CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e laviolazione di legge in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen.,sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò,non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenzaimpugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine allaresponsabilità penale per il possesso ingiustificato del porto della pinza rinvenutaindosso al prevenuto e pag. 4 della sentenza quanto al motivato rigetto delriconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.);Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente