CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 38981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 23 febbraio 2022, per quanto qui rileva, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di appropriazione indebita di alcuni assegni e di falso materiale in atto pubblico. Considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità in quanto, come chiarito anche di recente da questa Corte (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318), pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione qualora il dies a quo debba essere determinato con un giudizio di fatto, come nel caso di specie (e ciò a prescindere dal principio di diritto richiamato nel ricorso, superato dalla più recente giurisprudenza - cfr. Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465 - secondo la quale, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675-01); ritenuto che l'ulteriore censura, con la quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen., è manifestamente infondata in quanto, alla luce dei periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale intervenuti nel corso dei giudizi di merito (cinque mesi complessivi per astensione dall'udienza - dal 25 ottobre 2019 al 22 gennaio 2020 - e per la sospensione "COVID" - dal 9 marzo all'il maggio 2020), per il delitto di cui al capo a) punto 9), alla data della pronuncia della sentenza impugnata, non era affatto maturata la prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;k P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il