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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33758/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di acquisto tramite intermediario di un quantitativo di stupefacente destinato allo spaccio e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova di reità, deducendo la violazione dei principi informatori concernenti la chiamata in correità sia con riferimento alla credibilità intrinseca del dichiarante, il quale non aveva reso un racconto lineare e immutato dei fatti, ma aveva reso più versioni tra loro confliggenti, sia in relazione alla veridicità del propalato che all'assenza di elementi di riscontro, essendo incerta la titolarità in capo all'imputato dell'utenza telefonica indicata sul pacco e del tutto irrilevante quanto accertato in un separato processo penale per fatti della stessa specie dai quali il [OSCURATO:PERSONA] era risultato assolto.

Con una seconda articolazione si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositívi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e con la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui la Corte ha inteso utilizzare le dichiarazioni etero accusatorie del MAGGI le quali, per tutto il corso del procedimento erano immutate nell'affermare che il pacco che gli era stato recapitato era in realtà indirizzato anche al [OSCURATO:PERSONA].

L'elemento di riscontro del numero telefonico impresso sul pacco è stato valorizzato con logico apparato motivazionale atteso che il giudice distrettuale è pervenuto alla riconducibilità dall'utenza al [OSCURATO:PERSONA] mediante una corretta interpretazione di elementi obiettivi, rappresentati dall'esame del contenuto delle interlocuzioni scambiate tra i due giovani prima dell'inoltro del pacco, dell'interessamento mostrato dal titolare della utenza alla ricezione dello stesso, tanto da procedere al suo tracciamento, tenuto altresì conto che detta utenza era registrata nel cellulare del MAGGI sotto l'ídentificativo dì Mattia K (ove la K indicava il differenziato sistema di comunicazione Kena) e alla stessa corrispondeva un nickname che sul canale Telegram trattava la vendita di • / Lr(•—• stupefacente.

Con ragionamento altrettanto logico il giudice distrettuale escludeva che tali elementi fortemente indiziari, anche con carattere di autonomia rispetto alla chiamata in correità, potessero costituire frutto di un comportamento decettivo o calunnatorio ai danni del [OSCURATO:PERSONA], ovvero che il MAGGI si fosse precostituito una serie di elementi per riversare su terzi le proprie responsabilità, tenuto conto dello scambio di interlocuzione tra i due amici e dell'esistenza di ulteriori riscontri al fatto che l'utenza suddetta appartenesse a soggetto diverso dal MAGGI, che aveva chiamato il [OSCURATO:PERSONA] in correità.

In ogni caso il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con l'elemento gravemente indiziario costituito dalla indicazione della utenza telefonica sul pacco contenente lo stupefacente e con il ragionamento seguito dal giudice distrettuale per ricondurre tale utenza al [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei richiami rinvenuti nel cellulare dello stesso MAGGI.

Le circostanze attenuanti sono state poi escluse con motivazione logica e non contraddittorio nell'esercizio del potere discrezionale riservato ai giudici di merito che lo hanno esercitato in termini non più sindacabili dinanzi al giudice di legittimità.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di acquisto tramite intermediario di un quantitativo di stupefacente destinato allo spaccio e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova di reità, deducendo la violazione dei principi informatori concernenti la chiamata in correità sia con riferimento alla credibilità intrinseca del dichiarante, il quale non aveva reso un racconto lineare e immutato dei fatti, ma aveva reso più versioni tra loro confliggenti, sia in relazione alla veridicità del propalato che all'assenza di elementi di riscontro, essendo incerta la titolarità in capo all'imputato dell'utenza telefonica indicata sul pacco e del tutto irrilevante quanto accertato in un separato processo penale per fatti della stessa specie dai quali il [OSCURATO:PERSONA] era risultato assolto. Con una seconda articolazione si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositívi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e con la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui la Corte ha inteso utilizzare le dichiarazioni etero accusatorie del MAGGI le quali, per tutto il corso del procedimento erano immutate nell'affermare che il pacco che gli era stato recapitato era in realtà indirizzato anche al [OSCURATO:PERSONA]. L'elemento di riscontro del numero telefonico impresso sul pacco è stato valorizzato con logico apparato motivazionale atteso che il giudice distrettuale è pervenuto alla riconducibilità dall'utenza al [OSCURATO:PERSONA] mediante una corretta interpretazione di elementi obiettivi, rappresentati dall'esame del contenuto delle interlocuzioni scambiate tra i due giovani prima dell'inoltro del pacco, dell'interessamento mostrato dal titolare della utenza alla ricezione dello stesso, tanto da procedere al suo tracciamento, tenuto altresì conto che detta utenza era registrata nel cellulare del MAGGI sotto l'ídentificativo dì Mattia K (ove la K indicava il differenziato sistema di comunicazione Kena) e alla stessa corrispondeva un nickname che sul canale Telegram trattava la vendita di • / Lr(•—• stupefacente. Con ragionamento altrettanto logico il giudice distrettuale escludeva che tali elementi fortemente indiziari, anche con carattere di autonomia rispetto alla chiamata in correità, potessero costituire frutto di un comportamento decettivo o calunnatorio ai danni del [OSCURATO:PERSONA], ovvero che il MAGGI si fosse precostituito una serie di elementi per riversare su terzi le proprie responsabilità, tenuto conto dello scambio di interlocuzione tra i due amici e dell'esistenza di ulteriori riscontri al fatto che l'utenza suddetta appartenesse a soggetto diverso dal MAGGI, che aveva chiamato il [OSCURATO:PERSONA] in correità. In ogni caso il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con l'elemento gravemente indiziario costituito dalla indicazione della utenza telefonica sul pacco contenente lo stupefacente e con il ragionamento seguito dal giudice distrettuale per ricondurre tale utenza al [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei richiami rinvenuti nel cellulare dello stesso MAGGI. Le circostanze attenuanti sono state poi escluse con motivazione logica e non contraddittorio nell'esercizio del potere discrezionale riservato ai giudici di merito che lo hanno esercitato in termini non più sindacabili dinanzi al giudice di legittimità. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il
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