CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 12 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 16 marzo 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione apparente ed ictu ocu/i illogica. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] i iere estensore Il , r. Da le e Ciici-- DEPOSITATO ;N Cit