CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47683/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ro) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Rovigo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 137, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e condannato alla pena di due mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione il Mingotti, deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; errata valutazione degli elementi probatori. La Corte di appello non avrebbe P correttamente considerato gli esiti istruttori, dai quali sarebbe emerso che il refluo per cui è processo sarebbe stato prodotto da un'operazione (lavaggio dei silos) del tutto occasionale ed avulsa dall'ordinario ciclo industriale, così da non poter integrare il reato contestato; - lo stesso vizio è poi dedotto con riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che si lamenta avvenuta in ragione soltanto della presunta non esiguità del danno; per contro, la Corte avrebbe dovuto considerare anche le modalità di quanto accaduto, la sua unicità ed eccezionalità, oltre alle condotte successive all'addebito, ossia la pronta regolarizzazione dello scarico. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, la Corte rileva che attraverso un'apparente censura alla motivazione della sentenza si tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita rivalutazione di elementi di fatto, con particolare riguardo all'operazione che aveva prodotto lo scarico (pulizia di parti arrugginite di un silos, previo trattamento con prodotti chimici) ed alla sua natura, ordinaria od eccezionale. 5. Tale accertamento, tuttavia, costituisce un incombente proprio della sola fase di cognizione, che non può esser ulteriormente sollecitato o rinnovato in sede di legittimità. 6. A ciò si aggiunga, peraltro con effetto dirimente, che la questione non aveva formato motivo di gravame, il cui unico argomento - in punto di responsabilità - atteneva al profilo soggettivo della condotta, sul presupposto che non sarebbe stato possibile attribuire al Mingotti una responsabilità per fatti riferibili esclusivamente agli operai della società di cui era legale rappresentante, così da configurare un'ipotesi di buona fede. 7. In ordine, poi, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la motivazione della sentenza non merita censura. 7.1. La Corte di appello ha negato l'istituto evidenziando che lo scarico non autorizzato aveva comportato "il superamento non modesto dei limiti previsti dalla legge in relazione alla presenza di numerosi parametri, con elevate quantità di metalli pesanti" (il superamento dei valori aveva riguardato molte sostanze, tra le quali alluminio, cadmio, cromo, ferro, manganese, mercurio, piombo, rame, selenio, zinco, fosforo, azoto nitrico); il fatto, pertanto, non poteva considerarsi di tenue entità. 7.2. Tanto premesso, il ricorso - che non considera il rilievo di una simile constatazione - si affida a considerazioni in parte irrilevanti, in parte generiche. Per un verso, infatti, si richiama il mancato esame delle modalità della condotta (che si vorrebbe del tutto eccezionale ed isolata), senza però contestare che il reato in esame non costituisce fattispecie abituale, ben potendo esser consumato anche con un unico scarico; per altro verso, si valorizza l'intervenuta interruzione proprio dello scarico (che la sentenza di primo grado, non contestata, dichiara constatato il 29/5/2018, a fronte di un illecito accertato il 20/4/2018), senza però sottolineare che questa era stata disposta soltanto dopo l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] che aveva dato inizio al procedimento. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle