CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 1963
Cassazione n. 29758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1963 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4412_23 Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 contestato al capo B) - deduce la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto sul rilievo che il relativo dies a quo doveva ravvisarsi al momento della commissione del fatto e non alla data dell'accertamento, non è consentito dalle legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015 Ud., Palermo, Rv. 264676 - 01), e, nel caso di specie, è stato ritenuto integrato il reato contestato nella forma dell'occultamento (cfr. pag. 5) con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dal verbale di contestazione della Guardia di Finanza recante data 04.03.2013 (Sez. 3, n. 38376 del 22/09/2015, Rv. 264676). Rilevato che il secondo motivo con il quale censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di occultamento delle scritture contabili sul rilievo che egli non fosse l'amministratore della società negli anni di cui al giudizio, è inammissibile poiché inerente a doglianze deducibili nel giudizio di merito e non dedotte in precedenza e, altresì, poiché denuncia un vizio della motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato. Considerato che è parimenti manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si duole della violazione di legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio sul rilievo che il reato a lui ascritto al tempo in cui fu commesso prevedeva un minimo edittale più mite rispetto a quello applicato, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e non essendo stata, al proposito, proposta nessuna doglianza nell'atto di appello, sicché con il ricorso di legittimità non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello e sulle quali, quindi, il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato, in considerazione della strutturazione del giudizio di cassazione, quale impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti sottoposti al giudice 4 dell'impugnazione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna e a., Rv. 266202), non essendosi del resto in presenza di pena illegale, ipotesi che consentirebbe di esercitare d'ufficio il sindacato di questa Corte ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la pena inflitta comunque rientrava nella cornice edittale all'epoca prevista per la violazione contestata (da 6 mesi a 5 anni: sull'esclusione dell'illegalità della pena, ove quella irrogata non sia di specie diversa da quella prevista dalla norma incriminatrice e sia compresa nella cornice edittale, Sez. 2, n. 14320 del 13/04/2022, Rv. 282979). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il cons