CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 1977
Cassazione n. 02924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1977 avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGGIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza di condanna alla pena di euro 172 di multa pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Viggiano per il reato di cui all'art. 581 cod. pen; il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 28 marzo 2023, ha trasmesso gli atti a questa Corte e ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen.; letta la memoria in data 29 settembre 2023, con la quale il difensore dell'imputato ha rinunciato al secondo e al quarto motivo di ricorso e ribadito la fondatezza dei rimanenti motivi di impugnazione, ivi compresi i «"motivi nuovi" depositati il 7.3.2023»; ritenuto che il primo motivo di impugnazione - con cui si lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza dal [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. - è generico dal momento che: «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (ex plurimis, Sez. 2,. n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01); e nel caso di specie l'espunzione della prova ritenuta inutilizzabile non scalfirebbe in alcun modo la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, che si fonda sulle i dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché da altri due operanti; ritenuto che il secondo e il quarto motivo sono stati oggetto di rinuncia da parte del difensore e che, tuttavia, la rinuncia - in mancanza di procura speciale - può ritenersi rituale solo con il riferimento al secondo motivo, con cui si denuncia (al di là dell'erroneo e assertivo riferimento all'inutilizzabilità) l'inattendibilità della deposizione resa sede di indagini dalla persona informata sui fatti Bitetti, e non anche con riguardo al quarto motivo, che si duole dell'omessa pronuncia sulla richiesta di dichiarare la falsità del referto rilasciato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dato che «la rinuncia all'impugnazione totale o parziale, quale atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, compete solo all'imputato o al difensore munito di procura speciale, in difetto della quale il difensore è unicamente legittimato a rinunciare ad uno o più motivi di ricorso, atto che incide sull'onere di motivazione del giudice dell'impugnazione» (cfr. itSez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, Giorgi, Rv. 281609 - 01, la quale ha precisato che la rinuncia ai motivi riguarda le singole argomentazioni poste a sostegno del ricorso e va tenuta distinta dalla rinuncia parziale, concernente un intero capo o punto della decisione); ritenuto che - non occorrendo immorare dunque sul secondo motivo - il terzo motivo (che adduce la contraddittorietà della motivazione sotto il profilo delle conseguenze visibili dello schiaffo con cui l'imputata ha attinto la persona offesa) ed il quarto motivo non sono utilmente deducibili in sede di legittimità in quanto sollecitano una rivalutazione di merito sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che - per vero - è a dirsi pure a proposito del secondo motivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei detti motivi di impugnazione (che determina l'inammissibilità pure dei motivi nuovi richiamati dalla difesa: cfr. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]