CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 33606/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita e la commissione di ulteriori fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l'applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura astensione dalla commissione di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata, ove si valorizza la rilevante propensione a delinquere del ricorrente, oggettivamente dimostrata dalla reiterazione dei reati di truffa e dalle modalità dell'azione, commessa anche facendo leva su una situazione di minorata difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.