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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28273/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuliantonio ha depositato memoria difensiva con la quale, opponendosi alle conclusioni del Sostituto procuratore Generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Salerno, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno che aveva disatteso la istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari a questi applicata in relazione al reato di cui agli art.110 cod.pen., 73 commi 1 e 4 e 80 comma 2 Dpr 309/90.

All'[OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere concorso alla movimentazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish ed anfetamine di cui agevolava il transito e il successivo avviamento a destinazione (con particolare riferimento a due sequestri di oltre diciassette tonnellate di stupefacente), occupandosi delle operazioni doganali di merci in transito presso il porto di Salerno quale titolare di agenzia di spedizioni incaricata degli incombenti doganali.

2. Premesso che il Tribunale del Riesame, a seguito di annullamento della Corte di Cassazione limitatamente alla selezione della misura cautelare da applicare, aveva già esaurito il suo iter in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e alla ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare evidenziava, quanto a quest'ultimo profilo, che il ricorrente non aveva dedotto alcuna sopravvenienza da cui inferire che fossero venute le meno le esigenze già riconosciute, considerato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a prestare il proprio ufficio di spedizioniere presso il porto di Salerno di talchè avrebbe potuto essere impiegato per ulteriori traffici illeciti in favore dalle consorterie criminali che si avvalevano di tale scalo quale snodo di transito dello stupefacente. 2.1 Quanto alla scelta della misura cautelare assumeva che il decorso del tempo, peraltro non significativo, dal precedente pronunciamento de libertate, e l'intervenuto arresto del complice AMATO [OSCURATO:PERSONA] non costituivano elementi tali da giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari, atteso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva palesato una inclinazione a delinquere che prescindeva dai rapporti con l'AMATO.

A fronte della prospettata adeguatezza di misura cautelare non detentiva o meramente interdittiva (divieto di dimora e inibizione dallo svolgimento di prestazione d'opera presso il porto di Salerno), rappresentava come l'attività di spedizioniere e di disbrigo delle pratiche doganali non imponesse la sua presenza presso il porto di Salerno, ma veniva di regola svolta in ufficio mediante contatti telefonici e telematici, così come attraverso contatti digitali e telematici (Signal, Telegram) venivano tenuti i contatti con gli organizzatori delle spedizioni di partite di stupefacenti, di talchè una misura non detentiva avrebbe consentito all'[OSCURATO:PERSONA] di riorganizzare la sua attività di I spedizioniere presso altri porti commerciali, anche fuori dal territorio regionale ed ivi riprendere i contatti con i canali criminali e mettersi a loro disposizione come era avvenuto nel passato, non solo in relazione ai plurimi trasporti via mare di enormi quantitativi di stupefacente destinato ai paesi arabi, ma anche al contrabbando di alcol e di tabacchi lavorati esteri, fatti per cui era indagato in un diverso procedimento per associazione a delinquere.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giuliantonio prospettando un unico articolato motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare e ai criteri di scelta della misura cautelare da applicare, rilevando che la motivazione si presentava meramente apparente e non si confrontava con la specificità e la concretezza della posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale, una volta arrestato l'organizzatore delle spedizioni (Amato) e, una volta precluso al ricorrente l'accesso a porto di Salerno, non avrebbe avuto modo di reiterare condotte criminose della stessa specie, mentre gli argomenti utilizzati per assumere il contrario erano surrettizi e congetturali, in assenza di qualsiasi riferimento a concrete e prossime occasioni di recidivanza.

Gli argomenti relativi ai carichi pendenti e quindi ai profili personalistici posti a fondamento del pericolo di reiterazione risultavano nella specie del tutto neutri atteso che i fatti di contrabbando si riferivano pure sempre a operazioni realizzate su merce in transito nel porto di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va rigettato.

In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292). 2.Tale principio appare oltremodo adeguato al caso in specie laddove il procedimento di riesame sul provvedimento cautelare genetico si è snodato fino alla pronuncia del giudice di legittimità che ha riconosciuto la ricorrenza della gravità indiziaria e della sussistenza di esigenze cautelari, rimettendo al Tribunale del Riesame una rinnovata valutazione sulla selezione della misura cautelare più idonea e proporzionata secondo il paradigma di cui all'art.275 cod.proc.pen.

Il Tribunale si è infine pronunciato su tale punto ed il provvedimento è divenuto irrevocabile.

3. Unico argomento difensivo prospettato dalla parte ricorrente, che sostiene avere rilievo di novità in quanto non considerato nelle precedenti fasi del procedimento cautelare, è rappresentato dalla circostanza che l'ideatore delle illecite operazioni di importazione dello stupefacente, in rilevantissime partite, il cui transito e il cui sdoganamento con successivo inoltro verso la destinazione finale era curato dallo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA], risulta sottoposto a sua volta a misura custodiale, di talchè l'operatività dello spedizioniere in termini antidoverosi risulterebbe allo stato impedita e che comunque l'applicazione di misura cautelare meno invasiva volta a impedire l'accesso dell'[OSCURATO:PERSONA] al porto di Salerno, presso il quale era solito operare, avrebbe precluso il pericolo di una ripresa dell'attività illecita connessa alle pratiche di sdoganamento di carichi di stupefacente.

4. Orbene, il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza impugnata che ha dato atto, con motivazione assolutamente coerente e logica che, in relazione alla persistenza di esigenze cautelari attuali e concrete, la intervenuta custodia a carico del complice AMATO non esclude il pericolo di reiterazione di condotte criminose atteso che l'[OSCURATO:PERSONA], già in passato, era stato coinvolto in illecite operazioni di traffico di rifiuti e, nel presente, di condotte di contrabbando internazionale di alcol e di tabacchi connesse alla sua veste di spedizioniere circostanze che, esaminate unitamente alle modalità di realizzazione dei fatti reato per cui si procede (movimentazione di decine di tonnellate di stupefacente) rendono bene evidente la particolare inclinazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a reiterare condotte delittuose della stessa specie a prescindere dalla persona che organizza il traffico e a prescindere dalla stessa natura del traffico illecito, risultando in tale modo pienamente dimostrata la ricorrenza della esigenza cautelare di cui all'art.274 lett.c) cod.proc.pen. nell'attuale formulazione.

5. Quanto poi alla selezione della misura cautelare altrettanto logicamente, partendo dalle premesse sopra riportate, e cioè dalla rilevante capacità a delinquere e dalla spregiudicatezza dimostrate dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'occultamento del transito di partite di droga attraverso il sistema del "tramacco", il Tribunale del Riesame ha riconosciuto che niente affatto sufficiente risulterebbe la misura interdittiva, ovvero quella non detentiva tese a precludere al ricorrente l'accesso al porto di Salerno, laddove la prosecuzione dell'attività di spedizioniere, in assenza delle limitazioni derivanti dagli obblighi domiciliari e dal divieto di comunicazione, consentirebbe al prevenuto di operare su qualsiasi porto e in relazione a qualsiasi destinazione consentendogli pertanto di riproporsi in attività di agevolazione e di supporto ad illecite transazioni internazionali.

6. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata.

Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01).

In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa (ausilio alla movimentazioni di partite rilevantissime di droga che garantivano cospicui profitti allo spedizioniere come documentato dagli accrediti ricevuti) e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, procedimenti in corso per fatti della stessa specie sebbene concernenti il contrabbando in forma associativa), costituiscono espressione della concretezza, ma anche della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, in ragione dei collegamenti posseduti con soggetti dediti alla organizzazione di illeciti traffici internazionali e della disponibilità di un apparato organizzativo in grado di agevolare lo spostamento, il transito e il reindirizzo di merce illegale.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuliantonio ha depositato memoria difensiva con la quale, opponendosi alle conclusioni del Sostituto procuratore Generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Salerno, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno che aveva disatteso la istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari a questi applicata in relazione al reato di cui agli art.110 cod.pen., 73 commi 1 e 4 e 80 comma 2 Dpr 309/90. All'[OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere concorso alla movimentazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish ed anfetamine di cui agevolava il transito e il successivo avviamento a destinazione (con particolare riferimento a due sequestri di oltre diciassette tonnellate di stupefacente), occupandosi delle operazioni doganali di merci in transito presso il porto di Salerno quale titolare di agenzia di spedizioni incaricata degli incombenti doganali. 2. Premesso che il Tribunale del Riesame, a seguito di annullamento della Corte di Cassazione limitatamente alla selezione della misura cautelare da applicare, aveva già esaurito il suo iter in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e alla ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare evidenziava, quanto a quest'ultimo profilo, che il ricorrente non aveva dedotto alcuna sopravvenienza da cui inferire che fossero venute le meno le esigenze già riconosciute, considerato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a prestare il proprio ufficio di spedizioniere presso il porto di Salerno di talchè avrebbe potuto essere impiegato per ulteriori traffici illeciti in favore dalle consorterie criminali che si avvalevano di tale scalo quale snodo di transito dello stupefacente. 2.1 Quanto alla scelta della misura cautelare assumeva che il decorso del tempo, peraltro non significativo, dal precedente pronunciamento de libertate, e l'intervenuto arresto del complice AMATO [OSCURATO:PERSONA] non costituivano elementi tali da giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari, atteso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva palesato una inclinazione a delinquere che prescindeva dai rapporti con l'AMATO. A fronte della prospettata adeguatezza di misura cautelare non detentiva o meramente interdittiva (divieto di dimora e inibizione dallo svolgimento di prestazione d'opera presso il porto di Salerno), rappresentava come l'attività di spedizioniere e di disbrigo delle pratiche doganali non imponesse la sua presenza presso il porto di Salerno, ma veniva di regola svolta in ufficio mediante contatti telefonici e telematici, così come attraverso contatti digitali e telematici (Signal, Telegram) venivano tenuti i contatti con gli organizzatori delle spedizioni di partite di stupefacenti, di talchè una misura non detentiva avrebbe consentito all'[OSCURATO:PERSONA] di riorganizzare la sua attività di I spedizioniere presso altri porti commerciali, anche fuori dal territorio regionale ed ivi riprendere i contatti con i canali criminali e mettersi a loro disposizione come era avvenuto nel passato, non solo in relazione ai plurimi trasporti via mare di enormi quantitativi di stupefacente destinato ai paesi arabi, ma anche al contrabbando di alcol e di tabacchi lavorati esteri, fatti per cui era indagato in un diverso procedimento per associazione a delinquere. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giuliantonio prospettando un unico articolato motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare e ai criteri di scelta della misura cautelare da applicare, rilevando che la motivazione si presentava meramente apparente e non si confrontava con la specificità e la concretezza della posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale, una volta arrestato l'organizzatore delle spedizioni (Amato) e, una volta precluso al ricorrente l'accesso a porto di Salerno, non avrebbe avuto modo di reiterare condotte criminose della stessa specie, mentre gli argomenti utilizzati per assumere il contrario erano surrettizi e congetturali, in assenza di qualsiasi riferimento a concrete e prossime occasioni di recidivanza. Gli argomenti relativi ai carichi pendenti e quindi ai profili personalistici posti a fondamento del pericolo di reiterazione risultavano nella specie del tutto neutri atteso che i fatti di contrabbando si riferivano pure sempre a operazioni realizzate su merce in transito nel porto di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va rigettato. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292). 2.Tale principio appare oltremodo adeguato al caso in specie laddove il procedimento di riesame sul provvedimento cautelare genetico si è snodato fino alla pronuncia del giudice di legittimità che ha riconosciuto la ricorrenza della gravità indiziaria e della sussistenza di esigenze cautelari, rimettendo al Tribunale del Riesame una rinnovata valutazione sulla selezione della misura cautelare più idonea e proporzionata secondo il paradigma di cui all'art.275 cod.proc.pen. Il Tribunale si è infine pronunciato su tale punto ed il provvedimento è divenuto irrevocabile. 3. Unico argomento difensivo prospettato dalla parte ricorrente, che sostiene avere rilievo di novità in quanto non considerato nelle precedenti fasi del procedimento cautelare, è rappresentato dalla circostanza che l'ideatore delle illecite operazioni di importazione dello stupefacente, in rilevantissime partite, il cui transito e il cui sdoganamento con successivo inoltro verso la destinazione finale era curato dallo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA], risulta sottoposto a sua volta a misura custodiale, di talchè l'operatività dello spedizioniere in termini antidoverosi risulterebbe allo stato impedita e che comunque l'applicazione di misura cautelare meno invasiva volta a impedire l'accesso dell'[OSCURATO:PERSONA] al porto di Salerno, presso il quale era solito operare, avrebbe precluso il pericolo di una ripresa dell'attività illecita connessa alle pratiche di sdoganamento di carichi di stupefacente. 4. Orbene, il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza impugnata che ha dato atto, con motivazione assolutamente coerente e logica che, in relazione alla persistenza di esigenze cautelari attuali e concrete, la intervenuta custodia a carico del complice AMATO non esclude il pericolo di reiterazione di condotte criminose atteso che l'[OSCURATO:PERSONA], già in passato, era stato coinvolto in illecite operazioni di traffico di rifiuti e, nel presente, di condotte di contrabbando internazionale di alcol e di tabacchi connesse alla sua veste di spedizioniere circostanze che, esaminate unitamente alle modalità di realizzazione dei fatti reato per cui si procede (movimentazione di decine di tonnellate di stupefacente) rendono bene evidente la particolare inclinazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a reiterare condotte delittuose della stessa specie a prescindere dalla persona che organizza il traffico e a prescindere dalla stessa natura del traffico illecito, risultando in tale modo pienamente dimostrata la ricorrenza della esigenza cautelare di cui all'art.274 lett.c) cod.proc.pen. nell'attuale formulazione. 5. Quanto poi alla selezione della misura cautelare altrettanto logicamente, partendo dalle premesse sopra riportate, e cioè dalla rilevante capacità a delinquere e dalla spregiudicatezza dimostrate dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'occultamento del transito di partite di droga attraverso il sistema del "tramacco", il Tribunale del Riesame ha riconosciuto che niente affatto sufficiente risulterebbe la misura interdittiva, ovvero quella non detentiva tese a precludere al ricorrente l'accesso al porto di Salerno, laddove la prosecuzione dell'attività di spedizioniere, in assenza delle limitazioni derivanti dagli obblighi domiciliari e dal divieto di comunicazione, consentirebbe al prevenuto di operare su qualsiasi porto e in relazione a qualsiasi destinazione consentendogli pertanto di riproporsi in attività di agevolazione e di supporto ad illecite transazioni internazionali. 6. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa (ausilio alla movimentazioni di partite rilevantissime di droga che garantivano cospicui profitti allo spedizioniere come documentato dagli accrediti ricevuti) e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, procedimenti in corso per fatti della stessa specie sebbene concernenti il contrabbando in forma associativa), costituiscono espressione della concretezza, ma anche della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, in ragione dei collegamenti posseduti con soggetti dediti alla organizzazione di illeciti traffici internazionali e della disponibilità di un apparato organizzativo in grado di agevolare lo spostamento, il transito e il reindirizzo di merce illegale. 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p
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