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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17626/2026

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atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, che ha conclusoriportandosi ai motivi di ricorso, con conseguente annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 12 dicembre 2025 il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Palermo avverso l’ordinanza del Gip del 21 ottobre 2025 – di rigettodella richiesta di applicazione della misura interdittiva ex art. 9, comma 2, lett. c),d), e), d. lgs. 231/2022, avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – haapplicato la misura interdittiva del divieto di contrarre con la PubblicaAmministrazione, dell’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi osussidi con la contestuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzarebeni e servizi, per la durata di un anno.2.

In sintesi, il Tribunale ha rilevato che il Gip aveva riscontrato la gravitàindiziaria, in relazione agli illeciti amministrativi contestati ai capi 17 e 18dell’incolpazione provvisoria, escludendo, tuttavia, il pericolo, concreto e attuale,di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procedeva, sulla basedel tempo decorso dalle condotte delittuose in esame (truffe ai danni dello Stato);che tale conclusione non era condivisibile, dovendosi considerare il meccanismofraudolento posto in essere (emissione di fatture per lavori edili mai eseguiti oeseguiti solo in parte, idonei formalmente a consentire l’accesso al regime diagevolazione fiscale del cd. bonus facciate e alla formazione di un credito diimposta fittizio) da parte della società [OSCURATO:PERSONA], amministrata dal regalerappresentante e socio unico Piraino, e il conseguimento dell’ingiusto profitto conla riscossione o con la compensazione del credito; che, di conseguenza, il tempuscommissi delicti delle truffe di cui ai capi da 1 a 15 – alla base degli illecitiamministrativi in questione – non poteva considerarsi risalente, ma si estendevaad epoca recentissima, perché il meccanismo della cessione dei credito avevaconsentito la monetizzazione del bonus ed i prelievi dal cassetto fiscale nel corsodell’anno 2025; che, inoltre, le competenze e le esperienze criminali del Pirainoerano ancora potenzialmente sfruttabili dalla [OSCURATO:PERSONA] per la reiterazionedi analoghe condotte truffaldine in danno dello Stato nel medesimo comparto diriferimento e conducevano ad una prognosi di segno positivo in ordine alla ricadutain illeciti amministrativi di uguale tenore.3.

Avverso l’ordinanza cautelare di appello propone ricorso per cassazione ildifensore di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eccependo con quattro motivi:la violazione di legge (art. 47, comma 2, d. lgs. 231/2001) e la nullità delprovvedimento impugnato, derivata dalla omessa fissazione da parte del Gipdell’udienza camerale nel corso della quale avrebbe dovuto disporsiobbligatoriamente l’interrogatorio preventivo del legale rappresentante dell’ente(il Tribunale, nel rigettare l’eccezione, aveva fatto erroneo riferimento al cd.interrogatorio di garanzia, in tema di misura cautelare personale, nonconsiderando la modifica normativa apportata dalla cd. riforma Nordio);la violazione di legge (artt. 9, comma 2, lett. c, d, e, 45 d.lgs. 231/2001, inrelazione all’art. 640-bis cod. pen – capi da 1 a 15; artt. 5 e 24 d.lgs. 231/2001 –capo 17 – art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000 – capo 16 – in relazioneall’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01 –capo 18) per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché vizio di motivazioneper omissione ed illogicità (l’analisi dei reati presupposti era stata estesa in terminioggettivi alla società, la quale – contrariamente a quanto affermato nell’ordinanzaimpugnata – non aveva posto in essere meccanismi fraudolenti, tramite emissionedi false fatture, ma aveva agito in conformità alla normativa in vigore, nonriuscendo a completare una parte dei lavori appaltati per difficoltà aziendali a sénon imputabili, riconducibili al cd. incagliamento dei crediti acquisiti, disposto perragioni di tutela della finanza pubblica dopo il 2022, anno di presentazionedell’ultimo modello F24 nel quale i crediti in questione erano stati riportati incompensazione; la legge di riferimento, inoltre, non prevedeva una data diultimazione dei lavori ma l’avvio degli interventi entro il 31 dicembre 2021,adempimento sempre rispettato, con predisposizione della manodopera necessariaper il completamento delle opere appaltate; infine, con riferimento ai capi 17 e 18a carico dell’ente, non vi era stato alcun risparmio di spesa conseguente alriconoscimento di indebiti crediti di imposta, come si evinceva dalla consulenzatecnica contabile di parte, allegata agli atti, e, circa il reato tributario, non erastato individuato il profitto, diverso da quelle delle truffe, in ogni caso senzaspecificazione del vantaggio e dell’interesse per l’ente, requisiti necessari perl’imputazione di responsabilità);violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari delpericolo di reiterazione dell’illecito ex art. 45 d.lgs. 231/2001, in quanto il tribunaleaveva tratto argomentazioni in tal senso dalla gravità indiziaria a carico del Piraino,facendo ricorso a formule di stile che nulla dicevano sull’elemento oggettivo acarico dell’ente ed omettendo di considerare che la società [OSCURATO:PERSONA] non poteva piùintraprendere attività lavorative mediante lo sconto in fattura perché la norma cheprevedeva tale agevolazione non era più in vigore;violazione di legge in relazione agli artt. 45 e 9, comma 2, lett. c, d, e, d.lgs.231/2001 nonché mancanza di motivazione circa la disposta revoca deifinanziamenti, in violazione del principio di legalità, potendo disporsi in sedecautelare solo la sospensione del beneficio e non già una sanzione definitiva;ugualmente, il divieto di contrattare con la P.A. doveva essere circoscritto adeterminate fattispecie negoziali e non esteso a tutte le attività dell’ente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato.2.

Circa la eccepita violazione dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 231/2001 per ilmancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, la ricorrente non si confrontacon il principio di diritto richiamato dal Tribunale, secondo cui – alla stregua diquanto stabilito dalle Sezioni unite - in caso di applicazione di una misura cautelarepersonale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello propostodal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indaginipreliminari, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena diinefficacia della misura suddetta, atteso che la possibilità di esercizio del diritto didifesa è già assicurata dall'instaurazione del contraddittorio in sede diimpugnazione cautelare (Sez.

U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281 –01).L’applicazione del principio alla fattispecie impone alcune precisazioni.La richiamata pronuncia delle Sezioni unite menziona in motivazione(paragrafo 7) la peculiare disciplina dell'applicazione delle misure cautelari nelprocedimento della responsabilità amministrativa degli enti, rilevando, inproposito, come il modello procedimentale sia a contraddittorio anticipato,secondo il chiaro tenore dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2001, inquanto il legislatore, proprio a fronte della potenziale incisività per la vita dell'entedell'applicazione di misure cautelari interdittive che potrebbero financheparalizzare l'attività dell'ente, ha privilegiato un momento di interlocuzioneanticipata, sì da consentire, da un lato, all'ente di fare valere prima dell'adozioneeventuale della misura le proprie ragioni, e, dall'altro, da imporre al giudice dellamisura l'obbligo, in sede di motivazione dell'ordinanza, di esplicitare i motivi per iquali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa per contrastarel'ipotesi accusatoria (in tal senso anche Sez.6, n. 10903 del 05/03/2013, Orsi,n.m. sul punto).Ne consegue che, richiesto dell’applicazione della misura cautelare, il gip eratenuto a fissare la data dell’udienza ed a farne dare avviso, oltre che al pubblicoministero, all’ente e ai difensori, al fine di permettere l’esame degli atti e deglielementi sui quali la richiesta si fonda, consentendo l’insaturazione delcontraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa prima della decisione.Tale procedura non ha trovato attuazione e il provvedimento del gip è statoadottato con decreto, senza udienza, in assenza di preventivo interrogatorio dellegale rappresentante dell’ente, in violazione del disposto di cui all’art. 47, comma2 e 3, d. lgs. n. 231/2001.Vero è, tuttavia, che il gip ha rigettato la richiesta del pubblico ministero, percui nessun pregiudizio è derivato alla società ricorrente, con conseguenteinsussistenza di interesse - specifico, concreto e attuale – a far valere in sede dilegittimità la denunciata violazione di legge, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod.proc. pen.La misura cautelare è stata emessa, invece, in sede di riesame, inaccoglimento dell’appello del Pubblico ministero, previo contraddittorio tra le partie – per quanto rileva in questa sede – con ampia possibilità per l’ente diprospettare le proprie ragioni e di confutare le argomentazioni della parte pubblica,in conformità con il modello legale; trova applicazione, pertanto, il principio didiritto formulato da Sezioni Unite, Salvato, richiamato in precedenza.3.

Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di ricorso, va precisato che l’art. 52,comma 2, d. lgs. 231/2001 stabilisce che contro il provvedimento di appello intema di misure cautelari per responsabilità degli enti il ricorso per cassazione puòessere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere – per consolidata giurisprudenza - sia gli errores in iudicando o inprocedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.L’art. 45 d. lgs. 231/2001 stabilisce altresì che quando sussistono gravi indiziper ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecitoamministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fannoritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole èdisposta l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittivepreviste dall'articolo 9, comma 2.Nel caso di specie gli illeciti amministrativi contestati sono quelli di cui agliartt. 24 e 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 per avere la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.conseguito un profitto di rilevante entità in seguito alla commissione delle truffeaggravate e del reato tributario commessi dal suo amministratore, legalerappresentante e socio unico.4.

Con motivazione che si sottrae a censure di legittimità – nei termini indicatiin precedenza – il Tribunale ha innanzitutto condiviso le argomentazioni del Gip inordine ai gravi indizi di colpevolezza circa i reati presupposti (secondo motivo diricorso), sintetizzando il meccanismo fraudolento posto in essere dal Piraino perconto dell’ente appaltatore dei lavori di rifacimento dei prospetti di quindici distinticondomini di immobili, mediante l’acquisizione, nel medesimo periodo diriferimento (luglio – dicembre 2021), di un numero di commesse sproporzionatoper eccesso rispetto all’assetto economico-patrimoniale della società, in modo dapoter accedere, mediante l’emissione anticipata delle relative fatture nei confrontidei committenti, entro la data del 31 dicembre 2021, al beneficio della detrazionefiscale del 90% mediante il cd. sconto in fattura.Con specifico riferimento alla condotta seriale contestata nei capi diincolpazione, il meccanismo fraudolento in danno dello Stato è consistito, quindi,nella emissione delle fatture e nella formazione di un credito di imposta fittizio –mancata effettuazione degli stessi – corrispondente alla misura dell’agevolazionestatale; credito spettante ai committenti, ma ceduto alla [OSCURATO:PERSONA],appaltatrice, e dalla stessa portato in compensazione oppure monetizzatomediante successiva cessione a terzi.Quanto al reato fiscale, è stato rilevato (pagine 12 e 13 dell’ordinanzaimpugnata) che con modello F24 del 16 dicembre 2022 la società amministrata erappresentata dal Piraino ha portato in compensazione una parte dei crediti,illecitamente ottenuti con le condotte fraudolente, con i contributi previdenziali,imposte ed interessi per una percentuale, sul totale dovuto, del 59,81%.Il tribunale ha basato le conclusioni che precedono con riferimento a precisisopralluoghi e servizi di osservazione presso gli immobili, acquisizioni documentalianche tramite banche dati in dotazione all’Agenzia delle Entrate), conargomentazioni plausibili e, soprattutto, effettive e non apparenti sì da dubitaredel corretto adempimento dell’onere motivazionale; sono stati altresì consideratiadeguatamente i rilievi difensivi (in particolare, circa la capacità organizzativadell’impresa di far fronte agli impegni assunti, in relazione anche alla dedotta crisidi liquidità; circa le condotte delittuose contestate al legale rappresentante eamministratore unico Piraino, vero e proprio dominus della [OSCURATO:PERSONA].r.l., commesse nell’interesse prevalente ed a vantaggio della società).L’alternativa ricostruzione delle vicende contestate, oggetto dell’ampiatrattazione del secondo motivo di ricorso, con riferimento anche ad una consulenzacontabile di parte non adeguatamente considerata, si pone al di fuori del perimetrodella valutazione di legittimità, non venendo in rilievo alcuna violazioni di normesostanziali e processuali.5.

Il terzo motivo di ricorso riguarda, più specificatamente, le ragionidell’accoglimento dell’appello del pubblico ministero ossia il pericolo di reiterazionedell’illecito.La censura consiste in un’eccepita carenza di motivazione con riferimentoall’attività della società [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi il Tribunale, ad avviso della difesa,sull’azione del Piraino, senza superare l’argomentazione logica del gip secondo cuil’ente non poteva più intraprendere attività lavorative per mezzo dello sconto infattura, in quanto la norma che lo consentiva non era più in vigore.Il motivo non si confronta con il duplice ordine di ragioni a base dell’affermatopericolo di reiterazione dell’illecito: da un lato, le modalità della condottadelittuosa, evidenziandosi che, nonostante l’interruzione nell’anno 2023 dei lavoriedilizi oggetto dello sconto in fattura, il profitto illecito era stato conseguito neglianni successivi, mediante cessione dei crediti a terzi oltre che, in parte, mediantepretesa diretta nei confronti dello Stato, secondo le risultanze del cassetto fiscalenel 2025, sì che la contestazione era stata effettuata in forma cd. aperta,trattandosi di truffa a consumazione prolungata (la percezione dei singoliemolumenti, differiti nel tempo, riconducibile ad un originario ed unicocomportamento fraudolento, implicava che il momento della consumazione delreato coincideva con quello in cui sarebbe venuta a cessare la situazione diillegittimità); dall’altro, “la preoccupante abilità e pervicacia a delinqueredell’imprenditore Piraino, socio ed amministratore unico della società”, in grado diporre in essere azioni truffaldine in danno dello Stato, continuando ad operare nelmedesimo comparto di riferimento, con corrispondente illecito vantaggio per laMosina [OSCURATO:PERSONA], società con la quale sussisteva una sostanziale identificazione(in tal senso anche la coincidenza tra la sede legale dell’ente e l’indirizzo diresidenza dell’indagato).6.

Il quarto motivo, infine, è all’evidenza manifestamente infondato, perchéle misure interdittive della revoca di finanziamenti, oltre che di agevolazione,contributi o sussidi, nonché del divieto di contrattare con la pubblicaamministrazione sono comprese nel novero delle sanzioni amministrative di cuiall’art. 9, comma 2, d. lgs. 231/2002, richiamato dall’art. 45 (applicazioni di misuracautelari).7.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., lacondanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.

Esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, che ha conclusoriportandosi ai motivi di ricorso, con conseguente annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 dicembre 2025 il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Palermo avverso l’ordinanza del Gip del 21 ottobre 2025 – di rigettodella richiesta di applicazione della misura interdittiva ex art. 9, comma 2, lett. c),d), e), d. lgs. 231/2022, avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – haapplicato la misura interdittiva del divieto di contrarre con la PubblicaAmministrazione, dell’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi osussidi con la contestuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzarebeni e servizi, per la durata di un anno.2. In sintesi, il Tribunale ha rilevato che il Gip aveva riscontrato la gravitàindiziaria, in relazione agli illeciti amministrativi contestati ai capi 17 e 18dell’incolpazione provvisoria, escludendo, tuttavia, il pericolo, concreto e attuale,di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procedeva, sulla basedel tempo decorso dalle condotte delittuose in esame (truffe ai danni dello Stato);che tale conclusione non era condivisibile, dovendosi considerare il meccanismofraudolento posto in essere (emissione di fatture per lavori edili mai eseguiti oeseguiti solo in parte, idonei formalmente a consentire l’accesso al regime diagevolazione fiscale del cd. bonus facciate e alla formazione di un credito diimposta fittizio) da parte della società [OSCURATO:PERSONA], amministrata dal regalerappresentante e socio unico Piraino, e il conseguimento dell’ingiusto profitto conla riscossione o con la compensazione del credito; che, di conseguenza, il tempuscommissi delicti delle truffe di cui ai capi da 1 a 15 – alla base degli illecitiamministrativi in questione – non poteva considerarsi risalente, ma si estendevaad epoca recentissima, perché il meccanismo della cessione dei credito avevaconsentito la monetizzazione del bonus ed i prelievi dal cassetto fiscale nel corsodell’anno 2025; che, inoltre, le competenze e le esperienze criminali del Pirainoerano ancora potenzialmente sfruttabili dalla [OSCURATO:PERSONA] per la reiterazionedi analoghe condotte truffaldine in danno dello Stato nel medesimo comparto diriferimento e conducevano ad una prognosi di segno positivo in ordine alla ricadutain illeciti amministrativi di uguale tenore.3. Avverso l’ordinanza cautelare di appello propone ricorso per cassazione ildifensore di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eccependo con quattro motivi:la violazione di legge (art. 47, comma 2, d. lgs. 231/2001) e la nullità delprovvedimento impugnato, derivata dalla omessa fissazione da parte del Gipdell’udienza camerale nel corso della quale avrebbe dovuto disporsiobbligatoriamente l’interrogatorio preventivo del legale rappresentante dell’ente(il Tribunale, nel rigettare l’eccezione, aveva fatto erroneo riferimento al cd.interrogatorio di garanzia, in tema di misura cautelare personale, nonconsiderando la modifica normativa apportata dalla cd. riforma Nordio);la violazione di legge (artt. 9, comma 2, lett. c, d, e, 45 d.lgs. 231/2001, inrelazione all’art. 640-bis cod. pen – capi da 1 a 15; artt. 5 e 24 d.lgs. 231/2001 –capo 17 – art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000 – capo 16 – in relazioneall’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01 –capo 18) per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché vizio di motivazioneper omissione ed illogicità (l’analisi dei reati presupposti era stata estesa in terminioggettivi alla società, la quale – contrariamente a quanto affermato nell’ordinanzaimpugnata – non aveva posto in essere meccanismi fraudolenti, tramite emissionedi false fatture, ma aveva agito in conformità alla normativa in vigore, nonriuscendo a completare una parte dei lavori appaltati per difficoltà aziendali a sénon imputabili, riconducibili al cd. incagliamento dei crediti acquisiti, disposto perragioni di tutela della finanza pubblica dopo il 2022, anno di presentazionedell’ultimo modello F24 nel quale i crediti in questione erano stati riportati incompensazione; la legge di riferimento, inoltre, non prevedeva una data diultimazione dei lavori ma l’avvio degli interventi entro il 31 dicembre 2021,adempimento sempre rispettato, con predisposizione della manodopera necessariaper il completamento delle opere appaltate; infine, con riferimento ai capi 17 e 18a carico dell’ente, non vi era stato alcun risparmio di spesa conseguente alriconoscimento di indebiti crediti di imposta, come si evinceva dalla consulenzatecnica contabile di parte, allegata agli atti, e, circa il reato tributario, non erastato individuato il profitto, diverso da quelle delle truffe, in ogni caso senzaspecificazione del vantaggio e dell’interesse per l’ente, requisiti necessari perl’imputazione di responsabilità);violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari delpericolo di reiterazione dell’illecito ex art. 45 d.lgs. 231/2001, in quanto il tribunaleaveva tratto argomentazioni in tal senso dalla gravità indiziaria a carico del Piraino,facendo ricorso a formule di stile che nulla dicevano sull’elemento oggettivo acarico dell’ente ed omettendo di considerare che la società [OSCURATO:PERSONA] non poteva piùintraprendere attività lavorative mediante lo sconto in fattura perché la norma cheprevedeva tale agevolazione non era più in vigore;violazione di legge in relazione agli artt. 45 e 9, comma 2, lett. c, d, e, d.lgs.231/2001 nonché mancanza di motivazione circa la disposta revoca deifinanziamenti, in violazione del principio di legalità, potendo disporsi in sedecautelare solo la sospensione del beneficio e non già una sanzione definitiva;ugualmente, il divieto di contrattare con la P.A. doveva essere circoscritto adeterminate fattispecie negoziali e non esteso a tutte le attività dell’ente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato.2. Circa la eccepita violazione dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 231/2001 per ilmancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, la ricorrente non si confrontacon il principio di diritto richiamato dal Tribunale, secondo cui – alla stregua diquanto stabilito dalle Sezioni unite - in caso di applicazione di una misura cautelarepersonale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello propostodal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indaginipreliminari, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena diinefficacia della misura suddetta, atteso che la possibilità di esercizio del diritto didifesa è già assicurata dall'instaurazione del contraddittorio in sede diimpugnazione cautelare (Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281 –01).L’applicazione del principio alla fattispecie impone alcune precisazioni.La richiamata pronuncia delle Sezioni unite menziona in motivazione(paragrafo 7) la peculiare disciplina dell'applicazione delle misure cautelari nelprocedimento della responsabilità amministrativa degli enti, rilevando, inproposito, come il modello procedimentale sia a contraddittorio anticipato,secondo il chiaro tenore dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2001, inquanto il legislatore, proprio a fronte della potenziale incisività per la vita dell'entedell'applicazione di misure cautelari interdittive che potrebbero financheparalizzare l'attività dell'ente, ha privilegiato un momento di interlocuzioneanticipata, sì da consentire, da un lato, all'ente di fare valere prima dell'adozioneeventuale della misura le proprie ragioni, e, dall'altro, da imporre al giudice dellamisura l'obbligo, in sede di motivazione dell'ordinanza, di esplicitare i motivi per iquali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa per contrastarel'ipotesi accusatoria (in tal senso anche Sez.6, n. 10903 del 05/03/2013, Orsi,n.m. sul punto).Ne consegue che, richiesto dell’applicazione della misura cautelare, il gip eratenuto a fissare la data dell’udienza ed a farne dare avviso, oltre che al pubblicoministero, all’ente e ai difensori, al fine di permettere l’esame degli atti e deglielementi sui quali la richiesta si fonda, consentendo l’insaturazione delcontraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa prima della decisione.Tale procedura non ha trovato attuazione e il provvedimento del gip è statoadottato con decreto, senza udienza, in assenza di preventivo interrogatorio dellegale rappresentante dell’ente, in violazione del disposto di cui all’art. 47, comma2 e 3, d. lgs. n. 231/2001.Vero è, tuttavia, che il gip ha rigettato la richiesta del pubblico ministero, percui nessun pregiudizio è derivato alla società ricorrente, con conseguenteinsussistenza di interesse - specifico, concreto e attuale – a far valere in sede dilegittimità la denunciata violazione di legge, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod.proc. pen.La misura cautelare è stata emessa, invece, in sede di riesame, inaccoglimento dell’appello del Pubblico ministero, previo contraddittorio tra le partie – per quanto rileva in questa sede – con ampia possibilità per l’ente diprospettare le proprie ragioni e di confutare le argomentazioni della parte pubblica,in conformità con il modello legale; trova applicazione, pertanto, il principio didiritto formulato da Sezioni Unite, Salvato, richiamato in precedenza.3. Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di ricorso, va precisato che l’art. 52,comma 2, d. lgs. 231/2001 stabilisce che contro il provvedimento di appello intema di misure cautelari per responsabilità degli enti il ricorso per cassazione puòessere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere – per consolidata giurisprudenza - sia gli errores in iudicando o inprocedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.L’art. 45 d. lgs. 231/2001 stabilisce altresì che quando sussistono gravi indiziper ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecitoamministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fannoritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole èdisposta l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittivepreviste dall'articolo 9, comma 2.Nel caso di specie gli illeciti amministrativi contestati sono quelli di cui agliartt. 24 e 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 per avere la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.conseguito un profitto di rilevante entità in seguito alla commissione delle truffeaggravate e del reato tributario commessi dal suo amministratore, legalerappresentante e socio unico.4. Con motivazione che si sottrae a censure di legittimità – nei termini indicatiin precedenza – il Tribunale ha innanzitutto condiviso le argomentazioni del Gip inordine ai gravi indizi di colpevolezza circa i reati presupposti (secondo motivo diricorso), sintetizzando il meccanismo fraudolento posto in essere dal Piraino perconto dell’ente appaltatore dei lavori di rifacimento dei prospetti di quindici distinticondomini di immobili, mediante l’acquisizione, nel medesimo periodo diriferimento (luglio – dicembre 2021), di un numero di commesse sproporzionatoper eccesso rispetto all’assetto economico-patrimoniale della società, in modo dapoter accedere, mediante l’emissione anticipata delle relative fatture nei confrontidei committenti, entro la data del 31 dicembre 2021, al beneficio della detrazionefiscale del 90% mediante il cd. sconto in fattura.Con specifico riferimento alla condotta seriale contestata nei capi diincolpazione, il meccanismo fraudolento in danno dello Stato è consistito, quindi,nella emissione delle fatture e nella formazione di un credito di imposta fittizio –mancata effettuazione degli stessi – corrispondente alla misura dell’agevolazionestatale; credito spettante ai committenti, ma ceduto alla [OSCURATO:PERSONA],appaltatrice, e dalla stessa portato in compensazione oppure monetizzatomediante successiva cessione a terzi.Quanto al reato fiscale, è stato rilevato (pagine 12 e 13 dell’ordinanzaimpugnata) che con modello F24 del 16 dicembre 2022 la società amministrata erappresentata dal Piraino ha portato in compensazione una parte dei crediti,illecitamente ottenuti con le condotte fraudolente, con i contributi previdenziali,imposte ed interessi per una percentuale, sul totale dovuto, del 59,81%.Il tribunale ha basato le conclusioni che precedono con riferimento a precisisopralluoghi e servizi di osservazione presso gli immobili, acquisizioni documentalianche tramite banche dati in dotazione all’Agenzia delle Entrate), conargomentazioni plausibili e, soprattutto, effettive e non apparenti sì da dubitaredel corretto adempimento dell’onere motivazionale; sono stati altresì consideratiadeguatamente i rilievi difensivi (in particolare, circa la capacità organizzativadell’impresa di far fronte agli impegni assunti, in relazione anche alla dedotta crisidi liquidità; circa le condotte delittuose contestate al legale rappresentante eamministratore unico Piraino, vero e proprio dominus della [OSCURATO:PERSONA].r.l., commesse nell’interesse prevalente ed a vantaggio della società).L’alternativa ricostruzione delle vicende contestate, oggetto dell’ampiatrattazione del secondo motivo di ricorso, con riferimento anche ad una consulenzacontabile di parte non adeguatamente considerata, si pone al di fuori del perimetrodella valutazione di legittimità, non venendo in rilievo alcuna violazioni di normesostanziali e processuali.5. Il terzo motivo di ricorso riguarda, più specificatamente, le ragionidell’accoglimento dell’appello del pubblico ministero ossia il pericolo di reiterazionedell’illecito.La censura consiste in un’eccepita carenza di motivazione con riferimentoall’attività della società [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi il Tribunale, ad avviso della difesa,sull’azione del Piraino, senza superare l’argomentazione logica del gip secondo cuil’ente non poteva più intraprendere attività lavorative per mezzo dello sconto infattura, in quanto la norma che lo consentiva non era più in vigore.Il motivo non si confronta con il duplice ordine di ragioni a base dell’affermatopericolo di reiterazione dell’illecito: da un lato, le modalità della condottadelittuosa, evidenziandosi che, nonostante l’interruzione nell’anno 2023 dei lavoriedilizi oggetto dello sconto in fattura, il profitto illecito era stato conseguito neglianni successivi, mediante cessione dei crediti a terzi oltre che, in parte, mediantepretesa diretta nei confronti dello Stato, secondo le risultanze del cassetto fiscalenel 2025, sì che la contestazione era stata effettuata in forma cd. aperta,trattandosi di truffa a consumazione prolungata (la percezione dei singoliemolumenti, differiti nel tempo, riconducibile ad un originario ed unicocomportamento fraudolento, implicava che il momento della consumazione delreato coincideva con quello in cui sarebbe venuta a cessare la situazione diillegittimità); dall’altro, “la preoccupante abilità e pervicacia a delinqueredell’imprenditore Piraino, socio ed amministratore unico della società”, in grado diporre in essere azioni truffaldine in danno dello Stato, continuando ad operare nelmedesimo comparto di riferimento, con corrispondente illecito vantaggio per laMosina [OSCURATO:PERSONA], società con la quale sussisteva una sostanziale identificazione(in tal senso anche la coincidenza tra la sede legale dell’ente e l’indirizzo diresidenza dell’indagato).6. Il quarto motivo, infine, è all’evidenza manifestamente infondato, perchéle misure interdittive della revoca di finanziamenti, oltre che di agevolazione,contributi o sussidi, nonché del divieto di contrattare con la pubblicaamministrazione sono comprese nel novero delle sanzioni amministrative di cuiall’art. 9, comma 2, d. lgs. 231/2002, richiamato dall’art. 45 (applicazioni di misuracautelari).7. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., lacondanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17626/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris