CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 28506/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1107/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 16823/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 13/02/2025 udita relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato gli odierni ricorrenti per il delitto di rapina aggravata, in concorso, e previa esclusione della recidiva contestata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in anni 5 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa ed in anni 4 di reclusione, oltre alla multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori deducendo: 2.1.[OSCURATO:PERSONA]:1) violazione di legge (art. 606 lett.b) c.p.p.), in relazione all’art. 628 c.p. ed illogicità della motivazione laddove la Corte d’appello ha ritenuto integrata la fattispecie di rapina consumata e non il furto, pur in assenza di atti di violenza fisica verso la vittima, non assumendo rilievo a fini integrativi della fattispecie di rapina, l’elemento valorizzato dalla Corte d’appello consistito nel semplice invito a “spostarsi” rivolto dai rei alla p.o.;né potendosi attribuire rilievo agli elementi circostanziali valorizzati dalla Corte d’appello (le persone riunite, il travisamento)che presuppongono l’avverarsi degli elementi costitutivi della rapina; 2) illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), con riferimento alla ritenuta sussistenza della minaccia integrativa della rapina, siccome desunta dalle dichiarazioni della persona offesa la quale, invero, avrebbe riferito circostanze CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28506/2025 Roma, lì, 04/08/2025 inesatte,contraddette dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza da cui si evinceva, oggettivamente, che non era stata esercitata alcuna violenza fisica pertanto il fatto andava riqualificato in furto; 3) illogicità e contraddittorietà della motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.) per avere la Corte di merito ritenuto integrata la componente della violenza e minaccia sulla base di spinte e atti di violenza riferiti da p.o., il cui racconto è risultato inattendibile perché smentito dalle immagini video registrate; 4) violazione di legge carenza di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione alla ritenuta insussistenza del “concorso anomalo” ai sensi dell’art. 116 c.p., non avendo la Corte di merito spiegato in che termini l’imputato, che ha svolto il ruolo di mero autista, potesse prefigurarsi che uno dei complici, invitando la p.o. offesa a spostarsi, potesse compiere la condotta minacciosa integrativa della rapina. 3. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p. denuncia l’illogicità e carenza della motivazione con argomentazioni perfettamente sovrapponibili a quelle testè esposte (in merito al mancato uso della violenza, all’inattendibilità della p.o.) deducendo altresì la mancata risposta alle deduzioni difensive prospettate in appello. 4.[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce: 1) violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione all’art. 628 c.p., per avere la Corte di appello ritenuto integrata la fattispecie di rapina aggravata in assenza di comportamenti violenti o minacciosi ; 2) con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche siccome fondato su argomenti incongrui : lo stato di recidivo dell’imputato, invero escluso, e la ritenuta proclività dei soggetti di etnia rom a non lavorare. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo comune a tutti i ricorrenti, concernente la insussistenza dell’elemento oggettivo del reato e cioè la violenza o minaccia costitutiva del delitto di rapina cui è connesso quello con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto chiedendo la derubricazione della rapina in furto, sono inammissibili perché aspecifici in quanto non si confrontano con le argomentazioni logicamente e giuridicamente corrette articolate dalla Corte di merito a pag. 8 della sentenza impugnata. I giudici di appello dopo avere ricostruito i fatti in base alle emergenze processuali ed in assenza di alcun travisamento, hanno richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di rapina è in astratto configurabile quando il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, da cui consegue il totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell'agente (Sez. 2, n. 44954 del17/10/2013, Rv. 257315; Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Rv. 281467) ed hanno ricordato che la minaccia costitutiva del delitto di rapina oltre che essere palese, esplicita e determinata, può manifestarsi in modi e forme differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n.44347 del 25/11/2010, Rv.249183; Sez.2, n.19724 del20/05/2010, Rv.247117; Sez. 5, n.41507 del 22/09/2009, Rv.245431; Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004,Rv.229727). Tale minaccia deve, poi,essere strettamente collegabile alla condotta dell'agente, quale rappresentatasi e voluta dall'agente stesso, che deve porre la controparte in condizione di non avere scelte e di essere costretta a subire la situazione anche implicitamente minatoria, non esistendo alternative alla perdita del bene o dei beni. 3.Tanto premesso, nel caso di specie, pacifico che i tre imputati non esercitarono violenza fisica nei confronti della persona offesa (la circostanza riferita dal Curci circa il fatto di essere stato spintonato all’altezza del petto, infatti, si è rivelata inesatta) e altrettanto pacifico che il semplice invito a “spostarsi” o “levarsi”, rivolto dai malviventi all’autista del furgone che trasportava il carico di sigarette del valore di 13.000,00, in sè, è elemento che non integra gli estremi della minaccia costitutiva del delitto di rapina, rileva il Collegio che la Corte di merito, ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 628 c.p. ha congruamente valorizzato le modalità della condotta complessivamente intesa : il comportamento deciso, perentorio ed univoco dei tre malviventi, aventi una corporatura robusta, l’intimazione rivolta alla persona offesa di spostarsi (dato incontrovertibilmente rappresentato dalle immagini di video sorveglianza), dovendosi in proposito ribadire che ai fini della ravvisabilità della minaccia costitutiva del delitto di rapina occorre avere riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo il quale per effetto di siffatta condotta si trova nella condizione di non avere scelta e di essere costretto a subire la situazione implicitamente minatoria, non esistendo alternative tra la perdita del bene e il reagire, se non a rischio di essere vittima di una controreazione violenta(il Curci nella specie rimaneva “pietrificato”) (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Rv. 268173;Sez. 2, n. 4057 del 24/02/2000, Rv. 215703). Occorre altresì precisare che la Corte d’appello, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in considerazione il numero delle più persone riunite ed il travisamento dei rei come elementi circostanziali, attribuendo agli stessi la funzione di specificazione dei corrispondenti elementi della minaccia costitutiva della fattispecie incriminatrice semplice, per la loro particolare intensità. L’aggravante delle più persone riunite rileva infatti per la simultanea presenza di una pluralità di soggetti nel luogo e nel momento di consumazione della rapina in inequivocabile rapporto con la stessa e si giustifica per i maggiori effetti fisici e psicologici che a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza si producono sulla vittima rispetto all’ipotesi semplice di concorso di persone nel reato. 4.Anche il motivo concernente l’asserita inattendibilità della persona offesa sollevato da [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico. Ritiene il Collegio di dovere, in adesione al costante orientamento di questa Corte regolatrice (sez. 5 n. 37694 del 15/7/2008, Rv. 241299), verificare se dalla suddetta prova dichiarativa, fondatamente contestata posto che contrariamente a quanto riferito dal Curci, non risulta che i malviventi esercitarono violenza fisica nei suoi confronti, si possa prescindere per la decisione. Ciò sulla base del cosiddetto criterio di resistenza applicabile anche nel giudizio di legittimità. Si tratta, appunto, di valutare la struttura argomentativa della decisione impugnata, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di elementi non conducenti o contraddittori, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5 n. 569 del 18/11/2003, Rv. 226972; sez. 6 n. 10094 del 22/2/2005, Rv. 231832). In applicazione di tale principio rileva il Collegio che dalla lettura della sentenza impugnata emerge come il fatto contestato risulti compiutamente accertato sulla base delle immagini del sistema di video sorveglianza che, a prescindere dall’audio, attestavano che i tre malviventi perentoriamente facevano segno alla vittima di mettersi dietro al furgone per non intralciare l’azione predatoria ed il Curci, visibilmente intimorito, obbediva all’ordine impartitogli con la mano da uno del malviventi, senza tentare alcuna resistenza e senza minimamente manifestare un’opposizione (cfr. pag. 7 della sentenza). 5. Generico e manifestamente infondato è anche il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 c.p. La giurisprudenza con riguardo alla distinzione tra concorso "anomalo" ex art.116 c.p. e concorso ordinario ex art. 110 c.p., ha inpiù occasioni chiarito che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Sez. 1, n. 4330 del 15 novembre 2011, Rv. 251849; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479). In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Rv. 261003). Nella specie, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici,dando applicazione ai principi testè esposti, la gravata pronuncia ha affermato che l'uso della minaccia - date le modalità dell’azione posta in essere a mò di commando, dal gruppo - faceva parte del disegno criminoso preventivamente pattuito dai concorrenti sicchè doveva configurarsi il dolo di concorso ex art. 110 c.p e non il cd. concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. Va poi precisato che nel quadro di delitti di furto implicanti,nell'ideazione criminosa degli autori, un contatto ravvicinato con le vittime, il passaggio dall’azione meramente predatoria, alla violenza o minaccia alle persone, rientra in uno sviluppo dinamico talmente prevedibile da escludere chel'evento più grave possa considerarsi non voluto da taluno dei compartecipi, dovendo piuttosto ricondursi, nei confronti di tutti, al focus del dolo, almeno nella forma del dolo indiretto, alternativo o eventuale, con la precisazione che la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto -indeterminato, alternativo od eventuale- e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. 6.Passando ora alle doglianze sul trattamento sanzionatorio sollevate da [OSCURATO:PERSONA] osserva il collegio che la Corte di appello ha bene argomentato il diniego delle attenuanti generiche rilevando come non vi fossero elementi positivi favorevolmente valutabili (non il comportamento processuale dell’imputato, affatto collaborativo; né le condizioni sociali e di vita dello stesso, avuto riguardo all’insussistenza di uno stabile lavoro ed allo stile di vita). La motivazione appare corretta anche in relazione alla dosimetria della pena se si considera la disapplicazione, per il ricorrente, della recidiva. 7.Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]