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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 05483/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05YQR63) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CI77K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma del medesimo difensore, ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia resa il 25 marzo 2021 dal Tribunale di Padova in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1, n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.

Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione, anche per travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 162-ter cod. pen. e mancanza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità, perché entrambi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 6 e 7 sent. app.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05YQR63) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01CI77K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma del medesimo difensore, ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia resa il 25 marzo 2021 dal Tribunale di Padova in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1, n. 2 e 61 n. 7 cod. pen. Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione, anche per travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 162-ter cod. pen. e mancanza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità, perché entrambi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 6 e 7 sent. app.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 05483/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris