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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2020

Cassazione n. 32591/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16951-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 687/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Ric. 2021 n. 16951 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -2-

1. Il Tribunale di Melfi, con sentenza n. 470/2012, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare, ciascuno, la somma di € 4.774,23 in favore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era fatto carico, per € 14.322,69, dei debiti contratti da una società di fatto formata dagli stessi Zucale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trasformatasi in società in accomandita semplice nel 1992, nei confronti del dipendente [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni lavorative rese dal 1° ottobre 1982 al 31 luglio 1990.

2. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza pubblicata in data 16 dicembre 2020, rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Escludeva –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la decisione del primo giudice avesse violato il disposto dell’art. 2313 cod. civ., non potendo trovare applicazione la disciplina propria della società in accomandita semplice a un’obbligazione sorta prima della trasformazione di una società di fatto in tale tipo di società.

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2313 e 2499 cod. civ.: il separato giudizio intrapreso dall’ex lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. si era concluso (con la pronunzia della sentenza di questa Corte n. 16500/2004) con l’accertamento della legittimazione passiva della compagine convenuta, poiché nata per Ric. 2021 n. 16951 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -3- effetto della trasformazione della società di fatto esistente fra Zucale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Da un simile giudicato non può che conseguire – in tesi - l’applicazione nell’odierno giudizio delle norme vigenti per le società in accomandita, quanto ai profili di responsabilità dei soci, dato che il lavoratore era giunto all’accertamento del rapporto creditizio nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. e in virtù di una simile pronunzia era risultato poi legittimato ad attivare la procedura esecutiva nei confronti della medesima società e del suo socio accomandatario.

Il pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in favore del lavoratore, avendo trovato fondamentonella sua qualità di socio accomandatario, imponeva perciò di fare applicazione unicamente delle regole che presidiano la responsabilità dei soci di una società in accomandita semplice, mentre nessuna rilevanza poteva essere riconosciuta all’epoca di insorgenza del rapporto lavorativo.

Peraltro, la decisione del Trama di agire in giudizio nei confronti della società in accomandita semplice consentiva pacificamente di evincere o presumere – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2499 cod. civ. nel testo applicabile ratione temporis – il suo consenso alla trasformazione, con conseguente liberazione dei soci della preesistente e trasformata società di fatto dalla responsabilità illimitata.

5. Il motivo risultaper taluni profili infondato, per altri inammissibile. 5.1 Il primo profilo di critica finisce per sostenere, nella sostanza, che le regole in merito alla responsabilità dei soci di una società di persone per le obbligazioni sociali dipendono dal tipo di iniziativa assunta dal creditore (nel caso di specie,nei confronti della società in accomandita semplice in cui la società di fatto si era trasformata nel 1992) piuttosto che dall’epoca in cui è sorta l’obbligazione.

Ric. 2021 n. 16951 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -4- Un simile assunto si pone in evidente contrasto con il combinato disposto degliartt. 2297 e 2267, comma 1, cod. civ., secondo cui per le obbligazioni sociali rispondono – dunque in correlazione con il loro venire ad esistenza –personalmente e solidalmente tutti i soci.

Pertanto, il fatto che il creditore abbia agito nei confronti della compagine nella veste sociale che essa aveva assunto a seguito della trasformazione avvenuta nel 1992 non comporta che le regole di riferimento attuale in ordine alla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali rimangano quelle dell’epoca, pacificamente anteriore, in cui l’obbligazione era sorta.

Ne discende, a mente dell'art. 2499 cod. civ. nel testo applicabile ratione temporis, che la trasformazione della società di fatto in società in accomandita semplice non ha liberato i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese. 5.2 Il ricorrente assume poi che la decisione del creditore di agire nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. consente di evincere o presumere il suo consenso alla trasformazione, liberando La sentenza impugnata non fa il minimo cenno a tale questione, che dalla lettura della decisione non risulta fosse stata posta in sede impugnatoria dagli appellanti; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento del motivo, risulta che gli stessi, nel corso del giudizio di merito, avessero effettuato anche solo na simile allegazione.

Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, Ric. 2021 n. 16951 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -5- è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede degli intimati esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16951-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 687/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Ric. 2021 n. 16951 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -2- 1. Il Tribunale di Melfi, con sentenza n. 470/2012, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare, ciascuno, la somma di € 4.774,23 in favore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era fatto carico, per € 14.322,69, dei debiti contratti da una società di fatto formata dagli stessi Zucale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trasformatasi in società in accomandita semplice nel 1992, nei confronti del dipendente [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni lavorative rese dal 1° ottobre 1982 al 31 luglio 1990. 2. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza pubblicata in data 16 dicembre 2020, rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Escludeva –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la decisione del primo giudice avesse violato il disposto dell’art. 2313 cod. civ., non potendo trovare applicazione la disciplina propria della società in accomandita semplice a un’obbligazione sorta prima della trasformazione di una società di fatto in tale tipo di società. 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2313 e 2499 cod. civ.: il separato giudizio intrapreso dall’ex lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. si era concluso (con la pronunzia della sentenza di questa Corte n. 16500/2004) con l’accertamento della legittimazione passiva della compagine convenuta, poiché nata per Ric. 2021 n. 16951 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -3- effetto della trasformazione della società di fatto esistente fra Zucale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da un simile giudicato non può che conseguire – in tesi - l’applicazione nell’odierno giudizio delle norme vigenti per le società in accomandita, quanto ai profili di responsabilità dei soci, dato che il lavoratore era giunto all’accertamento del rapporto creditizio nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. e in virtù di una simile pronunzia era risultato poi legittimato ad attivare la procedura esecutiva nei confronti della medesima società e del suo socio accomandatario. Il pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in favore del lavoratore, avendo trovato fondamentonella sua qualità di socio accomandatario, imponeva perciò di fare applicazione unicamente delle regole che presidiano la responsabilità dei soci di una società in accomandita semplice, mentre nessuna rilevanza poteva essere riconosciuta all’epoca di insorgenza del rapporto lavorativo. Peraltro, la decisione del Trama di agire in giudizio nei confronti della società in accomandita semplice consentiva pacificamente di evincere o presumere – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2499 cod. civ. nel testo applicabile ratione temporis – il suo consenso alla trasformazione, con conseguente liberazione dei soci della preesistente e trasformata società di fatto dalla responsabilità illimitata. 5. Il motivo risultaper taluni profili infondato, per altri inammissibile. 5.1 Il primo profilo di critica finisce per sostenere, nella sostanza, che le regole in merito alla responsabilità dei soci di una società di persone per le obbligazioni sociali dipendono dal tipo di iniziativa assunta dal creditore (nel caso di specie,nei confronti della società in accomandita semplice in cui la società di fatto si era trasformata nel 1992) piuttosto che dall’epoca in cui è sorta l’obbligazione. Ric. 2021 n. 16951 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -4- Un simile assunto si pone in evidente contrasto con il combinato disposto degliartt. 2297 e 2267, comma 1, cod. civ., secondo cui per le obbligazioni sociali rispondono – dunque in correlazione con il loro venire ad esistenza –personalmente e solidalmente tutti i soci. Pertanto, il fatto che il creditore abbia agito nei confronti della compagine nella veste sociale che essa aveva assunto a seguito della trasformazione avvenuta nel 1992 non comporta che le regole di riferimento attuale in ordine alla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali rimangano quelle dell’epoca, pacificamente anteriore, in cui l’obbligazione era sorta. Ne discende, a mente dell'art. 2499 cod. civ. nel testo applicabile ratione temporis, che la trasformazione della società di fatto in società in accomandita semplice non ha liberato i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese. 5.2 Il ricorrente assume poi che la decisione del creditore di agire nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]. consente di evincere o presumere il suo consenso alla trasformazione, liberando La sentenza impugnata non fa il minimo cenno a tale questione, che dalla lettura della decisione non risulta fosse stata posta in sede impugnatoria dagli appellanti; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento del motivo, risulta che gli stessi, nel corso del giudizio di merito, avessero effettuato anche solo na simile allegazione. Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, Ric. 2021 n. 16951 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -5- è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013). 6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede degli intimati esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con
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