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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12984/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dellEi :or-te d'Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con ii5 ivale era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato di cui al2liartt. 56, 624, 625 n. 2), 5) e 7), 61 n. 5) cod. pen.

Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violaziene di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della p ?.nale responsabilità - è unicamente volto ad una "rilettura" degli elementi di fatta posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv, ta al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lz mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 2491 ,!:' 1, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all'emessa applicazione delle attenuanti generiche - non è consentito in sede di leg imità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 cc mma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportala nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni. la di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così d.edso il 1 i arzo 2025 sore [OSCURATO:PERSONA].ente [OSCURATO:PERSONA] .srioiinilao Scrlini DEPOSM-T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dellEi :or-te d'Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con ii5 ivale era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato di cui al2liartt. 56, 624, 625 n. 2), 5) e 7), 61 n. 5) cod. pen. Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violaziene di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della p ?.nale responsabilità - è unicamente volto ad una "rilettura" degli elementi di fatta posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv, ta al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lz mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 2491 ,!:' 1, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all'emessa applicazione delle attenuanti generiche - non è consentito in sede di leg imità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 cc mma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportala nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni. la di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d.edso il 1 i arzo 2025 sore [OSCURATO:PERSONA].ente [OSCURATO:PERSONA] .srioiinilao Scrlini DEPOSM-T