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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 02427/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato.

Considerato, infatti, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione per respingere l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.

Rilevato, in particolare, che egli nulla deduce rispetto alla circostanza che uno dei due reati (quello relativo alla violazione dell'art.4 L.110/75) è stato qualificato come reato colposo in sede di cognizione e che ciò preclude la possibilità di riconoscere la continuazione con l'altro reato per il quale il Fatie è stato condannato (violazione della legge stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale) proprio in considerazione del diverso elemento soggettivo tra i due reati che impedisce, in radice, di ritenerli espressione del medesimo disegno criminoso e non essendo, in ogni caso, qualificare il reato in modo differente rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione per respingere l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. Rilevato, in particolare, che egli nulla deduce rispetto alla circostanza che uno dei due reati (quello relativo alla violazione dell'art.4 L.110/75) è stato qualificato come reato colposo in sede di cognizione e che ciò preclude la possibilità di riconoscere la continuazione con l'altro reato per il quale il Fatie è stato condannato (violazione della legge stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale) proprio in considerazione del diverso elemento soggettivo tra i due reati che impedisce, in radice, di ritenerli espressione del medesimo disegno criminoso e non essendo, in ogni caso, qualificare il reato in modo differente rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 02427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris