Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 56/1963
ECLI:IT:COST:1963:56
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA] di Udine e Rovereto (ordinanze 21 dicembre 1961 e 6
luglio 1962), dai Pretori di Rossano, di Fivizzano e di Roma (ordinanze
27 luglio 1961, 21 marzo e 30 giugno 1962), nonché dal giudice
conciliatore di Latina (ordinanza 10 maggio 1962), è stato rimesso a
questa Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art.
651 del Cod. di proc. civile che impone l'onere del deposito di una
somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilità
dell'opposizione tardiva ad ingiunzione e dell'opposizione ad
ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato.
Il Tribunale di Udine ha appoggiato agli artt. 3 e 24 della
Costituzione l'assunto dell'illegittimità, per il riflesso che
l'imposizione dell'onere viola il principio di eguaglianza e pone
ostacoli all'esercizio del diritto di difesa ai cittadini che sono in
condizioni economiche disagiate, quando addirittura non lo impedisca.
Anche se sia vero che ha lo scopo di evitare le opposizioni
defatigatorie, si soggiunge, l'onere è efficace soltanto nei riguardi
del cittadino meno abbiente; e il carattere impeditivo del diritto alla
difesa non viene meno al deposito per la moderatezza del suo ammontare,
così come il carattere sanzionatorio è causa di ostacolo alla
richiesta della tutela giurisdizionale, che deve esplicarsi
indipendentemente dall'eventualità di infondatezza della pretesa,
essendo tale infondatezza sanzionata in altre norme e concepibile
soltanto nei confronti dell'altra parte.
Più precisamente gli altri giudici si sono riferiti all'esercizio
del diritto alla tutela giurisdizionale anziché del diritto alla
difesa; e l'ordinanza del conciliatore di Latina ha opposto il
contrasto della norma con l'art. 97, primo comma, della Costituzione,
che impone di organizzare i pubblici servizi in modo da assicurarne il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, potendosi creare
il rischio, ove il deposito non venga eseguito, che siano emanate
sentenze sostanzialmente ingiuste.
Non si sono avute costituzioni di parti o interventi innanzi a
questa Corte.
:
1. - I sei procedimenti vanno riuniti, riguardando tutti una
identica questione di legittimità costituzionale.
2. - Nella sua sentenza del 23 novembre 1960, n. 67, questa Corte,
a proposito della cautio pro expensis, rilevava la differenza di questo
istituto, fondato sulle condizioni soggettive, personali o sociali
della parte e rivolto alla protezione di interessi privati, rispetto ad
altri oneri di natura patrimoniale che le leggi ugualmente impongono
quale condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, a
tutela di interessi pubblici e in funzione di situazioni di ordine
oggettivo. In tal modo implicitamente questa Corte riteneva che alla
seconda categoria di istituti non avrebbe potuto dirigersi una critica
fondata sull'inosservanza del principio di parità statuito nell'art. 3
della Costituzione.
Il deposito ex art. 651 del Cod. di proc. civile appartiene a
questo secondo gruppo di istituti, perché è posto quando
l'opposizione è mossa avverso una ingiunzione che è stata o può
essere dichiarata esecutiva, ovvero che ha giustificazione in titoli i
quali di per sé danno un fondamento di serietà alla pretesa; e
perciò la norma impugnata trova la ragione essenziale nella
particolare forza del provvedimento, volendo essa evitare che si
invochi la tutela giurisdizionale per una pretesa che presenta gravi
indizi di infondatezza. Sono circostanze oggettive queste esposte; ed
è di interesse pubblico il richiamare la parte ad una sua responsabilità nell'apprezzamento delle proprie ragioni, in modo che del diritto
di azione non abusi e, abusandone, rechi intralcio alla amministrazione
della giustizia. Né alla protezione di questo interesse pubblico
ostano precetti costituzionali, non essendo possibile dare al diritto
alla tutela giurisdizionale una estensione tale da farne sviare la
funzione, dirigendola ad uno scopo sterile e dilatorio.
3. - Non è accoglibile perciò l'assunto che l'art. 651 del Cod.
di proc. civile ostacoli la tutela giurisdizionale, per quanto sia vero
che il sistema al quale esso si informa avrebbe potuto essere
appoggiato a criteri meno formalistici e permettere, ad esempio, che il
deposito sia eseguito anche dopo la proposizione della impugnazione.
È esatto, invece, che l'articolo predetto determina il presupposto del
diritto all'impugnativa di un provvedimento che l'ordine giuridico
ritiene meritevole di un particolare trattamento per la sua presumibile
speciale capacità di resistenza alla impugnazione. La tenuità
dell'importo del deposito che si impone non esclude quella finalità,
perché la determinazione del suo ammontare è il risultato di una
valutazione discrezionale, del resto meglio apprezzabile al tempo della
promulgazione del vigente Codice di procedura.
Non ha poi sostanza obiettare che il citato art. 651 del Cod. di
proc. civile non si accorda con la norma costituzionale che impone di
assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e
non rende agevole la tutela giurisdizionale per i meno abbienti. La
norma invocata concerne la organizzazione dei pubblici uffici, e non la
determinazione delle condizioni di esercizio dei diritti soggettivi e
degli interessi; a parte l'osservazione, già fatta, che il deposito
per la soccombenza, con l'impedire gli eccessi riprovevoli
nell'esercizio del diritto di azione, mira altresì ad eliminare cause
di remore al regolare svolgimento della funzione giudiziaria. D'altra
parte, il principio di eguaglianza, che è alla base del bisogno di
assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione, non si può invocare al fine di permettere che
si abusi del proprio diritto; e comunque nella specie esso è
rispettato, perché dal deposito sono esonerati coloro i quali sono
ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riunisce i sei procedimenti;
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Udine
con ordinanza 21 dicembre 1961, dal Tribunale di Rovereto con ordinanza
6 luglio 1962, dal Pretore di Rossano con ordinanza 27 luglio 1961, dal
Pretore di Fivizzano con ordinanza 21 marzo 1962, dal Pretore di Roma
con ordinanza 30 giugno 1962 e dal giudice conciliatore di Latina con
ordinanza 10 maggio 1962, sulla legittimità costituzionale dell'art.
651 del Cod. di proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].