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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01054/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere dloglianze in punto di fatto e riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito.

Infatti, la pena è stata contenuta quasi nei minimi edittali e dunque non richiede specifica motivazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, è stato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione cioè sulla pericolosità della condotta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere dloglianze in punto di fatto e riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la pena è stata contenuta quasi nei minimi edittali e dunque non richiede specifica motivazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, è stato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione cioè sulla pericolosità della condotta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 01054/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris