 29594/25).5. Alla luce, pertanto, delle considerazioni fin qui esposte,deve essere accolto il primo motivo di ricorso, e rigettato glialtri; per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata,in relazione al motivo accolto, e, non occorrendo ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, aisensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con l’accoglimentoparziale del ricorso originariamente proposto dal contribuente,con riferimento, segnatamente, a quelle cartelle di pagamentoannullate dalla sentenza n. 329/2018 della CommissioneTributaria Provinciale di Frosinone corrispondenti ad alcune diquelle poste a fondamento dell’intimazione di pagamentoimpugnata nel presente giudizio.6. Le spese di lite, tenuto conto dell’esito del giudizio,caratterizzato, per un verso, dalla proposizione intempestivadel ricorso introduttivo e, per altro verso, dal giudicato esternomaturato soltanto dopo la sentenza di secondo grado, in virtùdel quale è stato possibile accertare la fondatezza solamenteparziale delle doglianze del contribuente, possono essereintegralmente compensate tra le parti, con riferimento sia aigradi di merito, che al giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri;cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglieparzialmente il ricorso originariamente proposto dalcontribuente limitatamente alle cartelle di pagamento annullatein forza della sentenza n. 329/2018 della CommissioneNumero registro generale 7925/2019Numero sezionale 4605/2026Numero di raccolta generale 19241/2026Data pubblicazione 11/06/2026Tributaria Provinciale di Frosinone passata in autorità digiudicato; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]