Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 27777/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad AGRIGENTO avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del [OSCURATO:PERSONA]- NIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania, che ha disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di cui all'art. 640 cod. pen..

Deduce:

1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 408, 410, 411 comma 1- bis cod. proc. pen..

Il ricorrente osserva che il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per l'infondatezza della notizia di reato, mentre il G.i.p. l'ha disposta per la particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi con quanto chiesto dal pubblico ministero e dalla difesa.

Secondo la difesa, infatti, il pubblico ministero, nel corso dell'udienza camerale, aveva mutato le ragioni della richiesta di archiviazione.

Aggiunge che «non è dato comprendere l'asserita dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (...) contenuta nel testo del provvedimento impugnato», avendo riguardo alla produzione documentale, che viene descritta e compendiata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va premesso che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchè, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione). (Sez. 5 - , Sentenza n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 - 01).

1.2. Ciò premesso, dalla lettura del ricorso, è possibile rinvenire un unico motivo astrattamente riconducibile al paradigma del vizio di violazione di legge, ed è quello con cui il ricorrente si duole dell'archiviazione disposta ai sensi dell'art. art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per la particolare tenuità del fatto, a fronte di una richiesta avanzata dal pubblico ministero per l'infondatezza della notizia di reato.

L'assunto, però, è manifestamente infondato, atteso che -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- il pubblico ministero ha avanzato la richiesta di archiviazione proprio per la particolare tenuità del fatto.

Ciò è tanto vero che è lo stesso indagato che ha proposto opposizione all'archiviazione proprio per contrastare la richiesta avanzata dal pubblico ministero sul presupposto della particolare tenuità del fatto, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen..

Né può giungersi a una diversa conclusione sulla base delle conclusioni espresse dal pubblico ministero in sede di udienza, atteso che queste possono svolgere soltanto una funzione additiva rispetto a quanto richiesto con la richiesta scritta, in assenza di una rinuncia formale alle conclusioni qui formulate.

1.3. Le ulteriori argomentazioni esposte dalla ricorrente si sviluppano lungo il tema della fondatezza/infondatezza della notizia di reato e sono volte a sindacare 2 /1) v`n •>n la decisione impugnata sotto il profilo della motivazione, così risultando inammissibili, visto che l'impugnazione avverso l'ordinanza in esame è consentita soltanto per il vizio di violazione di legge, per come evidenziato in premessa.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc:. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese d& procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad AGRIGENTO avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del [OSCURATO:PERSONA]- NIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania, che ha disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 408, 410, 411 comma 1- bis cod. proc. pen.. Il ricorrente osserva che il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per l'infondatezza della notizia di reato, mentre il G.i.p. l'ha disposta per la particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi con quanto chiesto dal pubblico ministero e dalla difesa. Secondo la difesa, infatti, il pubblico ministero, nel corso dell'udienza camerale, aveva mutato le ragioni della richiesta di archiviazione. Aggiunge che «non è dato comprendere l'asserita dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (...) contenuta nel testo del provvedimento impugnato», avendo riguardo alla produzione documentale, che viene descritta e compendiata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchè, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione). (Sez. 5 - , Sentenza n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 - 01). 1.2. Ciò premesso, dalla lettura del ricorso, è possibile rinvenire un unico motivo astrattamente riconducibile al paradigma del vizio di violazione di legge, ed è quello con cui il ricorrente si duole dell'archiviazione disposta ai sensi dell'art. art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., per la particolare tenuità del fatto, a fronte di una richiesta avanzata dal pubblico ministero per l'infondatezza della notizia di reato. L'assunto, però, è manifestamente infondato, atteso che -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- il pubblico ministero ha avanzato la richiesta di archiviazione proprio per la particolare tenuità del fatto. Ciò è tanto vero che è lo stesso indagato che ha proposto opposizione all'archiviazione proprio per contrastare la richiesta avanzata dal pubblico ministero sul presupposto della particolare tenuità del fatto, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen.. Né può giungersi a una diversa conclusione sulla base delle conclusioni espresse dal pubblico ministero in sede di udienza, atteso che queste possono svolgere soltanto una funzione additiva rispetto a quanto richiesto con la richiesta scritta, in assenza di una rinuncia formale alle conclusioni qui formulate. 1.3. Le ulteriori argomentazioni esposte dalla ricorrente si sviluppano lungo il tema della fondatezza/infondatezza della notizia di reato e sono volte a sindacare 2 /1) v`n •>n la decisione impugnata sotto il profilo della motivazione, così risultando inammissibili, visto che l'impugnazione avverso l'ordinanza in esame è consentita soltanto per il vizio di violazione di legge, per come evidenziato in premessa. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc:. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese d& procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 magg