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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16954/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7507‒2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro, n. 19, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 avverso la sentenza n. 1482/01/2018 della Commissione tributaria Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 regionale della LIGURIA, depositata in data 12/11/2018; Data pubblicazione 25/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per recupero a tassazione di maggiori redditi IRPEF ed IRAP risultanti dalle movimentazioni bancarie verificate dalla G.d.F., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Liguria, previa riunione degli appelli proposti dal contribuente avverso le sentenze emesse dalla CTP di Genova sui separati ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], li rigettava ritenendo correttamente motivati gli avvisi di accertamento ed il contribuente fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] trasferimento in Svizzera, per come desumibile dagli elementi fattuali evidenziati dall’amministrazione finanziaria quali, «la residenza ‒ anche formale ‒ dei prossimi congiunti in Italia, il consumo molto elevato di energia elettrica» nel luogo di residenza (oscillante tra i 500 e 600 kw mensili), «la disponibilità di una imbarcazione da diporto in Chiavari, le movimentazioni bancarie rilevate, la percezione di forti compensi in Italia; la disponibilità di studio professionale in Milano; l’effettuazione di numerose ‒ ed ingenti nel valore ‒ operazioni presso sportelli bancari italiani(che presuppongono una presenza fisica nel territorio del nostro Stato, riconosciuta dallo stesso contribuente in 63 giorni nel 2009, 148 nel 2010 e 221 nel 2011)».

2. Avverso la statuizione d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 Considerato che: Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduceData pubblicazione 25/05/2022, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, n. 3 e n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Sostiene che la sentenza impugnata è nulla in quanto mancante delle richieste delle parti e della succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

2. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata contiene una precisa ed analitica esposizione dei fatti di causa e delle richieste delle parti (in apposito capitolo intitolato “conclusioni delle parti”) e una argomentata esposizione delle ragioni della decisione (arg. da Cass. n. 9745 del 2017), com’è reso evidente dalle parti della motivazione sopra trascritte.

3. Con il secondo motivo il ricorrente, sotto un primo profilo, deduce il difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente; sotto un secondo profilo, deduce un vizio logico di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame del fatto che il coniuge ed il figlio risiedevano in Svizzera; con una terza censura, dedotta sempre come vizio di motivazione, deduce l’omesso esame della «dedotta inesistenza degli atti impositivi per difformità dallo schema previsto per legge con particolare riferimento all’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n. 122».

4. La prima censura, con cui viene dedotto il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondata, contenendo la stessa, per come detto esaminando il primo motivo, delle chiare rationes decidendi.

Invero, la CTR ha esaminato le questioni poste nel giudizio in specifici paragrafi, corrispondenti ai quattro motivi di appello proposti dal contribuente [«Motivo 1): inesistenza dell’atto impoesattivo per difformità dallo schema legale; Motivo2): difetto di motivazione dell’atto F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 impugnato; Motivo 3): illegittimità delle sanzioni; Motivo 4): Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 inesistenza della pretesa tributaria»], che ha esaminato e rigettato Data pubblicazione 25/05/2022 fornendo adeguata e congrua motivazione per ognuno di essi.

5. La seconda censura, dedotta con riferimento all’ omesso esame del fatto «che la moglie ed il figlio del Sig. [OSCURATO:PERSONA] erano residenti in Svizzera, dove il figlio ha frequentato il Liceo, il tutto dimostrato da documentazione incontrovertibile depositata nel corso del giudizio» (ricorso, pag. 6), è inammissibile, prima ancora che infondato, innanzitutto per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non ha né allegato al ricorso la documentazione che assume aver depositato nel giudizio di merito, né ha trascritto il contenuto della stessa, il cui esame nella specie deve ritenersi assolutamente necessario se si considera che la CTR ha espressamente affermato che «La residenza ‒ anche formale ‒ dei prossimi congiunti» è «in Italia».

6. Il motivo è inammissibile anche per difetto di decisività della dedotta omissione (cfr. Cass., Sez.

U, n. 8053 del 2014; Cass. n. 13625 del 2019, in motivazione).

6.1. Al riguardo va ricordato che, proprio con riferimento ad un caso analogo (di soggetto iscritto all’AIRE per trasferimento in Svizzera), questa Corte ha affermato che «In tema d'imposte sui redditi, in base all'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la residenza fiscale in Italia non può essere esclusa solo con l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali e ciò in quanto va contemperata la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi e, di conseguenza, va data prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi.

Tale conclusione non è contraddetta dalla Convenzione tra l'Italia e la F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 Svizzera per evitare le doppie imposizioni (ratificata e resa Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 esecutiva con la legge 23 dicembre 1978, n. 943) in quanto, ai Data pubblicazione 25/05/2022 sensi dell'art. 4 del testo dell'accordo, il concetto di residenza fiscale può ben ricollegarsi, ove non sia possibile l'utilizzazione di diversi criteri, al centro degli interessi vitali, ossia al luogo con il quale il soggetto ha più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali» (Cass. n. 24246 del 2011) e ha quindi precisato che «Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento» (Cass. n. 32992 del 2018).

6.2. E’ quindi, evidente che la circostanza (che, peraltro, si è detto essere rimasta indimostrata) che la moglie ed il figlio del contribuente risiedessero in Svizzera, non avrebbe potuto determinare con certezza un esito diverso della controversia.

7. La censura, infine, è infondata in quanto la CTR non ha omesso l’esame del fatto dedotto dal ricorrente avendo affermato, come detto sopra, che «la residenza ‒ anche formale ‒ dei prossimi congiunti» del contribuente era «in Italia».

8. Con la terza censura del motivo in esame il ricorrente deduce il vizio logico di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’omesso esame della «dedotta inesistenza degli atti impositivi per difformità dallo schema previsto per legge con particolare riferimento all’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n. 122».

9. Il motivo è inammissibile in quanto riferito ad un motivo di impugnazione che non integra un fatto inteso in senso storico‒ F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 naturalistico (Cass. n. 22397 del 2019), ma una questione di diritto Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 che avrebbe dovuto essere dedotta ai sensi dell’art. 112 cod. proc.

Data pubblicazione 25/05/2022 civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello. la censura è, comunque, infondata avendo la CTR trattato la questione al punto 1 della motivazione (intitolato «inesistenza dell’atto impoesattivo per difformità dallo schema legale») e risolto la stessa con motivazione congrua.

10. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 43 cod. civ., «che disciplina il domicilio e la residenza», avendo egli «dimostrato di non avere in Italia la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43, comma 1 C.c.) e di non aver[v]i nemmeno la propria dimora abituale (art.43 comma 2 C.c.)» (ricorso, pag. 7).

11. Il motivo è inammissibile in quanto, oltre ad essere privo di specificità (Cass., Sez.

U, n. 23745 del 2020), il ricorrente, sotto lo schermo della violazione e falsa applicazione di una norma di legge, censura l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello in ordine alla localizzazione in Italia della sua residenza fiscale.

12. Al riguardo va ricordato il principio giurisprudenziale in base al quale «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (Cass. n. 26110 del 2015; conf., ex multis, Cass. n. 9097 del 2017, n. 24155 del 2017, n. 29404 del 2017), che nella specie è stato dedotto con il terzo motivo che, come si dirà, è infondato.

D’altro canto è noto che «Con la proposizione del ricorso F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei Data pubblicazione 25/05/2022 giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; conf., ex multis, Cass. n. 29404 del 2017).

13. Orbene, il motivo di ricorso in esame, così come prospettato, confligge apertamente con i suindicati principi in quanto il ricorrente non deduce l’erronea interpretazione e applicazione da parte della CTR delle disposizioni censurate, ma l’erronea valutazione da parte del giudice di merito della prova, che sostiene di aver fornito in giudizio, di non avere in Italia né il centro dei propri affari ed interessi né la propria dimora.

14. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 17.200,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 Numero sezionale 4021/2022 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a Numero di raccolta generale 16954/2022Data pubblicazione 25/05/2022 norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma in data 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7507‒2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro, n. 19, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 avverso la sentenza n. 1482/01/2018 della Commissione tributaria Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 regionale della LIGURIA, depositata in data 12/11/2018; Data pubblicazione 25/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per recupero a tassazione di maggiori redditi IRPEF ed IRAP risultanti dalle movimentazioni bancarie verificate dalla G.d.F., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Liguria, previa riunione degli appelli proposti dal contribuente avverso le sentenze emesse dalla CTP di Genova sui separati ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], li rigettava ritenendo correttamente motivati gli avvisi di accertamento ed il contribuente fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] trasferimento in Svizzera, per come desumibile dagli elementi fattuali evidenziati dall’amministrazione finanziaria quali, «la residenza ‒ anche formale ‒ dei prossimi congiunti in Italia, il consumo molto elevato di energia elettrica» nel luogo di residenza (oscillante tra i 500 e 600 kw mensili), «la disponibilità di una imbarcazione da diporto in Chiavari, le movimentazioni bancarie rilevate, la percezione di forti compensi in Italia; la disponibilità di studio professionale in Milano; l’effettuazione di numerose ‒ ed ingenti nel valore ‒ operazioni presso sportelli bancari italiani(che presuppongono una presenza fisica nel territorio del nostro Stato, riconosciuta dallo stesso contribuente in 63 giorni nel 2009, 148 nel 2010 e 221 nel 2011)». 2. Avverso la statuizione d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 Considerato che: Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduceData pubblicazione 25/05/2022, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, n. 3 e n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene che la sentenza impugnata è nulla in quanto mancante delle richieste delle parti e della succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto. 2. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata contiene una precisa ed analitica esposizione dei fatti di causa e delle richieste delle parti (in apposito capitolo intitolato “conclusioni delle parti”) e una argomentata esposizione delle ragioni della decisione (arg. da Cass. n. 9745 del 2017), com’è reso evidente dalle parti della motivazione sopra trascritte. 3. Con il secondo motivo il ricorrente, sotto un primo profilo, deduce il difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente; sotto un secondo profilo, deduce un vizio logico di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame del fatto che il coniuge ed il figlio risiedevano in Svizzera; con una terza censura, dedotta sempre come vizio di motivazione, deduce l’omesso esame della «dedotta inesistenza degli atti impositivi per difformità dallo schema previsto per legge con particolare riferimento all’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n. 122». 4. La prima censura, con cui viene dedotto il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondata, contenendo la stessa, per come detto esaminando il primo motivo, delle chiare rationes decidendi. Invero, la CTR ha esaminato le questioni poste nel giudizio in specifici paragrafi, corrispondenti ai quattro motivi di appello proposti dal contribuente [«Motivo 1): inesistenza dell’atto impoesattivo per difformità dallo schema legale; Motivo2): difetto di motivazione dell’atto F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 impugnato; Motivo 3): illegittimità delle sanzioni; Motivo 4): Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 inesistenza della pretesa tributaria»], che ha esaminato e rigettato Data pubblicazione 25/05/2022 fornendo adeguata e congrua motivazione per ognuno di essi. 5. La seconda censura, dedotta con riferimento all’ omesso esame del fatto «che la moglie ed il figlio del Sig. [OSCURATO:PERSONA] erano residenti in Svizzera, dove il figlio ha frequentato il Liceo, il tutto dimostrato da documentazione incontrovertibile depositata nel corso del giudizio» (ricorso, pag. 6), è inammissibile, prima ancora che infondato, innanzitutto per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non ha né allegato al ricorso la documentazione che assume aver depositato nel giudizio di merito, né ha trascritto il contenuto della stessa, il cui esame nella specie deve ritenersi assolutamente necessario se si considera che la CTR ha espressamente affermato che «La residenza ‒ anche formale ‒ dei prossimi congiunti» è «in Italia». 6. Il motivo è inammissibile anche per difetto di decisività della dedotta omissione (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014; Cass. n. 13625 del 2019, in motivazione). 6.1. Al riguardo va ricordato che, proprio con riferimento ad un caso analogo (di soggetto iscritto all’AIRE per trasferimento in Svizzera), questa Corte ha affermato che «In tema d'imposte sui redditi, in base all'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la residenza fiscale in Italia non può essere esclusa solo con l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali e ciò in quanto va contemperata la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi e, di conseguenza, va data prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi. Tale conclusione non è contraddetta dalla Convenzione tra l'Italia e la F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 Svizzera per evitare le doppie imposizioni (ratificata e resa Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 esecutiva con la legge 23 dicembre 1978, n. 943) in quanto, ai Data pubblicazione 25/05/2022 sensi dell'art. 4 del testo dell'accordo, il concetto di residenza fiscale può ben ricollegarsi, ove non sia possibile l'utilizzazione di diversi criteri, al centro degli interessi vitali, ossia al luogo con il quale il soggetto ha più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali» (Cass. n. 24246 del 2011) e ha quindi precisato che «Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento» (Cass. n. 32992 del 2018). 6.2. E’ quindi, evidente che la circostanza (che, peraltro, si è detto essere rimasta indimostrata) che la moglie ed il figlio del contribuente risiedessero in Svizzera, non avrebbe potuto determinare con certezza un esito diverso della controversia. 7. La censura, infine, è infondata in quanto la CTR non ha omesso l’esame del fatto dedotto dal ricorrente avendo affermato, come detto sopra, che «la residenza ‒ anche formale ‒ dei prossimi congiunti» del contribuente era «in Italia». 8. Con la terza censura del motivo in esame il ricorrente deduce il vizio logico di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’omesso esame della «dedotta inesistenza degli atti impositivi per difformità dallo schema previsto per legge con particolare riferimento all’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n. 122». 9. Il motivo è inammissibile in quanto riferito ad un motivo di impugnazione che non integra un fatto inteso in senso storico‒ F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 naturalistico (Cass. n. 22397 del 2019), ma una questione di diritto Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 che avrebbe dovuto essere dedotta ai sensi dell’art. 112 cod. proc. Data pubblicazione 25/05/2022 civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello. la censura è, comunque, infondata avendo la CTR trattato la questione al punto 1 della motivazione (intitolato «inesistenza dell’atto impoesattivo per difformità dallo schema legale») e risolto la stessa con motivazione congrua. 10. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 43 cod. civ., «che disciplina il domicilio e la residenza», avendo egli «dimostrato di non avere in Italia la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43, comma 1 C.c.) e di non aver[v]i nemmeno la propria dimora abituale (art.43 comma 2 C.c.)» (ricorso, pag. 7). 11. Il motivo è inammissibile in quanto, oltre ad essere privo di specificità (Cass., Sez. U, n. 23745 del 2020), il ricorrente, sotto lo schermo della violazione e falsa applicazione di una norma di legge, censura l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello in ordine alla localizzazione in Italia della sua residenza fiscale. 12. Al riguardo va ricordato il principio giurisprudenziale in base al quale «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (Cass. n. 26110 del 2015; conf., ex multis, Cass. n. 9097 del 2017, n. 24155 del 2017, n. 29404 del 2017), che nella specie è stato dedotto con il terzo motivo che, come si dirà, è infondato. D’altro canto è noto che «Con la proposizione del ricorso F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, Numero sezionale 4021/2022Numero di raccolta generale 16954/2022 contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei Data pubblicazione 25/05/2022 giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; conf., ex multis, Cass. n. 29404 del 2017). 13. Orbene, il motivo di ricorso in esame, così come prospettato, confligge apertamente con i suindicati principi in quanto il ricorrente non deduce l’erronea interpretazione e applicazione da parte della CTR delle disposizioni censurate, ma l’erronea valutazione da parte del giudice di merito della prova, che sostiene di aver fornito in giudizio, di non avere in Italia né il centro dei propri affari ed interessi né la propria dimora. 14. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 17.200,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7507/2020 Numero sezionale 4021/2022 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a Numero di raccolta generale 16954/2022Data pubblicazione 25/05/2022 norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9
Sentenza Cassazione n. 16954/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris