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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29617/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 17 giugno 2014, il Tribunale di Avellino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 4, 585 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] - dipendente del comune di [OSCURATO:PERSONA], addetto alla manutenzione della strada -, a seguito di una discussione sorta a seguito del fatto che egli, nell'espletamento delle proprie mansioni, spargeva al suolo della creolina, sarebbe stato aggredito dall'imputato, che, utilizzando un taglierino, l'avrebbe colpito nella parte posteriore dell'orecchio sinistro, causandogli lesioni personali, con paralisi completa del nervo facciale e conseguente sfregio permanente al viso.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunziata il 26 febbraio 2021, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il reato di porto di armi e rideterminando la pena.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale, di inosservanza di norme processuali e di mancata assunzione di una prova decisiva.

Sostiene che vi sarebbe un evidente contrasto tra il dispositivo del 26 febbraio 2021, nel quale si leggerebbe che l'imputato sarebbe stato condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione, e la sentenza depositata il 26 maggio 2021, nella quale si leggerebbe la condanna dell'imputato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione.

Il numero cinque, scritto nel dispositivo prima degli anni di reclusione, sarebbe chiaro e non potrebbe essere confuso con il numero sei, che la persona che ha redatto il dispositivo scriverebbe in maniera diversa, come emergerebbe dalla data riportata nello stesso dispositivo.

Con una seconda censura, esposta sempre nell'ambito del primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe fornito risposta «su specifiche doglianze difensive».

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.530 cod. proc. pen.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione né le contraddizioni nelle quali sarebbe incorsa la persona offesa nel riferire in ordine ai motivi che l'avevano spinta a recarsi sul luogo dove era accaduto il fatto né la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], unico teste presente ai fatti, avrebbe dichiarato di non aver visto nessun accoltellamento e di non aver visto i litiganti usare un taglierino.2.3.

Con un terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per travisamento delle prove.

Sostiene che la Corte di appello sarebbe caduta in un vero e proprio travisamento della prova, attribuendo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] un significato diverso da quello effettivo.

Il teste, invero, non avrebbe mai parlato di un «taglierino sporco di sangue utilizzato durante la colluttazione» né avrebbe riferito «di aver accompagnato la vittima in ospedale».

La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che il teste avrebbe riferito che la persona offesa, subito dopo il litigio, si sarebbe allontanata dal luogo dei fatti per farvi ritorno dopo circa quindici minuti; circostanza che sarebbe poco compatibile con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata dai giudici di merito.

2.4. Con un quarto motivo, deduce la nullità di entrambe le sentenze di merito, per violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.

Sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe nulla, poiché il Tribunale avrebbe disatteso la sollecitazione della difesa ad attivare i poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen., senza motivare in ordine all'insussistenza dell'assoluta necessità di provvedere all'integrazione probatoria.

Quella di secondo grado sarebbe nulla, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di rispondere al motivo di gravame con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. 3.

Con memoria del 1° marzo 2023, l'imputato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti.

3.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521, 517 e 519 cod. proc. pen. e 583 cod. pen.

Sostiene che la legge n. 69 del 2019 avrebbe abrogato la circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 4, cod. pen. e avrebbe introdotto al suo posto una fattispecie più grave, quella di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., che, però, non potrebbe essere mai contestabile all'imputato «in ragione del principio del tempus regit actum».

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, a seguito della modifica normativa, avrebbe dovuto escludere l'aggravante in questione o «diversamente circostanziare il fatto storico, contestando una delle ipotesi residuali previste dall'art. 583, comma 1, cod. pen.».

Non avendo operato in tal modo, la Corte di appello avrebbe violato «il disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen.».Il ricorrente sostiene che la questione sarebbe rilevante sia per la determinazione del trattamento sanzionatorio, che per la procedibilità del reato, che dovrebbe essere valutata alla luce delle modifiche che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha apportato al reato di lesioni personali.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato una memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Non sussiste, infatti, alcuna difformità tra la sentenza depositata e il dispositivo: in entrambi l'imputato viene condannato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione.

A fronte di tale dato, che emerge con chiarezza dalla lettura del dispositivo, la circostanza che il numero sei riportato nella parte del dispositivo in cui viene indicata la pena si presenterebbe diverso dal sei riportato nella data del dispositivo è del tutto irrilevante, anche perché non è detto che una persona debba necessariamente scrivere lettere e numeri sempre necessariamente allo stesso modo, come dimostrato anche dal fatto che pure il due scritto a fianco ai mesi di reclusione è diverso da quello scritto nella data del dispositivo.

L'altra censura mossa con il primo motivo è palesemente inammissibile per difetto di specificità, atteso che il ricorrente si limita a sostenere che la Corte di appello non avrebbe motivato rispetto ad alcune doglianze difensive, senza precisare in alcun modo quali esse siano.

1.2. Il secondo e il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto - sono inammissibili.

Al riguardo, occorre ricordare che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).

Ebbene, con i motivi in questione, il ricorrente, mediante l'esposizione frammentaria di elementi di prova, muove censure unicamente dirette a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di effettivi travisamenti di prove e di palesi vizi logici, idonei a disarticolare il ragionamento posto a fondamento del giudizio di responsabilità - una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello.

Va rilevato, con specifico riferimento al terzo motivo, che la Corte di appello non è incorsa in alcun travisamento di prova.

La Corte territoriale, infatti, non ha affermato che il teste Palluotto avrebbe riferito di aver visto un taglierino sporco di sangue utilizzato durante la colluttazione, ma che questi aveva assistito alla parte iniziale del litigio, riferendo una dinamica perfettamente collimante a quella riferita dalla persona offesa, e di essersi poi allontanato per chiedere aiuto al fine di separare i litiganti; al suo ritorno aveva notato a terra delle macchie di sangue e un coltellino che aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, dunque, non ha attribuito al teste Palluotto le dichiarazioni riportate nel ricorso e non è caduta in alcun errore sul significato delle dichiarazioni rese dal teste.

Sotto altro profilo, va evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato neppure che il presunto travisamento fosse decisivo, in modo tale da minare alle fondamenta il ragionamento posto dalla Corte di appello a base del giudizio di responsabilità, che si poggia soprattutto su altri elementi: le dichiarazioni della persona offesa, ritenute precise coerenti e lineari; il certificato medico relativo alle gravissime lesioni subite dalla vittima.

1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine alla manifesta superfluità delle integrazioni probatorie che erano state richieste dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (cfr. pagina 12 della sentenza).

A fronte di tale motivazione, il ricorrente non deduce alcun argomento dal quale potersi desumere che, invece, tali integrazioni sarebbero risultate assolutamente necessarie.

Al riguardo, occorre ricordare che «in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Rv. 275149).

Quanto alla sentenza di primo grado, va rilevato che il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, poiché la superfluità dì un'eventuale integrazione istruttoria può essere implicitamente desunta anche dall'effettuata valutazione delle risultanze probatorie (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, Aitilem, Rv. 280301; Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, Fappiano, Rv. 259272).

Deve osservarsi che l'integrazione istruttoria ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili.

Pertanto, la decisione di rigetto può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (Sez. 6, n. 24430 del 16/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247366).

2. Il motivo aggiunto è inammissibile.

In primo luogo, per l'inammissibilità dei motivi originari.

Invero, «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).

Va, poi, rilevato che la riforma del 2019 non ha determinato un'abrogazione del reato di lesioni personali aggravato dall'aver cagionato la deformazione ovvero lo sfregio del viso, atteso che la vecchia fattispecie aggravata è stata integralmente trasfusa nella nuova fattispecie autonoma prevista dall'art. 583-quinquies cod. pen.

Si è in presenza non dì un'abrogazione, ma di un'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo.

Avendo la nuova norma introdotto un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto dalla "vecchia" fattispecie, la Corte dì appello ha correttamente continuato a far riferimento alle previsioni normative più favorevoli al reo.Va, infine, rilevato che, rispetto alla fattispecie in esame, sono del tutto irrilevanti le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità, atteso che il reato, prima della riforma, era procedibile d'ufficio e procedibile d'ufficio è rimasto anche dopo la riforma.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17 giugno 2014, il Tribunale di Avellino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 4, 585 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] - dipendente del comune di [OSCURATO:PERSONA], addetto alla manutenzione della strada -, a seguito di una discussione sorta a seguito del fatto che egli, nell'espletamento delle proprie mansioni, spargeva al suolo della creolina, sarebbe stato aggredito dall'imputato, che, utilizzando un taglierino, l'avrebbe colpito nella parte posteriore dell'orecchio sinistro, causandogli lesioni personali, con paralisi completa del nervo facciale e conseguente sfregio permanente al viso. La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunziata il 26 febbraio 2021, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il reato di porto di armi e rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale, di inosservanza di norme processuali e di mancata assunzione di una prova decisiva. Sostiene che vi sarebbe un evidente contrasto tra il dispositivo del 26 febbraio 2021, nel quale si leggerebbe che l'imputato sarebbe stato condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione, e la sentenza depositata il 26 maggio 2021, nella quale si leggerebbe la condanna dell'imputato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione. Il numero cinque, scritto nel dispositivo prima degli anni di reclusione, sarebbe chiaro e non potrebbe essere confuso con il numero sei, che la persona che ha redatto il dispositivo scriverebbe in maniera diversa, come emergerebbe dalla data riportata nello stesso dispositivo. Con una seconda censura, esposta sempre nell'ambito del primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe fornito risposta «su specifiche doglianze difensive». 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.530 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione né le contraddizioni nelle quali sarebbe incorsa la persona offesa nel riferire in ordine ai motivi che l'avevano spinta a recarsi sul luogo dove era accaduto il fatto né la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], unico teste presente ai fatti, avrebbe dichiarato di non aver visto nessun accoltellamento e di non aver visto i litiganti usare un taglierino.2.3. Con un terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per travisamento delle prove. Sostiene che la Corte di appello sarebbe caduta in un vero e proprio travisamento della prova, attribuendo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] un significato diverso da quello effettivo. Il teste, invero, non avrebbe mai parlato di un «taglierino sporco di sangue utilizzato durante la colluttazione» né avrebbe riferito «di aver accompagnato la vittima in ospedale». La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che il teste avrebbe riferito che la persona offesa, subito dopo il litigio, si sarebbe allontanata dal luogo dei fatti per farvi ritorno dopo circa quindici minuti; circostanza che sarebbe poco compatibile con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata dai giudici di merito. 2.4. Con un quarto motivo, deduce la nullità di entrambe le sentenze di merito, per violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe nulla, poiché il Tribunale avrebbe disatteso la sollecitazione della difesa ad attivare i poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen., senza motivare in ordine all'insussistenza dell'assoluta necessità di provvedere all'integrazione probatoria. Quella di secondo grado sarebbe nulla, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di rispondere al motivo di gravame con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. 3. Con memoria del 1° marzo 2023, l'imputato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti. 3.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 521, 517 e 519 cod. proc. pen. e 583 cod. pen. Sostiene che la legge n. 69 del 2019 avrebbe abrogato la circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 4, cod. pen. e avrebbe introdotto al suo posto una fattispecie più grave, quella di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., che, però, non potrebbe essere mai contestabile all'imputato «in ragione del principio del tempus regit actum». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, a seguito della modifica normativa, avrebbe dovuto escludere l'aggravante in questione o «diversamente circostanziare il fatto storico, contestando una delle ipotesi residuali previste dall'art. 583, comma 1, cod. pen.». Non avendo operato in tal modo, la Corte di appello avrebbe violato «il disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen.».Il ricorrente sostiene che la questione sarebbe rilevante sia per la determinazione del trattamento sanzionatorio, che per la procedibilità del reato, che dovrebbe essere valutata alla luce delle modifiche che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha apportato al reato di lesioni personali. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato una memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Non sussiste, infatti, alcuna difformità tra la sentenza depositata e il dispositivo: in entrambi l'imputato viene condannato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione. A fronte di tale dato, che emerge con chiarezza dalla lettura del dispositivo, la circostanza che il numero sei riportato nella parte del dispositivo in cui viene indicata la pena si presenterebbe diverso dal sei riportato nella data del dispositivo è del tutto irrilevante, anche perché non è detto che una persona debba necessariamente scrivere lettere e numeri sempre necessariamente allo stesso modo, come dimostrato anche dal fatto che pure il due scritto a fianco ai mesi di reclusione è diverso da quello scritto nella data del dispositivo. L'altra censura mossa con il primo motivo è palesemente inammissibile per difetto di specificità, atteso che il ricorrente si limita a sostenere che la Corte di appello non avrebbe motivato rispetto ad alcune doglianze difensive, senza precisare in alcun modo quali esse siano. 1.2. Il secondo e il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto - sono inammissibili. Al riguardo, occorre ricordare che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Ebbene, con i motivi in questione, il ricorrente, mediante l'esposizione frammentaria di elementi di prova, muove censure unicamente dirette a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di effettivi travisamenti di prove e di palesi vizi logici, idonei a disarticolare il ragionamento posto a fondamento del giudizio di responsabilità - una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello. Va rilevato, con specifico riferimento al terzo motivo, che la Corte di appello non è incorsa in alcun travisamento di prova. La Corte territoriale, infatti, non ha affermato che il teste Palluotto avrebbe riferito di aver visto un taglierino sporco di sangue utilizzato durante la colluttazione, ma che questi aveva assistito alla parte iniziale del litigio, riferendo una dinamica perfettamente collimante a quella riferita dalla persona offesa, e di essersi poi allontanato per chiedere aiuto al fine di separare i litiganti; al suo ritorno aveva notato a terra delle macchie di sangue e un coltellino che aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, dunque, non ha attribuito al teste Palluotto le dichiarazioni riportate nel ricorso e non è caduta in alcun errore sul significato delle dichiarazioni rese dal teste. Sotto altro profilo, va evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato neppure che il presunto travisamento fosse decisivo, in modo tale da minare alle fondamenta il ragionamento posto dalla Corte di appello a base del giudizio di responsabilità, che si poggia soprattutto su altri elementi: le dichiarazioni della persona offesa, ritenute precise coerenti e lineari; il certificato medico relativo alle gravissime lesioni subite dalla vittima. 1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine alla manifesta superfluità delle integrazioni probatorie che erano state richieste dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (cfr. pagina 12 della sentenza). A fronte di tale motivazione, il ricorrente non deduce alcun argomento dal quale potersi desumere che, invece, tali integrazioni sarebbero risultate assolutamente necessarie. Al riguardo, occorre ricordare che «in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Rv. 275149). Quanto alla sentenza di primo grado, va rilevato che il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, poiché la superfluità dì un'eventuale integrazione istruttoria può essere implicitamente desunta anche dall'effettuata valutazione delle risultanze probatorie (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, Aitilem, Rv. 280301; Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, Fappiano, Rv. 259272). Deve osservarsi che l'integrazione istruttoria ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili. Pertanto, la decisione di rigetto può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (Sez. 6, n. 24430 del 16/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247366). 2. Il motivo aggiunto è inammissibile. In primo luogo, per l'inammissibilità dei motivi originari. Invero, «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). Va, poi, rilevato che la riforma del 2019 non ha determinato un'abrogazione del reato di lesioni personali aggravato dall'aver cagionato la deformazione ovvero lo sfregio del viso, atteso che la vecchia fattispecie aggravata è stata integralmente trasfusa nella nuova fattispecie autonoma prevista dall'art. 583-quinquies cod. pen. Si è in presenza non dì un'abrogazione, ma di un'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo. Avendo la nuova norma introdotto un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto dalla "vecchia" fattispecie, la Corte dì appello ha correttamente continuato a far riferimento alle previsioni normative più favorevoli al reo.Va, infine, rilevato che, rispetto alla fattispecie in esame, sono del tutto irrilevanti le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità, atteso che il reato, prima della riforma, era procedibile d'ufficio e procedibile d'ufficio è rimasto anche dopo la riforma. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese
Sentenza Cassazione n. 29617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris