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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 43547/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Trieste dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trieste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ed altri) in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. contestato alla prima quale proprietaria ed al secondo quale conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA], per aver formato una falsa dichiarazione amichevole di sinistro asseritamente verificatosi in Marcianise in data 23.7.2011;

2. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con ricorso a firma del comune difensoren deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: rilevano, in particolare, che in data 15.5.2018 gli imputati avevano nominato difensore e procuratore speciale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando nel contempo due distinte istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con nomina e revoca di ogni altro precedente difensore; segnala che, avendo ammesso gli istanti al patrocinio a spese dello Stato, il giudice, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva tuttavia negato al sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di patrocinare gli imputati cui aveva nominato un difensore di ufficio così come avvenuto nella successiva udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quando ancora una volta il medesimo giudicante aveva rilevato la mancanza di nomina fiduciaria e negato al sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di intervenire nel processo; segnala come a quell'udienza fosse stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in violazione del diritto di difesa e della possibilità degli imputati di ottenere una formula assolutoria nel merito;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che i motivi articolati dalla difesa sono infondati;

5. la difesa ha trasmesso una memoria con cui, preso atto delle conclusioni del PG, insiste sulla ritualità delle nomine fiduciarie ingiustificatamente non tenute in considerazione dal giudicante con conseguente nullità della sentenza impugnata in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati.

1. La difesa, infatti, ha impugnato - "per saltum" - la sentenza denunciando un vizio di violazione di legge processuale eccependo, in particolare, la nullità della sentenza in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. poiché agli imputati sarebbe stata negata l'assistenza del difensore di fiducia nominato nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in uno alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui, invero, entrambi erano stati ammessi.

Se non ché, secondo la difesa, nonostante fosse in tal modo perfettamente consapevole della esistenza in atto di due nomine fiduciarie, il giudicante, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva negato al sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di "costituirsi" nel processo e di patrocinare gli odierni imputati; lo stesso sarebbe avvenuto nella successiva udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quando il processo era stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ma, ancora una volta, senza consentire al sostituto del difensore di fiducia di intervenire anche al fine di sollecitare l'adozione di una formula assolutoria nel merito.

2. Ebbene, il collegio non ignora come il tema della "interferenza" tra cause di nullità e declaratoria di prescrizione del reato sia stato oggetto di un importante ed ancora non sufficientemente esplorato (nelle sue diverse implicazioni) intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 5.4.2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato; ha spiegato che la disposizione censurata dalla Corte di Cassazione, sez. prima penale, per regola giurisprudenziale assunta a diritto vivente comporta che nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. atteso che le questioni concernenti le nullità processuali assolute e insanabili, ad avviso delle Sezioni unite penali, possono, dunque, assumere carattere pregiudiziale rispetto alla causa estintiva solo allorché questa non emerga ictu ocu/i dalla mera ricognizione allo stato degli atti, ma presupponga un accertamento di fatto; i giudici delle leggi hanno tuttavia fatto presente che, in tal modo, il bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità non condivisa dal rimettente, non appare rispettoso dei parametri indicati, stando all'elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio.

La Corte ha perciò concluso nel senso che la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito.

3. Tanto premesso, il collegio deve tuttavia rilevare che proprio l'esame dei verbali delle udienze richiamate nel ricorso non ha consentito di acquisire alcuna conferma, in punto di "fatto", della ricostruzione operata dalla difesa; in particolare, dai verbali non emerge in alcun modo che in udienza fosse stato presente un sostituto del difensore di fiducia e che detto sostituto avesse sollecitato il giudicante a prendere atto della esistenza della nomina fiduciaria, della sua nomina a sostituto ed avesse perciò insistito per intervenire nel processo in questa specifica veste.

In definitiva, quindi, il ricorso, pur ponendo una questione di diritto non banale, è manifestamente infondato "in fatto" attesa la insussistenza della lamentata violazione del diritto di difesa di cui, dall'esame degli atti, consentito ed anzi imposto alla Corte per la natura del vizio lamentato, non è stato tuttavia possibile riscontrare alcun presupposto.

4. La manifesta infondatezza del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Trieste dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trieste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ed altri) in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. contestato alla prima quale proprietaria ed al secondo quale conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA], per aver formato una falsa dichiarazione amichevole di sinistro asseritamente verificatosi in Marcianise in data 23.7.2011; 2. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con ricorso a firma del comune difensoren deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: rilevano, in particolare, che in data 15.5.2018 gli imputati avevano nominato difensore e procuratore speciale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando nel contempo due distinte istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con nomina e revoca di ogni altro precedente difensore; segnala che, avendo ammesso gli istanti al patrocinio a spese dello Stato, il giudice, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva tuttavia negato al sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di patrocinare gli imputati cui aveva nominato un difensore di ufficio così come avvenuto nella successiva udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quando ancora una volta il medesimo giudicante aveva rilevato la mancanza di nomina fiduciaria e negato al sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di intervenire nel processo; segnala come a quell'udienza fosse stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in violazione del diritto di difesa e della possibilità degli imputati di ottenere una formula assolutoria nel merito; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che i motivi articolati dalla difesa sono infondati; 5. la difesa ha trasmesso una memoria con cui, preso atto delle conclusioni del PG, insiste sulla ritualità delle nomine fiduciarie ingiustificatamente non tenute in considerazione dal giudicante con conseguente nullità della sentenza impugnata in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. La difesa, infatti, ha impugnato - "per saltum" - la sentenza denunciando un vizio di violazione di legge processuale eccependo, in particolare, la nullità della sentenza in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. poiché agli imputati sarebbe stata negata l'assistenza del difensore di fiducia nominato nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in uno alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui, invero, entrambi erano stati ammessi. Se non ché, secondo la difesa, nonostante fosse in tal modo perfettamente consapevole della esistenza in atto di due nomine fiduciarie, il giudicante, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva negato al sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di "costituirsi" nel processo e di patrocinare gli odierni imputati; lo stesso sarebbe avvenuto nella successiva udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quando il processo era stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ma, ancora una volta, senza consentire al sostituto del difensore di fiducia di intervenire anche al fine di sollecitare l'adozione di una formula assolutoria nel merito. 2. Ebbene, il collegio non ignora come il tema della "interferenza" tra cause di nullità e declaratoria di prescrizione del reato sia stato oggetto di un importante ed ancora non sufficientemente esplorato (nelle sue diverse implicazioni) intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 5.4.2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato; ha spiegato che la disposizione censurata dalla Corte di Cassazione, sez. prima penale, per regola giurisprudenziale assunta a diritto vivente comporta che nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. atteso che le questioni concernenti le nullità processuali assolute e insanabili, ad avviso delle Sezioni unite penali, possono, dunque, assumere carattere pregiudiziale rispetto alla causa estintiva solo allorché questa non emerga ictu ocu/i dalla mera ricognizione allo stato degli atti, ma presupponga un accertamento di fatto; i giudici delle leggi hanno tuttavia fatto presente che, in tal modo, il bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità non condivisa dal rimettente, non appare rispettoso dei parametri indicati, stando all'elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio. La Corte ha perciò concluso nel senso che la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. 3. Tanto premesso, il collegio deve tuttavia rilevare che proprio l'esame dei verbali delle udienze richiamate nel ricorso non ha consentito di acquisire alcuna conferma, in punto di "fatto", della ricostruzione operata dalla difesa; in particolare, dai verbali non emerge in alcun modo che in udienza fosse stato presente un sostituto del difensore di fiducia e che detto sostituto avesse sollecitato il giudicante a prendere atto della esistenza della nomina fiduciaria, della sua nomina a sostituto ed avesse perciò insistito per intervenire nel processo in questa specifica veste. In definitiva, quindi, il ricorso, pur ponendo una questione di diritto non banale, è manifestamente infondato "in fatto" attesa la insussistenza della lamentata violazione del diritto di difesa di cui, dall'esame degli atti, consentito ed anzi imposto alla Corte per la natura del vizio lamentato, non è stato tuttavia possibile riscontrare alcun presupposto. 4. La manifesta infondatezza del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm