CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Davide CONGIU, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova-, in data 11 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 7 aprile 2021, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato continuato di estorsione aggravata. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, erronea applicazione degli artt. 629 e 628 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle persone riunite.La lettura del capo di imputazione dimostrerebbe che il Pubblico Ministero, mediante l'esplicito riferimento al comma 2 dell'art. 629 cod. pen., avrebbe contestato agli imputati esclusivamente l'aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora. In considerazione di ciò il ricorrente aveva, quindi, eccepito nei motivi di appello che tutte le condotte erano state poste in essere in strada ovvero nelle scale condominiali con conseguente non configurabilità della predetta aggravante. La Corte territoriale, per confutare tale motivo di appello, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'aggravate delle persone riunite, nonostante la stessa non sia stata contestata dal Pubblico Ministero con conseguente «macroscopica violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p.» e correlata violazione del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputato avrebbe sempre esercitato la propria difesa in relazione alla circostanza aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora (pag. 4 della sentenza di appello). Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe viziata dall'erronea interpretazione della legge penale dal momento che l'ultimo capoverso dell'art.628 cod. pen., al quale l'art. 629, comma secondo, fa rinvio, elenca in modo tassativo le circostanze aggravanti cui fa riferimento ossia quelle disciplinate nei numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del comma terzo, non operando un generico rinvio al terzo comma dell'art. 628 cod. pen. 5. In data 14 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Ritiene il Collegio di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335 - 01). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (Sez. U. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01). La corretta applicazione di tale principio di diritto comporta l'ammissibilità di una contestazione in fatto dell'aggravante delle «persone riunite» in quanto la previsione normativa non include componenti valutative rimesse alla discrezionalità del Pubblico Ministero (vedi Sez. 5, n. 22120 del 28/04/2022, Rv. 283218 - 01). 1.2. Nel caso di specie, l'aggravante del fatto commesso da più persone riunite è chiaramente contestata in fatto, laddove si legge, nel capo di imputazione, che il CONGIU ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in concorso tra loro, risultando, dalla descrizione dei fatti la contemporanea presenza dei due imputati in occasione della realizzazione delle reiterate condotte minatorie in danno del VASSALLO. Ne discende che i presupposti fattuali della circostanza aggravante erano sicuramente e agevolmente individuabili con conseguente manifesta infondatezza della doglianza con la quale il ricorrente lamenta la violazione del principio di correlazione previsto dall'art. 521 cod. proc. pen. Siffatta soluzione è coerente con la consolidata tradizione giurisprudenziale, che ricostruisce il principio di correlazione tra accusa e sentenza, non in termini formalistici, legati all'adozione di formule sacramentali, ma alla luce della fondamentale garanzia difensiva del contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell'accusa (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772). 1.3. Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione come nel caso di specie (vedi Sez. 5, n. 3330 del 06/20/2022, dep. 2023, Presotto, non massimata; Sez. 3, n. 18855 del 23/02/2022, Voce, non massimata). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del