CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06674/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato, in via definitiva, l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di essere ammesso all'affidamento terapeutico di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 sul presupposto che il condannato, ammesso in via provvisoria alla misura alternativa in data 8 maggio 2024, è stato sottoposto a misura cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti e si è visto revocare la misura extramuraria dal Magistrato di sorveglianza; il ricorso propone un unico motivo totalmente versato in fatto e una lettura alternativa delle circostanze rilevanti nel procedimento e già esaminate nell'ordinanza impugnata; le contestazioni mosse al ricorrente consistono nell'essersi associato allo scopo di commettere più delitti in materia di stupefacenti, oltre che tributari e singoli reati aventi ad oggetto la commercializzazione di sostanze anche in ingenti quantità; a fronte di tale contestazione, supportata da idonea gravità indiziaria, sono state ritenute recessive le considerazioni dell'UEPE siccome frutto di un breve periodo di osservazione; ritenuto che: a fronte di tali argomentazioni, il ricorso propone un unico motivo totalmente versato in fatto auspicando una difforme valutazione delle medesime circostanze già prese in considerazione dai giudici di merito; la relazione dell'UEPE è stata insindacabilmente valutata, così come adeguatamente apprezzata è stata la gravità delle condotte ascritte al condannato; risulta correttamente applicato il principio di diritto per cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293); rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas