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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04719/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 8805/2023 pronunciata dalla Prima sezione della Corte di cassazione in data 11 novembre 2022, con cui veniva rigettato il ricorso per cassazione del predetto condannato avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, che a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 309/90; Considerato che la sentenza impugnata non rientra nel novero dei provvedimenti avverso i quali è possibile proporre ricorso straordinario, sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della pena da parte dei giudici di sorveglianza" (cfr. Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 8805/2023 pronunciata dalla Prima sezione della Corte di cassazione in data 11 novembre 2022, con cui veniva rigettato il ricorso per cassazione del predetto condannato avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, che a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 309/90; Considerato che la sentenza impugnata non rientra nel novero dei provvedimenti avverso i quali è possibile proporre ricorso straordinario, sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della pena da parte dei giudici di sorveglianza" (cfr. Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 04719/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris