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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13883/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e l'altro la violazione di legge processuale in ordine all'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., sono indeducibili: - il primo perché non formulato con i motivi di appello, come risulta dalla sintesi contenuta nella sentenza, non contestata in ricorso, come sarebbe stato doveroso (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01) e quindi non evocabile in questa sede, attesa la intervenuta violazione della catena devolutiva (art 606, comma 3, c.p.p.); - il secondo poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza sul compendio probatorio comprovante il giudizio di penale responsabilità del prevenuto); che, peraltro, tale ultimo motivo in punto di responsabilità è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e l'altro la violazione di legge processuale in ordine all'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., sono indeducibili: - il primo perché non formulato con i motivi di appello, come risulta dalla sintesi contenuta nella sentenza, non contestata in ricorso, come sarebbe stato doveroso (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01) e quindi non evocabile in questa sede, attesa la intervenuta violazione della catena devolutiva (art 606, comma 3, c.p.p.); - il secondo poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza sul compendio probatorio comprovante il giudizio di penale responsabilità del prevenuto); che, peraltro, tale ultimo motivo in punto di responsabilità è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13883/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris