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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 09998/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17161/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ex legela rappresenta e difende . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 5141/2017 , depositata il 06/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 5 1 41 /2014, depositata in data 6/ 12/ 201 7 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava l’ inammissibil ità dell'appello (per aspecificità dei motivi di gravame) col quale l'Agenzia delle entrate aveva censurato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro dovuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qual e parte acquirente dell’aziendaceduta da [OSCURATO:SOCIETA]. ( alla quale era stato notificato analogo avvisoquale parte venditrice) e ricomprendente , in tesi, « tutte le attività e passività afferenti l’attività di fornitura di servizi broadcast e di telecomunicazioni oltre a servizi e prodotti integrati ad emittenti televisive e operatori di telefonia mobile, sia sul mercato italiano che su quello estero.» L’operazione si era articolata nell’atto ( registrato in data 19/12/2008 ) di conferimento d’azienda,intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. (conferente) ed RRD R eti [OSCURATO:PERSONA].r.l. (conferitaria), poi cessata per incorporazione nella società [OSCURATO:PERSONA], cui era seguit a la cessione della predetta partecipazione in RRD da [OSCURATO:SOCIETA]. , a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,e l ’ incorporazione di RRD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in detta ultima società.

L’Ufficioaveva operato una diversa valutazione in ragione dell’avviamento e degli altri beni ceduti, nonché de l mancato riconoscimento delle passività afferenti l’attività d’impresa, previa riqualifica zione , con altro avviso ( oggetto d’impugnazione in separato giudizio), de i predetti atti , unitariamente considerati,come cessione indiretta di azienda e , quindi, determina ndo la base imponibile dell’imposta di registro con « il valore netto del conferimento dichiarato in atti di € 16.147.9997,00.» Osservava ilgiudice di prime cure che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto l e quote- ottenute in contropar t ita del conferimento - d ella partecipata RRD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a d [OSCURATO:SOCIETA] . , «che ha poi incorporato detta partecipata»,e che tali atti negoziali , oggetto di altro giudizio proposto innanzi al medesimo giudice tributario, non potevano assurger e a presupposto dell’imposizione,perché «non erano stati ritenuti idonei a configurare un abuso del diritto ex art. 20 d.P.R. 13171986», per cui n eppure poteva logicamente ritenersi «sussistente il presupposto per ipotizzare un avviamento da azienda ceduta.» La pretesa fiscale, sempre ad avviso della CTPdi Milano, era comunque infondata,in quanto la perizia di stima attestava che, in sede di conferimento, «il complesso aziendale oggetto del conferimento medesimo era in realtà pressoché privo di un effettivo valore derivando, tra l’altro, da operazioni illegali.» L' intimatasocietà non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motiv o di impugnazione l ’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4,cod.proc.civ., e deduce che nell’atto di appello era stataspecificamente evidenziata l’irrilevanza dell’annullamento, disposto con sentenza di primo grado, dell’avviso con cui l’Ufficio aveva riqualificato come cessione di azienda le operazioni di conferimento d’azienda, cessione di partecipazioni ed incorporazione , intercorse tra le società [OSCURATO:SOCIETA] , RRD [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ( in liquidazione ) .

Va premesso (Cass. n. 707/2019) che « (n) el processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appelloper difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.» L’Agenzia delle entrate, nell’atto di appello , depositato con i l ricorso per cassazione in ossequio al principio dell’autosufficienza(art. 366, comma primo, n.3, cod.proc.civ.), aveva distintamente riproposto le argomentazioni , disattese dal primo giudice, poste a sostegno della sostenuta legittimità dell’avviso impugnato nonché della congruità del valore imponibile considerato , e tanto basta per ritenere sufficiente specifico il gravameed il dissenso espresso rispetto alla decisione in prime cure adottata.

Nell’atto di appello, infatti,si legge che la verifica fiscale faceva emergere una «cessione indiretta di ramo d’azienda, elusivamente occultata per mezzo della duplice operazione di conferimento e cessione di quota», per cui l’Ufficio , «d)i conseguenza, emetteva il relativo avviso di liquidazione delle imposte dovute, debitamente notificato alle parti, contro il quale la società “Screen serviceBroadcasting [OSCURATO:SOCIETA].” ha incardinato ricorso ( quello iscritto al n. 526/2021 r.g.) che ad oggi risulta in pendenza di giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.» In effetti, l a società [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato, con distinto ricorso, per violazione degli artt. 1 e 20, d.P.R. n. 131 del 1986, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro derivante dall’operata riqualificazione dell'operazione in questione, come cessione di ramo d'azienda, riqualificazione sulla scorta della quale l'Amministrazione finanziaria aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale (3%),in luogo della misura fissa.

Il relativo giudizio si è definitivamente concluso con la sentenza n. 20073/2022 con cui questa Corte: 1) ha ritenuto superato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in materia di imposta di registro, seguito dal giudice di appello, stante l'applicabilità retroattiva dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo novellatodall'art. 1, co. 87, della l . n. 205 del 2017, per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, co. 1084, della l. n. 145 del 2018; 2) ha affermato che l'Amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare la sequenza di una pluralità di atti nei termini complessivi ed unitari di cessione (indiretta) di ramo aziendale, dovendo limitarsi a verificare la corretta liquidazione dell'imposta di registro in relazione a ciascuna delle predette operazioni, i cui effetti giuridici dovevano essere singolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali qui considerati; 3) ha cassato la sentenza della CTR lombarda perché non aveva fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, essendo pacifico che per giungere alla sussistenza di una "cessione d'azienda" l'Agenzia delle entrate, contro il divieto di legge, ha posto in collegamento tra loro atti diversi e distinti, non solo per l'oggetto, ma anche per le parti contraenti; 4) ha deciso, nel merito, la causa con l’accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.

Evidenzia il Collegio che dall'annullamento dell'atto riqualificatorio dell’Ufficio,che costitu isce il presupposto della rettifica di valore (ex artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986) dell’azienda pretesamente ceduta, oggetto del presentegiudizio, non può che conseguire la caducazione (anche) dell'a vviso di liquidazione impugnato dalla società contribuente, che individua la medesima base imponibile (Cass. n. 34938/2021) , d onde l’in fondatezza del ricorso per cassazione.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio in assenza di attività difensiva della societàcontribuente.

L'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17161/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ex legela rappresenta e difende . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 5141/2017 , depositata il 06/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 5 1 41 /2014, depositata in data 6/ 12/ 201 7 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava l’ inammissibil ità dell'appello (per aspecificità dei motivi di gravame) col quale l'Agenzia delle entrate aveva censurato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro dovuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qual e parte acquirente dell’aziendaceduta da [OSCURATO:SOCIETA]. ( alla quale era stato notificato analogo avvisoquale parte venditrice) e ricomprendente , in tesi, « tutte le attività e passività afferenti l’attività di fornitura di servizi broadcast e di telecomunicazioni oltre a servizi e prodotti integrati ad emittenti televisive e operatori di telefonia mobile, sia sul mercato italiano che su quello estero.» L’operazione si era articolata nell’atto ( registrato in data 19/12/2008 ) di conferimento d’azienda,intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. (conferente) ed RRD R eti [OSCURATO:PERSONA].r.l. (conferitaria), poi cessata per incorporazione nella società [OSCURATO:PERSONA], cui era seguit a la cessione della predetta partecipazione in RRD da [OSCURATO:SOCIETA]. , a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,e l ’ incorporazione di RRD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in detta ultima società. L’Ufficioaveva operato una diversa valutazione in ragione dell’avviamento e degli altri beni ceduti, nonché de l mancato riconoscimento delle passività afferenti l’attività d’impresa, previa riqualifica zione , con altro avviso ( oggetto d’impugnazione in separato giudizio), de i predetti atti , unitariamente considerati,come cessione indiretta di azienda e , quindi, determina ndo la base imponibile dell’imposta di registro con « il valore netto del conferimento dichiarato in atti di € 16.147.9997,00.» Osservava ilgiudice di prime cure che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto l e quote- ottenute in contropar t ita del conferimento - d ella partecipata RRD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a d [OSCURATO:SOCIETA] . , «che ha poi incorporato detta partecipata»,e che tali atti negoziali , oggetto di altro giudizio proposto innanzi al medesimo giudice tributario, non potevano assurger e a presupposto dell’imposizione,perché «non erano stati ritenuti idonei a configurare un abuso del diritto ex art. 20 d.P.R. 13171986», per cui n eppure poteva logicamente ritenersi «sussistente il presupposto per ipotizzare un avviamento da azienda ceduta.» La pretesa fiscale, sempre ad avviso della CTPdi Milano, era comunque infondata,in quanto la perizia di stima attestava che, in sede di conferimento, «il complesso aziendale oggetto del conferimento medesimo era in realtà pressoché privo di un effettivo valore derivando, tra l’altro, da operazioni illegali.» L' intimatasocietà non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motiv o di impugnazione l ’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4,cod.proc.civ., e deduce che nell’atto di appello era stataspecificamente evidenziata l’irrilevanza dell’annullamento, disposto con sentenza di primo grado, dell’avviso con cui l’Ufficio aveva riqualificato come cessione di azienda le operazioni di conferimento d’azienda, cessione di partecipazioni ed incorporazione , intercorse tra le società [OSCURATO:SOCIETA] , RRD [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ( in liquidazione ) . Va premesso (Cass. n. 707/2019) che « (n) el processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appelloper difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.» L’Agenzia delle entrate, nell’atto di appello , depositato con i l ricorso per cassazione in ossequio al principio dell’autosufficienza(art. 366, comma primo, n.3, cod.proc.civ.), aveva distintamente riproposto le argomentazioni , disattese dal primo giudice, poste a sostegno della sostenuta legittimità dell’avviso impugnato nonché della congruità del valore imponibile considerato , e tanto basta per ritenere sufficiente specifico il gravameed il dissenso espresso rispetto alla decisione in prime cure adottata. Nell’atto di appello, infatti,si legge che la verifica fiscale faceva emergere una «cessione indiretta di ramo d’azienda, elusivamente occultata per mezzo della duplice operazione di conferimento e cessione di quota», per cui l’Ufficio , «d)i conseguenza, emetteva il relativo avviso di liquidazione delle imposte dovute, debitamente notificato alle parti, contro il quale la società “Screen serviceBroadcasting [OSCURATO:SOCIETA].” ha incardinato ricorso ( quello iscritto al n. 526/2021 r.g.) che ad oggi risulta in pendenza di giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.» In effetti, l a società [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato, con distinto ricorso, per violazione degli artt. 1 e 20, d.P.R. n. 131 del 1986, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro derivante dall’operata riqualificazione dell'operazione in questione, come cessione di ramo d'azienda, riqualificazione sulla scorta della quale l'Amministrazione finanziaria aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale (3%),in luogo della misura fissa. Il relativo giudizio si è definitivamente concluso con la sentenza n. 20073/2022 con cui questa Corte: 1) ha ritenuto superato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in materia di imposta di registro, seguito dal giudice di appello, stante l'applicabilità retroattiva dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo novellatodall'art. 1, co. 87, della l . n. 205 del 2017, per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, co. 1084, della l. n. 145 del 2018; 2) ha affermato che l'Amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare la sequenza di una pluralità di atti nei termini complessivi ed unitari di cessione (indiretta) di ramo aziendale, dovendo limitarsi a verificare la corretta liquidazione dell'imposta di registro in relazione a ciascuna delle predette operazioni, i cui effetti giuridici dovevano essere singolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali qui considerati; 3) ha cassato la sentenza della CTR lombarda perché non aveva fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, essendo pacifico che per giungere alla sussistenza di una "cessione d'azienda" l'Agenzia delle entrate, contro il divieto di legge, ha posto in collegamento tra loro atti diversi e distinti, non solo per l'oggetto, ma anche per le parti contraenti; 4) ha deciso, nel merito, la causa con l’accoglimento dell'originario ricorso della contribuente. Evidenzia il Collegio che dall'annullamento dell'atto riqualificatorio dell’Ufficio,che costitu isce il presupposto della rettifica di valore (ex artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986) dell’azienda pretesamente ceduta, oggetto del presentegiudizio, non può che conseguire la caducazione (anche) dell'a vviso di liquidazione impugnato dalla società contribuente, che individua la medesima base imponibile (Cass. n. 34938/2021) , d onde l’in fondatezza del ricorso per cassazione. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio in assenza di attività difensiva della societàcontribuente. L'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n.
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