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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2020

Cassazione n. 36810/2021

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 17/11/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso.

Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Palermo, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 20 aprile 2015 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculatoi per essersi appropriato della somma di circa 2000€ ricevuta nella veste di addetto allo sportello di cassa dell'ufficio postale di Favignana, commesso il 9/12/2013.

Con sentenza del 9 gennaio 2019 questa Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza della corte di appello ritenendo necessario, al fine della corretta qualificazione della condotta ascritta all'imputato, verificare se le attività tramite le quali il Palmeri era venuto in possesso della somma in contanti di 2000 C rientrassero nelle funzioni del [OSCURATO:PERSONA] o nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio postale che, per le sue peculiari caratteristiche è oggetto di una specifica disciplina pubblicistica, in ragione della destinazione della provvista in tal modo raccolta alle finalità proprie della Cassa depositi e prestiti.

2. Avverso la decisione resa il 17 novembre 2020 dalla Corte di appello in sede di rinvio, ricorre per cassazione il PALMERI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione degli articoli 627 comma 3 e 628 cod. proc.pen. poiché il collegio di rinvio ha omesso di uniformarsi alle indicazioni della corte di legittimità, che aveva demandato al giudice di merito di verificare, al fine dell'esatto inquadramento giuridico del fatto per cui è processo, a quale tipo di attività si collegasse l'incasso della somma oggetto di sicura appropriazione ad opera dell'imputato, mentre la corte di appello non ha colmato il vizio di motivazione censurato in sede di annullamento; ed infatti, dopo avere escusso il direttore dell'ufficio postale e acquisito il prospetto delle operazioni compiute dalla cassa nel giorno dell'ammanco, non ha tratto conclusioni coerenti con il principio di diritto formulato nella sentenza rescindente, e ha ritenuto di potere affermare che lo sportellista aveva operato quale incaricato di pubblico servizio, in quanto quel giorno aveva eseguito molte operazioni relative alla funzione pubblicistica di rilievo generale del moderno Bancoposta. 2.2 Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 358 cod.pen. in ordine alla natura pubblicistica delle attività svolte dal Palmeri alla stregua del tenore di quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA].

La corte territoriale ha espresso una motivazione contraddittoria laddove afferma che le operazioni svolte in quel giorno dall'imputato presentavano caratteristiche assimilabili alla raccolta e alla gestione delle attività bancaria, considerato che nella sentenza rescindente è stato osservato che il regolamento recante la disciplina sui servizi bancoposta assoggetta a specifica disciplina pubblicistica solo il settore del risparmio postale, mentre rispetto alle altre attività deve valere l'assimilazione completa alla comune attività bancaria privata. 2.3 Mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni prospettate con la memoria difensiva depositata all'udienza del 17 novembre 2020 con cui , a dispetto della ritenuta assunzione della qualità di incaricato di pubblico servizio indipendentemente dalla natura concreta delle presunte operazioni di risparmio postale, si osservava che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la natura privatistica della raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto che Poste italiane S.p.A. operi per conto della cassa depositi e prestiti essendo quest'ultima equiparabile ad un comune azionista, sicché l'intera attività di raccolta del risparmio postale non può essere ritenuta oggetto di specifica disciplina pubblicistica.

Espone il ricorrente che recentemente questa Corte suprema ha ribadito che il d.p.r. 144 del 2001 opera una piena equiparazione dell'attività di bancoposta a quella delle vere e proprie banche, senza attribuire alcuna rilevanza al particolare rapporto con la cassa depositi e prestiti, sicché la corte territoriale avrebbe dovuto verificare che le somme di denaro di cui si tratta avessero destinazione pubblicistica, verifica che non ha effettuato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

La Sesta Sezione di questa Corte con la pronunzia rescindente aveva annullato la prima sentenza di appello sul rilievo che, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, la Corte di Appello non aveva verificato quale tipo di attività fosse connessa alla somma incassata e oggetto della condotta appropriativa dell'imputato.

Il collegio di rinvio, dopo avere rinnovato l'istruzione dibattimentale attraverso l'escussione del direttore dell'agenzia e l'acquisizione dei movimenti di cassa effettuati dall'imputato nel giorno dell'ammanco, ha adeguatamente risposto facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa corte di legittimità.

Il collegio ha osservato che quella mattina l'imputato aveva effettuato, tra l'altro, diversi pagamenti di tasse e imposte e soprattutto moltissime operazioni di rilevamento dai libretti postali e di aggiornamento degli stessi, sicchè gran parte delle operazioni eseguite nel corso della giornata lavorativa si riferivano a quelle attività di raccolta e gestione del risparmio postale che si qualificano come attività pubblicistica e in relazione alla quale, secondo il costante approccio giurisprudenziale, il dipendente di Poste italiane opera come incaricato di pubblico servizio e risponde del reato di peculato.

Il ricorrente non contesta in fatto tale affermazione, ma denuncia che la corte non avrebbe individuato esattamente l'operazione o le operazioni da cui è derivato l'incasso della somma di duemila euro, rinvenuta occultata sotto la tastiera del suo computer e corrispondente al deficit di cassa registrato al termine della giornata lavorativa.

Tuttavia è di evidenza logica che l'appropriazione è stata consumata al termine della giornata lavorativa, sottraendo dalla cassa la somma di duemila euro e appropriandosi di parte delle somme incassate e contabilmente registrate in modo corretto in entrata, tanto che si è evidenziato un deficit di cassa, sicchè non è possibile individuare l'operazione specifica connessa all'appropriazione, ma può farsi riferimento complessivo al tipo di operazioni eseguite e poiché Palmeri aveva effettuato molte operazioni aventi ad oggetto la gestione del risparmio postale, la cassa era costituita, almeno in parte, da somme ricevute nel ruolo di incaricato di pubblico servizio, e la sua condotta appropriativa è stata correttamente qualificata come peculato.

Non può escludersi che una parte della sua condotta integri la semplice appropriazione indebita, ma il ricorrente non ha interesse a dolersene poiché la diversa qualificazione della condotta comporterebbe un aumento sanzionatorio legato alla condotta meno grave unificata per continuazione.

Nè può sostenersi che la condotta dell'imputato integri esclusivamente il delitto ex art. 646 cod.pen. poiché molte delle operazioni effettuate avevano rilievo pubblicistico.

Neppure è vero che la motivazione della sentenza risulta contraddittoria laddove afferma che un'attività assimilabile a quella di una banca è di rilievo pubblicistico, poiché è proprio il regolamento recante norme sui servizi di bancoposta emesso nel 2001 che assoggetta ad una specifica disciplina pubblicistica il settore relativo alla raccolta del risparmio postale.

La corte ha preso in considerazione l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella memoria difensiva, ma ha osservato tuttavia che proprio questo arresto giurisprudenziale conferma che il dipendente di Poste italiane S.p,A. riveste la qualità di pubblico servizio e risponde del reato di peculato quando si appropria di somme di denaro al risparmio postale.

Al riguardo il collegio non ritiene di potersi discostare dal principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, conforme peraltro all'orientamento maggioritario, pur dovendo dare atto che secondo una pronunzia, per vero piuttosto isolata , l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo da parte del cassiere di Bancoposta integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato (Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep.2015, Rv. 262746; Sez. 6, n. 18457 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 263359). 2.AI rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen.

La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 08 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 17/11/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Palermo, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 20 aprile 2015 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculatoi per essersi appropriato della somma di circa 2000€ ricevuta nella veste di addetto allo sportello di cassa dell'ufficio postale di Favignana, commesso il 9/12/2013. Con sentenza del 9 gennaio 2019 questa Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza della corte di appello ritenendo necessario, al fine della corretta qualificazione della condotta ascritta all'imputato, verificare se le attività tramite le quali il Palmeri era venuto in possesso della somma in contanti di 2000 C rientrassero nelle funzioni del [OSCURATO:PERSONA] o nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio postale che, per le sue peculiari caratteristiche è oggetto di una specifica disciplina pubblicistica, in ragione della destinazione della provvista in tal modo raccolta alle finalità proprie della Cassa depositi e prestiti. 2. Avverso la decisione resa il 17 novembre 2020 dalla Corte di appello in sede di rinvio, ricorre per cassazione il PALMERI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione degli articoli 627 comma 3 e 628 cod. proc.pen. poiché il collegio di rinvio ha omesso di uniformarsi alle indicazioni della corte di legittimità, che aveva demandato al giudice di merito di verificare, al fine dell'esatto inquadramento giuridico del fatto per cui è processo, a quale tipo di attività si collegasse l'incasso della somma oggetto di sicura appropriazione ad opera dell'imputato, mentre la corte di appello non ha colmato il vizio di motivazione censurato in sede di annullamento; ed infatti, dopo avere escusso il direttore dell'ufficio postale e acquisito il prospetto delle operazioni compiute dalla cassa nel giorno dell'ammanco, non ha tratto conclusioni coerenti con il principio di diritto formulato nella sentenza rescindente, e ha ritenuto di potere affermare che lo sportellista aveva operato quale incaricato di pubblico servizio, in quanto quel giorno aveva eseguito molte operazioni relative alla funzione pubblicistica di rilievo generale del moderno Bancoposta. 2.2 Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 358 cod.pen. in ordine alla natura pubblicistica delle attività svolte dal Palmeri alla stregua del tenore di quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale ha espresso una motivazione contraddittoria laddove afferma che le operazioni svolte in quel giorno dall'imputato presentavano caratteristiche assimilabili alla raccolta e alla gestione delle attività bancaria, considerato che nella sentenza rescindente è stato osservato che il regolamento recante la disciplina sui servizi bancoposta assoggetta a specifica disciplina pubblicistica solo il settore del risparmio postale, mentre rispetto alle altre attività deve valere l'assimilazione completa alla comune attività bancaria privata. 2.3 Mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni prospettate con la memoria difensiva depositata all'udienza del 17 novembre 2020 con cui , a dispetto della ritenuta assunzione della qualità di incaricato di pubblico servizio indipendentemente dalla natura concreta delle presunte operazioni di risparmio postale, si osservava che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la natura privatistica della raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto che Poste italiane S.p.A. operi per conto della cassa depositi e prestiti essendo quest'ultima equiparabile ad un comune azionista, sicché l'intera attività di raccolta del risparmio postale non può essere ritenuta oggetto di specifica disciplina pubblicistica. Espone il ricorrente che recentemente questa Corte suprema ha ribadito che il d.p.r. 144 del 2001 opera una piena equiparazione dell'attività di bancoposta a quella delle vere e proprie banche, senza attribuire alcuna rilevanza al particolare rapporto con la cassa depositi e prestiti, sicché la corte territoriale avrebbe dovuto verificare che le somme di denaro di cui si tratta avessero destinazione pubblicistica, verifica che non ha effettuato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. La Sesta Sezione di questa Corte con la pronunzia rescindente aveva annullato la prima sentenza di appello sul rilievo che, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, la Corte di Appello non aveva verificato quale tipo di attività fosse connessa alla somma incassata e oggetto della condotta appropriativa dell'imputato. Il collegio di rinvio, dopo avere rinnovato l'istruzione dibattimentale attraverso l'escussione del direttore dell'agenzia e l'acquisizione dei movimenti di cassa effettuati dall'imputato nel giorno dell'ammanco, ha adeguatamente risposto facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa corte di legittimità. Il collegio ha osservato che quella mattina l'imputato aveva effettuato, tra l'altro, diversi pagamenti di tasse e imposte e soprattutto moltissime operazioni di rilevamento dai libretti postali e di aggiornamento degli stessi, sicchè gran parte delle operazioni eseguite nel corso della giornata lavorativa si riferivano a quelle attività di raccolta e gestione del risparmio postale che si qualificano come attività pubblicistica e in relazione alla quale, secondo il costante approccio giurisprudenziale, il dipendente di Poste italiane opera come incaricato di pubblico servizio e risponde del reato di peculato. Il ricorrente non contesta in fatto tale affermazione, ma denuncia che la corte non avrebbe individuato esattamente l'operazione o le operazioni da cui è derivato l'incasso della somma di duemila euro, rinvenuta occultata sotto la tastiera del suo computer e corrispondente al deficit di cassa registrato al termine della giornata lavorativa. Tuttavia è di evidenza logica che l'appropriazione è stata consumata al termine della giornata lavorativa, sottraendo dalla cassa la somma di duemila euro e appropriandosi di parte delle somme incassate e contabilmente registrate in modo corretto in entrata, tanto che si è evidenziato un deficit di cassa, sicchè non è possibile individuare l'operazione specifica connessa all'appropriazione, ma può farsi riferimento complessivo al tipo di operazioni eseguite e poiché Palmeri aveva effettuato molte operazioni aventi ad oggetto la gestione del risparmio postale, la cassa era costituita, almeno in parte, da somme ricevute nel ruolo di incaricato di pubblico servizio, e la sua condotta appropriativa è stata correttamente qualificata come peculato. Non può escludersi che una parte della sua condotta integri la semplice appropriazione indebita, ma il ricorrente non ha interesse a dolersene poiché la diversa qualificazione della condotta comporterebbe un aumento sanzionatorio legato alla condotta meno grave unificata per continuazione. Nè può sostenersi che la condotta dell'imputato integri esclusivamente il delitto ex art. 646 cod.pen. poiché molte delle operazioni effettuate avevano rilievo pubblicistico. Neppure è vero che la motivazione della sentenza risulta contraddittoria laddove afferma che un'attività assimilabile a quella di una banca è di rilievo pubblicistico, poiché è proprio il regolamento recante norme sui servizi di bancoposta emesso nel 2001 che assoggetta ad una specifica disciplina pubblicistica il settore relativo alla raccolta del risparmio postale. La corte ha preso in considerazione l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella memoria difensiva, ma ha osservato tuttavia che proprio questo arresto giurisprudenziale conferma che il dipendente di Poste italiane S.p,A. riveste la qualità di pubblico servizio e risponde del reato di peculato quando si appropria di somme di denaro al risparmio postale. Al riguardo il collegio non ritiene di potersi discostare dal principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, conforme peraltro all'orientamento maggioritario, pur dovendo dare atto che secondo una pronunzia, per vero piuttosto isolata , l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo da parte del cassiere di Bancoposta integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato (Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep.2015, Rv. 262746; Sez. 6, n. 18457 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 263359). 2.AI rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08 settembre
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