CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 14699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MAGLIE il 21/10/2000avverso la sentenza del 14/06/2024 della Corte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso e alle memoriedepositate a mezzo pec e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 giugno 2024, la Corte d’appello di Lecce haconfermato la decisione del Tribunale di Lecce che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] eMatteo Pulimeno responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.,condannandoli alla pena di giustizia.2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso percassazione articolando cinque motivi di censura.2.1. Con i primi due motivi, i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità costituzionaledell’art. 624-bis cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cuinon prevede che la pena sia diminuita di un terzo, quando per la natura, la specie,i mezzi e le modalità o ogni altra circostanza dell’azione o per la particolare tenuitàdel danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.Eccepiscono altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. pen. perviolazione degli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui non prevede che la pena siadiminuita da un terzo alla metà allorché il colpevole, prima del giudizio abbiaspontaneamente restituito al proprietario il bene oggetto del furto.Quanto alla prima questione, già prospettata avanti ai giudici di merito e daquesti dichiarata manifestamente infondata, i ricorrenti rilevano che leconsiderazioni da essi svolte devono ritenersi superate alla luce delle recentisentenze con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledelle disposizioni in tema di ricettazione (sentenza n. 120 del 2023), rapina(sentenza n. 86 del 2024) e pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024) inragione della mancata previsione di una circostanza che consenta di adeguare lapena alla gravità del fatto concreto. Quanto alla rilevanza di tale questione, iricorrenti osservano che essa non è esclusa dal fatto che essi hanno entrambigoduto dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato,nonché delle attenuanti generiche, non essendo ciò sufficiente ad eliminare lasproporzione della pretesa punitiva.Con riguardo alla seconda questione, concernente l’art. 625-bis cod. pen., iricorrenti deducono l’incostituzionalità della disposizione nella parte in cui nonprevede che la pena sia diminuita da un terzo alla metà anche nel caso in cui ilcolpevole, prima del giudizio, abbia restituito il bene oggetto di furto. L’art. 625-bis premia chi consenta l’individuazione del ricettatore, anche senza che larefurtiva venga ritrovata e invece non premia l’agente che la restituisca alproprietario e rende materialmente impossibile per l’autore del furto che non abbiaceduto a terzi il bene di poter godere del beneficio sanzionatorio. Anche talequestione sarebbe rilevante atteso che il suo accoglimento consentirebbe adentrambi gli imputati di godere del più favorevole trattamento sanzionatorio,avendo la [OSCURATO:PERSONA] restituito, anche a nome del figlio, i beni sottratti alla proprietaria.2.2. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione laddove, in contrasto con leemergenze probatorie, la sentenza impugnata ha ritenuto non credibile la versionedei fatti riferita dagli imputati che avevano affermato che essi conoscevano lapersona offesa e che avevano preso i suoi vasi per farne un uso momentaneo.Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la persona offesa, findalle indagini preliminari, aveva dichiarato di voler ritirare la denuncia, comeribadito anche in dibattimento, in ragione del fatto che aveva saputo che l’autricedel gesto era la [OSCURATO:PERSONA], sua ex alunna.2.3. Il quarto motivo deduce vizio di violazione di legge per avere i giudici delmerito ritenuto sussistente il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. pur in assenzadell’elemento soggettivo, attesa la mancanza della volontà degli imputati di trarreprofitto, avendo essi asportato i vasi al fine di fare una sorpresa alla proprietaria.2.4. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla richiesta,avanzata dalla difesa, di riqualificare il fatto contestato nella fattispecie menograve del furto d’uso con conseguente declaratoria di improcedibilità perintervenuta rimessione della querela.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.4. Con memoria in data 11 marzo 2025, i ricorrenti hanno svolto ulterioriargomentazioni a sostegno delle censure di legittimità costituzionale, evidenziandocome nelle more del giudizio, il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione dicostituzionalità dell’art. 624-bis cod. pen. proponendo censure analoghe a quelleprospettate dagli imputati con il ricorso.5. Con memoria depositata in data 17 dicembre 2025, i ricorrenti hanno svoltoulteriori argomentazioni a sostegno di entrambe le questioni di illegittimitàcostituzionale prospettate con i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.La questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., nella partein cui non prevede una riduzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità,prospettata dai ricorrenti in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., è manifestamenteinfondata.Nelle more del presente giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 193del 2025, ha dichiarato infondata tale questione di costituzionalità. Il giudice delleleggi ha ritenuto non irragionevole il trattamento sanzionatorio previsto per il reatodi cui all’art. 624-bis in ragione della «particolare gravità del fatto di chi, percommettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privatadimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestatadall’autore di un simile reato». Ha inoltre affermato che, attesi i termini definiticon cui è descritta la condotta incriminata, il furto in abitazione non comprende alsuo interno fattispecie così diversificate, tali da meritare l’introduzione dellacircostanza attenuante della lieve entità.[OSCURATO:PERSONA] ha altresì affermato che, a differenza dei reati di rapina edestorsione, nella fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen., non si riscontra quella«particolare latitudine della fattispecie tipica» che caratterizza le altre due figuredi reato e che ha giustificato l’introduzione della circostanza attenuante della lieveentità. Diversamente, nel furto in abitazione «assume rilievo decisivo la condottalesiva del bene protetto sotto il profilo personalistico, che, per sua natura, è taleo non è», fermi restando in ogni caso i poteri del giudice di adeguare il trattamentosanzionatorio alle peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto dellapossibilità che la gravità della lesione alla sfera privata della vittima si attenui manmano che ci si allontana dai luoghi in cui si svolgono le sue attività personali.3. Il secondo motivo, con cui si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art.625-bis cod. pen., è manifestamente infondato.Tale disposizione, introdotta dall’art. 2, comma 4, l. n. 128 del 2001, prevedeuna circostanza attenuante ad effetto speciale in relazione ai reati di furto e difurto in abitazione per l’ipotesi in cui il colpevole, prima del giudizio, abbiaconsentito l’individuazione dei correi e di coloro che hanno acquistato, ricevuto ooccultato la cosa sottratta o si sono intromessi per farla acquistare, ricevere ooccultare. La ratio della disposizione è quella di riconoscere un trattamentopremiale in favore di coloro che si dissociano dalla rete criminale, incentivando talicondotte. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini delriconoscimento della circostanza attenuante in esame, è necessario che ilcolpevole fornisca un contributo collaborativo significativo per l'individuazione deicomplici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta e chel’utilità e concretezza di tale contributo è rimessa al discrezionale apprezzamentodel giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850– 01).Tali essendo il contenuto e le finalità di tale previsione normativa, risultamanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dairicorrenti, dal momento che la scelta del legislatore di circoscrivere l’ambitoapplicativo della circostanza attenuante a determinate condotte costituisceespressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinandonell'irragionevolezza, è insindacabile.4. Il terzo motivo è infondato.I ricorrenti propongono doglianze eminentemente di fatto, le quali sollecitanouna rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944).In particolare, con le censure proposte gli imputati non denunciano unamotivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi dellamotivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma unadecisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliatadel materiale probatorio ed in particolare sulla rilevanza delle dichiarazioni dellapersona offesa e la volontà dalla stessa manifestata di rimettere la querela nonappena aveva saputo che la [OSCURATO:PERSONA] era una sua ex alunna.Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione edecisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazioneche devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgerele censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, nongià nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione.Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata hafornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, conargomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.5. Analoghe conclusioni valgono anche con riguardo al quarto motivo.Con motivazione logica e coerente, con la quale i ricorrenti neppure siconfrontano, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dell’elementosoggettivo del reato, escludendo che l’apprensione dei vasi dal giardino dellapersona offesa fosse motivata dalla volontà di prepararle una sorpresa in vistadelle feste natalizie, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si conoscevano appena, le giareerano state restituite solo dopo che le festività erano trascorse e allorquando talerestituzione era avvenuta, esse non si presentavano in alcun modo addobbate.La doglianza deve pertanto essere rigettata.6. Il quinto motivo è infondato.Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, il furto d'uso sidistingue rispetto alla fattispecie criminosa del furto comune per i due elementistrutturali dello scopo esclusivo di far uso momentaneo della cosa sottratta e dellaimmediata restituzione della cosa utilizzata (ex multis, Sez. 2, n. 9090 del07/03/1989, dep. 1990, Nicosia, Rv. 184695; Sez. 5, n. 42048 del 26/06/2017,P.g. in proc. Angiolosanto, Rv. 271425 – 01, in motivazione). È inoltre pacifico chel'uso momentaneo che deve caratterizzare l'ipotesi minore di furto deve essereconforme alla natura o alla destinazione della cosa sottratta.Nel caso in esame, è stato accertato che la restituzione delle giare sottrattealla persona offesa è avvenuta mesi dopo la loro sottrazione (posta in essere il 30ottobre 2020), sicché è certo che non ricorrevano i presupposti per lariqualificazione della condotta posta in essere dagli imputati nella fattispecie di cuiall’art. 626, n. 1) cod. pen. Tale circostanza è stata specificamente rilevata dallasentenza impugnata, la quale ha in tal modo implicitamente desunto l’impossibilitàdi configurare nella fattispecie l’ipotesi del furto d’uso.7. Alla luce delle precedenti considerazioni i ricorsi devono essere rigettati e iricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli