CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 20253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4642/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 520/2021 depositata il 22/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nella lite derivante da una impugnazione di una deliberazione relativa alla comunione ereditaria fra i tre fratelli Malfitano, derivante dalla successione della comune madre [OSCURATO:PERSONA], è venuta in considerazione l’interpretazione del testamento olografo della de cuius. In particolare, ha costituito oggetto di interpretazione la seguente clausola: “[...] Per mia quota disponibile del mio patrimonio, voglio che vadano a Lui ([OSCURATO:PERSONA]) senza alcuna discriminazione, i seguenti locali che, per Lui sono di assoluta necessità, essendo molto vicini a quel piccolo locale ove Lui svolge l’attività di farmacista. Tali locali (di cui Lui fa uso di deposito sono: Il locale sito in [OSCURATO:PERSONA] N° 6, et il locale sito in [OSCURATO:PERSONA] N° 19 , in quest’ultimo è compreso l’appartamento sovrastante, il cui ingresso avviene dalla Via: Largo del Mercato N° 14 Il tutto trovasi nel Comune di Nicosia (EN)”. In relazione a tale clausola, la Corte d’appello di Caltanissetta, in dissenso dal primo giudice, ha osservato testualmente che da essa « non si evince affatto che la stessa (la testatrice n.d.r.) avesse voluto lasciare al figlio [OSCURATO:PERSONA] una parte di eredità maggiore di quella spettante agli altri figli, avendo con detto testamento la Pattavina disposto solo e unicamente della quota disponibile del suo patrimonio rappresentando il chiaro ed univoco intendimento di scegliere i cespiti che era più comodo utilizzare per il figlio farmacista, senza alterare in alcun modo (“senza discriminazione”), le proporzioni della legittima e della disponibile. E’ evidente, quindi, come con detta disposizione al figlio Sergio non venne affatto “riservata la quota di un terzo di patrimonio (per l’appunto la quota disponibile – art. 537 c.c.) nonché, al pari degli altri fratelli, altri 2/9 di patrimonio attribuito in parti uguali tra i tre fratelli (566 c.c.-2/3:3), per un totale di 5/9 di patrimonio”, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, con la conseguenza che, proprio alla luce della suddetta disposizione, che ha riguardato, come detto, il lascito in conto di disponibile dei beni sopra indicati e null’altro, al patrimonio della de cuius sussistente al momento dell’apertura della successione (due appartamenti, un garage ed un piccolo deposito siti a Nicosia (EN) nello stabile di viale [OSCURATO:PERSONA] n. 27, oltre ad un villino a mare sito a Terranova (ME) alla contrada [OSCURATO:PERSONA]), devolutosi per legge ai tre figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto della impugnata assemblea tenutasi il 4/2/2012, gli stessi concorrono in parti uguali in ragione di 1/3 ciascuno». Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si rileva in via preliminare che il ricorso per cassazione non è stato proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che fu parte del giudizio d’appello. Tuttavia, nel verificare i presupposti della necessità della integrazione del contraddittorio, deve tenersi conto del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui in forza del principio dellaragionevole durata del processo, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. può ritenersi superflua ove l’impugnazione , come nel caso in esame, appaia prima facie infondat a , e l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass., S.U., n. 21660/2013). In casi del genere, la concessione del termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. n. 11287/2018). 2. I motivi del ricorso vanno come di seguito riassunti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., perché la Corte d’appello, nell’interpretazione della scheda, ha considerato non il testamento nel suo complesso, ma la singola disposizione. In particolare, la Corte d’appello non ha tenuto conto della disposizione di apertura del testamento, la quale aveva il seguente tenore: dispongo che alla mia morte, come ricompensa dell’affetto, delle premure, [...]: lascio la quota disponibile del mio patrimonio a vantaggio di mio figlio [OSCURATO:PERSONA] [...], solo a lui. Perché ripeto è stato ad è l’unico, che corre verso di me, in tutti i miei bisogni, a differenza degli altri fratelli»; 2) violazione dell’art. 588 c .c. in relazione all’art . 1362 c.c. , perché la Corte d’appello non ha tenuto conto che la delazione di una quota del patrimonio integra istituzione a titolo universale e non legato in conto di legittima o altra disposizione a titolo particolare; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c.: l’appellante, attuale resistente, aveva dedotto che i beni lasciati con il testamento al ricorrente erano stati allo stesso poi donati, essendosi pertanto verificata l’ipotesi prevista dall’art. 654 c.c., con conseguente apertura della successione legittima. La Corte d’appello, pur avendo disatteso tale ricostruzione, ha comunque ritenuto di poter accogliere ugualmente il gravame. 3.I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Si deve convenire che l’istituzione generica nella disponibile, facendo riferimento a una quota astratta del patrimonio, costituisce, in linea di principio, istituzione di erede ai sensi dell’art. 588, comma 1, c.c. Nello stesso tempo, però, deve tenersi conto che la testatrice non si è limitata a tale generica istituzione, ma ha anche indicato i beni che avrebbero dovuto comporre la quota dell’istituito. A seguito di tale scelta della testatrice, di fare seguire all’istituzione in quota astratta un’attribuzione di beni determinati, riferiti proprio a quella istituzione in quota, è giocoforza ritenere che il diritto dell’istituito sugli altri beni non potrebbe mai essere pari all’intera disponibile, oltre la propria quota di riserva, come invece ritiene il ricorrente. In altre parole, in presenza di attribuzioni testamentarie di beni determinati che concretino una preventiva istituzione nella disponibile, l’istituito avrebbe il diritto di cumulare la propria quota di riserva solo con la parte di disponibile che eventualmente l’attribuzione del bene determinato non avesse assorbito. La pretesa del ricorrente, qualunque sia la qualificazione del lascito, a un concorso sugli altri beni per l’intera quota disponibile, in aggiunta alla quota di riserva (e così per 5/9, come riconosciuto dal primo giudice), è priva di giustificazione. A un attento esame, l’istituito nella disponibile avrebbe potuto in linea teorica aspirare a un concorso maggiore rispetto a quello riconosciuto dalla Corte d’appello non già in via automatica, ma previa dimostrazione che il valore dei beni determinati , oggetto dell’attribuzione testamentaria, non eguagliava il valore della quota disponibile. Fuori da tale presupposto (che pone in via prioritaria una questione di fatto), la decisione impugnata, nella parte in cui divide l’eredità in parti uguali fra i legittimari, non rileva, di per sé, alcun errore nell’applicazione delle norme di cui è denunciata la violazione. Anzi, in astratto, non si potrebbe neanche escludere che il lascito non solo eguagliasse la disponibile, ma la superasse. In questo caso, l’istituito non solo non avrebbe potuto pretendere un concorso maggiore, ma avrebbe dovuto concorrere, nella successione relativa altri beni per una quota inferiore rispetto a quella dei fratelli, ai quali si devolveva ex legela quota di riserva (arg. ex 553 c.c.). In contrasto con queste regole, il ricorrente pone invece la questione in astratto, mentre il contenuto del testamento e l’esistenza di una disposizione, riferita a beni determinati destinati ad essere conteggiata nella q uota dell’istituito nella disponibile, imponevano un approccio diverso, fondato sulla considerazione del concreto valore dei beni attribuiti rispetto agli altri beni. Fuori da questa prospettiva, l’esito interpretativo proposto dalla Corte di merito è perfettamente plausibile e immune da censure. 4. Il terzo motivo è infondato. Nel caso di specie l’appellante aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto, in favore dell’attuale ricorrente, un concorso maggior rispetto a quello dei fratelli ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per la validità della delibera dell’assemblea della comunione. È avvenuto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su ragioni giuridiche diverse (Cass. 8604/2017), fermo restando che l’esito decisorio è pur sempre quello che era auspicato dall’appellante, e cioè un concorso per quote uguali nella comunione sui beni oggetto di successione, diversi da quelli oggetto di assegnazione specifica. Ciò esclude la violazione denunziata con il motivo in esame. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 3.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a