CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07795/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7265-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’omonimatitolare [OSCURATO:PERSONA] SARTORI, con domicilio elett o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 215, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]- tonino BOSCO,ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori, rappresentata e difesa dagli Avvo- catiAlberto MAZZUCATO e Mario ZECCHIN; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.E.,in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ziario e del [OSCURATO:PERSONA] e Compliance, Stefan PA- STERNAK e Florian BENDLER, con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] VALLEFUOCO, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Perizia contrattuale -Natura di “arbi- trato tecnico” - Conseguenze -Ri- messione alle Se- zioni Unite R.G.N.7265/2021 Cron. Rep. Ud.22/10/2024 Adunanza camerale elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Av- vocatoAlessandro GIORGETTI; -controricorrente - Avversola sentenza n. 3065/2020 d ella Corte d ’ appello di Vene- zia, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dello [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; Rilevatoche: -l ’ impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3065/20, del 25 no- vembre 2020, della Corte d’appello di Venezia, che - nel respin- gerne il gravame avverso l’ordinanza resa in data 1° agosto 2018 dal Tribunale di Padova, ai sensi dell’art. 702-ter, comma 5, cod. proc. civ. -ha confermato l’accoglimento della domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.E. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), volta alla declaratoria della inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dall’[OSCURATO:PERSONA], anche in ragione della prescri- zione del diritto all’indennizzo; -riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che [OSCURATO:PERSONA]- kes -dopo averle negato il pagamento dell ’ indennizzo contrattual- mente stabilitodalla polizza (decorrente dal 23 marzo 2010 fino al 23 marzo 2011), richiesto da essa [OSCURATO:PERSONA], per aver subito,i n data 20 novembre 2010 , una rapina a mano armata - si rivolgeva all’autorità giudiziaria, perché fosse dichiarata l ’ ino- peratività della polizza; - a fondamento di tale domanda, l ’ allora attrice innanzitutto eccepiva, come detto, l’intervenuta prescrizione del credito inden- nitario, atteso che i soli atti interruttivi sarebbero stati compiuti da [OSCURATO:PERSONA] allorché non era più titolare dell’[OSCURATO:PERSONA]- tori, avendo egli donato l’azienda alla figlia [OSCURATO:PERSONA] in data 25 febbraio 2011, tra l’altro nel corso delle operazioni peritali poste in essere dai liquidatori incaricati dall’assicurazione; - i noltre, [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la decadenza dell ’ assicurata dal diritto all’indennizzo, per non essere statoadempiuto sia l’ob- bligo (previsto dall’art. 2 del contratto) di produrre la documen- tazione rilevante per la valutazione del danno, sia quello di pro- cedere alla denuncia del sinistro nelle ventiquattro ore successive (come sancito dall’art. 7 del contratto); -si costituiva in giudizio la convenuta, non solo per resistere all’avversaria domanda, ma anche per chiedere - in via di ricon- venzione - il pagamento dell’ indennizzo, eccependo, comunque, pregiudizialmente,il difetto di giurisdizione, avendo le parti rinun- ciato alla tutela giurisdizionale, per devolverla ad un collegio ar- bitrale, in forza di quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del contratto; -nel merito, contestava le affermazioni relative all ’ intervenuta prescrizione e decadenza del diritto azionato; -accolta integralmente dal primo giudice la domanda di [OSCURATO:PERSONA], avverso tale decisione esperiva gravame la convenuta soc- combente; - i l giudice d’ appello, tuttavia, lo respingeva, confermando il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo, nel me- rito, assorbente la declaratoria di prescrizione del diritto, che ri- badiva, senza pronunciarsi sui motivi attinenti all’inadempimento della assicurata e alla decadenza dal diritto all’indennizzo; -rilevava, infatti, che - subentrata [OSCURATO:PERSONA] al padre nella titolarità dell’Oreficeria, in virtù della donazione del 25 feb- braio 2011 -“la stessa non ha mai posto in essere, da quella data, alcun atto interruttivo della prescrizione”, irrilevanti essendo quelli di [OSCURATO:PERSONA], non potendo costui esercitare dal giorno della donazione “tutti i diritti nascenti dal contratto”, d i talché, “la «chiamata» di perizia contrattuale effettuata da [OSCURATO:PERSONA]- tori il 1° marzo 2017” risultava avvenuta “a diritto già prescritto”;-avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], sulla base - come già detto - di quattro motivi; -il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., censurando la sentenza impugnata là doveha affermato che “quello indicato dalle parti agli artt. 10 e 11 non si configura come arbitrato rituale”, bensì come perizia contrattuale, essendo stato demandato dalle stesse, ai periti, il compito di decidere, “solo in caso di disaccordo sulla individuazione e quantificazione del danno senza alcuna definitiva rinuncia ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario”; -tale conclusione, tuttavia, sarebbe stata assunta in contrasto con i canoni legali di ermeneutica contrattuale, a cominciare da quello che impone di ricostruire la comune intenzione delle parti, da ricostruire senza intendere in senso assoluto il carattere prio- ritario dell’elemento letterale; -i n particolare, il giudice d ’ appello non avrebbe considerato “il comportamento tenuto uniformemente dalle parti successiva- mente al contratto ovvero in sede di esecuzione”, giacché [OSCURATO:PERSONA] “partecipava, senza nulla opporre né contestare, a l proce- dimento concluso con verbale finale del 25.09.2015 ove il collegio non si limitava ad accertamenti in ordine al quantum del danno lamentato ma procedeva a verifiche in ordine all’an”, e ciò sia “confermando le modalità del sinistro”, sia effettuando “accerta- menti in ordine agli adempimenti prescritti, senza alcuna previ- sione di inefficacia o decadenza”; -analogamente, nella stessa prospettiva, ovvero quella della valutazione del comportamento successivo delle parti, “rilievo prorompente” assumerebbe, secondo la ricorrente,quello tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio (in particolare, nelle note conclusive di primo grado), avendo sostenuto che “il verbale che ha definito la perizia costituisce un lodo irrituale poiché i Periti, nel rispondere ai quesiti loro demandati, hanno affrontato e risolto questioni di natura giuridica, come: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circo- stanze che avevano mutato il rischio e non erano state comuni- cate; c) verificare se l’assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7”; - d ’ altra parte, il giudice d ’ appello avrebbe pure disatteso il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole, ex art.1363 cod. civ., attribuendo rilievo unicamente all’art. 10 del con- tratto, “senza considerare il successivo art. 11 che specifica det- tagliatamente il mandato dei periti liquidatori chiamati a risolvere anche questioni giuridiche”, ovvero quello sopra appena indicate suba), b) e c); -i l secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione o falsa applicazione degli artt. 824-bis cod. proc. civ. e 1372 cod. civ., nonché dell ’ art. 100 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata là dove afferma che “la causa instauratada [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento della pre- scrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] non rappresenta, peraltro, all’evidenza, alcuna forma di impugnazione della pronuncia resa dagli arbitri in ordine all’impossibilità di quantificare il danno per difetto di corretta e completa documentazione dello stesso”, così come neppure “risulta alcuna impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]”; - secondo l ’ odierna ricorrente, a prescindere dalla ricondu- zione del verbale finale del collegio arbitrale a un lodo o una pe- rizia contrattuale, esso non sarebbe opponibile alla [OSCURATO:PERSONA]- tori di [OSCURATO:PERSONA], perché del relativo procedimento non era stata parte, donde l’assenza di legittimazione ad impugnarlo;- d ifatti, se gli atti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], dopo la donazione dell’azienda alla figlia, non rilevanoai fini dell ’ interru- zione della prescrizione del diritto all’indennizzo, tale irrilevanza - sostiene la ricorrente - “deve necessariamente intendersi a 360 gradi, sia a vantaggio che a svantaggio della donataria”, ovvero “anche in termini di inopponibilità” degli esiti del procedimento suddetto; -con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata là dove - alla luce della conferma della statuizione relativa alla maturata prescrizione -ha ritenuto assorbite le doglianze dell’allora appel- lante concernenti il supposto inadempimento di essa [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi di cui agli artt. 2 e 7 del contratto; -il giudice d ’ appello , così provvedendo, non sarebbe incorso - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte - in un ’ omis- sione di pronuncia su tali doglianze, bensì in una “decisione impli- cita” delle stesse mediante “assorbimento”, sicché esso si sarebbe pronunciato “su questioni che non poteva conoscere in quanto espressamente devolute dalla parti al collegio arbitrale”; -solo a quest’ultimo, infatti, spettava, come detto: “verificare se l’assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7”, nonché “verificare l’esistenza, la qualità e quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate)”; -infine, il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2952 cod. civ., censurando la sentenza impugnata là dove ha confermato la prescrizione del diritto all’indennizzo; -nel premettere come i diritti derivanti dal contratto di assi- curazione si prescrivano - ai sensi dell ’ art. 2952, comma 2, cod. civ. - in due anni, la ricorrente richiama il principio giurispruden- ziale secondo cui la previsione di una perizia contrattuale com- porta la sospensione della prescrizione durante lo svolgimento delle operazioni peritali, sempre che il sinistro sia stato denun- ciato entro il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo; -ciò premesso, la ricorrente rileva che , al momento della de- nuncia del sinistro (il 20 novembre 2010), il titolare di [OSCURATO:PERSONA] era [OSCURATO:PERSONA], il quale denunciava tempestivamente il sinistro (il 22 novembre 2010), “circostanza di per sé sufficiente a ritenere che non sia intervenuta alcuna prescrizione del diritto quando, nel 2016, la figlia [OSCURATO:PERSONA], successivamente subentrata nella titolarità dell’azienda, partecipava al procedi- mento di mediazione ex adverso attivato” e poi, “nel 2017, invi- tava controparte a formare il collegio arbitrale”; -deduce, inoltre, “ad abundantiam” la ricorrente che all ’ epoca del trasferimento dell’azienda a [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, il 25 febbraio 2011) “erano in corso le operazioni peritali di accerta- mento del danno da parte del tecnico incaricato dall’assicuratore”, sicché, “nella denegata non creduta ipotesi in cui si volesse rico- noscere efficacia sospensiva del termine prescrizionale alla de- nuncia del sinistro dell’assicurato” si dovrebbe quantomeno rico- noscere “tale effetto al conferimento di incarico da parte dell’as- sicuratore”, trattandosi di “operazione funzionale al raggiungi- mento dell’accordo di cui all’art. 10 del contratto di assicura- zione”; -d i conseguenza, alla luce di quanto osservato, la ricorrente ritiene che “il termine prescrizionale del diritto azionato da Ore- ficeria Sartori non abbia mai iniziato a decorrere (se non da quando, nel 2016, l’assicuratore metteva in dubbio, per la prima volta, la debenza dell’indennizzo)”, sicché “merita censura la sen- tenza impugnata che, all’esatto opposto, afferma che «la ‘chia- mata’di perizia contrattuale effettuata da [OSCURATO:PERSONA] il 1° marzo 2017 risulta effettuata a diritto già prescritto”; -ha resistito all’ avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile -anche sotto il profilo del difetto della sommaria esposizione dei fatti di causa -o, comunque, rigettata; -la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.; - i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Consideratoche: - i motivi di ricorso sollecitano una riflessione sulla natura della perizia contrattuale (e, in particolare, sulla sua configurabi- lità come istituto “autonomo”, distinto dall’arbitraggioe, soprat- tutto, ai fini che qui interessano, dall ’ arbitrato), nonché, di ri- flesso, sugli effetti, sostanziali e processuali, destinati a scaturire dalla presenza di un patto di perizia contrattuale in un contratto di assicurazione danni; -con affermazione consolidata , questa Corte assume che “la perizia contrattuale e l’arbitrato libero sono istituti ben diversi, perchéil primo non decide la controversia ma fissa soltanto con- trattualmente, ed in base a criteri meramente tecnici, un ele- mento della controversia, mentre il secondo istituto è sostanzial- mente un arbitrato vero e proprio, perchégli arbitri liberi decidono la controversia non diversamente da quello che fanno gli arbitri rituali o formali, sia pure con talune differenze” (così, quale pro- nuncia capofila,Cass. Sez. 2, sent. 30 giugno 1962, n. 1679, Rv. 252668-01; analogamente, Cass. Sez. 2, sent. 6 giugno 1964, n. 1393, Rv. 301974-01; Cass. Sez. 1, sent. 25 marzo 1965, n. 494, Rv. 310886-01; Cass. Sez. 2, sent. 29 luglio 1965, n. 1827, Rv. 313481-01; Cass. Sez. 2, sent. 22 agosto 1966, n. 2268, Rv. 324418-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 giugno 1975, n. 2273, Rv. 376092-01;Cass. Sez. 1, sent. 11 novembre 1976, n. 4151 , Rv. 382826-01; Cass. Sez. 1, s ent . 14 giugno 1979, n. 3348 , Rv. 399746-01; Cass. Sez. 1, s ent . 17 novembre 1982, n. 6162 , Rv. 423845-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 1998, n. 1721 , Rv.512751-01; Cass. Sez. 1, s ent . 29 ottobre 1999, n. 12155 , Rv. 530831-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 maggio 1999, n. 4954, Rv. 526501-01Cass. Sez. 1, s ent . 18 febbraio 2000, n. 1821 , Rv. 534031-01; Cass. Sez. 2, s ent . 26 aprile 2002, n. 6087 , Rv. 554017-01; Cass. Sez. 3, s ent . 24 maggio 2004, n. 9996 , Rv. 573091-01; Cass. Sez. 3, ord. 8 novembre 2018, n. 28511, Rv. 651576-01); -tuttavia tale distinzione, all ’ apparenza avente valore di vero e proprio “ius receptum”, oltre ad essere messa in discussione da varia -e autorevole - dottrina, non risulta, invero, così netta nem- meno nella stessa giurisprudenza di questa Corte, che rimarca profili di affinità “funzionale” ed “effettuale” tra le due figure; -difatti, una parte della dottrina - specialmente processual- civilistica- riconduce senz ’ altro la perizia contrattuale nell ’ ambito dell’arbitrato, valorizzando il comune profilo funzionale,ravvisato nella risoluzione di una controversia; - in tale prospettiva, questa peculiare forma di arbitrato si connoterebbe solo per l’oggetto della cognizione degli arbitri: una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica, fermo re- stando, però, che “ il paradigma strutturale di riferimento ” s a- rebbe, comunque,rappresentato dall’arbitrato libero , venendo in rilievo,in entrambi i casi, un mandato conferito a un terzo “ al fine di comporre uncontrasto e di realizzare un nuovo assetto di inte- ressi di tipo negoziale”; -“la linea di demarcazione tra i due istituti ” sarebbe , pertanto, costituita dal contenuto dell ’ accertamento demandato ai periti , giacché nella perizia contrattuale si farebbe riferimento solo ad “una questione di fatto di elevata pregnanza tecnica ” , mentre nell’arbitrato (libero) il contrastoriguarderebbe “il rapporto (pree- sistente) nel suo complesso”ed avrebbe “connotato giuridico ”; - un non diverso ordine di idee si trova espresso in talune pronunce di questa Corte(in tal senso, già Cass. Sez. 1, s ent . 29 ottobre 1968,n. 3618, Rv. 336881-01; in tempi più recenti Cass. Sez. 1, sent. 22 giugno 2005, n. 13436, Rv. 583780-01; Cass. Sez. 1, sent. 10 maggio 2007, n. 10705 , Rv. 596994 - 01 ; Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2016, n. 2996 , Rv. 638926- 01); -d’altra parte, a conferma ulteriore della possibile “sovrappo- nibilità” delle due figure (e, dunque, della difficoltà di stabilire una netta linea di demarcazione), questa Corte ha pure affermato - tra l’altro, con specifico riferimento al contratto di assicurazione danni - che “ l ’ affidamento ad un collegio di periti del compito di accertare le cause del sinistro, di riscontrare la corrispondenza delle cose assicurate con la relativa descrizione contenuta nella polizza, e di procedere alla stima e liquidazione del danno, con l’impegno delle parti di attribuire a tale determinazione immediata efficacia vincolante in ordine al conflitto d’interessi sull’indennità, senza necessità di una ulteriore loro manifestazione di volont à , esula dall’ambito della cosiddetta perizia contrattuale, la quale ri- corre nel caso in cui le parti stesse demandino a terzi, accettan- done preventivamente il risultato, un’attività di accertamento e valutazione meramente tecnica, ed integra, invece, ipotesi di ar- bitrato irrituale, in senso stretto implicando la devoluzione ad ar- bitri della soluzione transattiva di una controversia” (Cass. Sez. 1, sent. 13 luglio 1979, n. 4073 , Rv. 400570 - 01 ; non diversa- mente pure Cass. Sez. 1, sent. 21 ottobre 1982, n. 5485 , Rv. 423257-01); -d’altra parte, un ’ eq uiparazione tra perizia contrattuale e ar- bitrato libero è stata affermata -da parte di certa dottrina - pure dal punto di vista degli effetti, tanto da indurre a ritenere che la differenza tral ’ una e l ’ altro vada ricercata su un altro piano, ov- vero perché, nel primo caso, risulta demandata “un’indagine, a cui sarebbero estraneedeterminazioni volitive e discrezionali, es- sendosi i contraenti limitati a chiedere al perito un giudizio su questioni di cui ha una specifica competenza”;-nessuna distinzione, nel la giurisprudenza di questa Corte, vi sarebbe tra arbitrato libero e perizia contrattuale sul piano degli effetti, “dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo,che le parti si impegnano preventivamente a rispettare” (Cass. Sez. 3, sent. 12 maggio 2005, n. 10023 , Rv. 581310 - 01 ; analogamente [OSCURATO:PERSONA]. 2, sent. 309 marzo 1995, n. 3791 , Rv. 491541-01); -pertanto, a fronte di tali affermazioni tende ulteriormente ad affievolirsi il “discrimen” tra le due figure, nel senso che l’autono- mia della perizia contrattuale - secondo una certa impostazione dottrinaria - sussisterebbe “ solo a livello definitorio e concet- tuale”, non comportandoalcuna differenziazione “ sul piano della disciplina applicabile rispetto a quella dell’arbitrato libero”; -conclusioni similari si rinvengono in quella giurisprudenza di legittimità,la quale - sul presupposto secondo cui le peculiarità della perizia contrattuale “non appaiono tuttavia sufficienti per ravvisare in questa figura gli estremi di un istituto autonomo ” - indica la stessa come “un arbitrato «tecnico» , essendo evidente che, in mancanza di accordo, ilitiganti medesimi, per dirimere la controversia, non avrebbero potuto fare a meno di rivolgersi al giudice” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1. Sent. 5 dicembre 2001, n. 15410, non massimata); -si ribadisce, pertanto, come “la perizia contrattuale non sia appunto un istituto autonomo, ma che questa, là dove si risolva in particolare nel deferimento ad uno o più esperti, scelti per la loro particolare competenza,del compito di formulare un apprez- zamento tecnico che le parti si impegnanoad accettare come di- retta espressione della loro volontà negoziale, si inseriscain una fattispecie di segno corrispondente (negoziale cioè) diretta ad eli- minare,su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti medesime, mediante mandato conferito ad un terzo così come avviene esattamentenell’arbitrato libero, del quale co- stituisce una particolare figuradifferenziandosene soltanto per lo speciale oggetto del contrasto, che attiene aduna questione tec- nica, non già per gli effetti, posto che, in entrambi i casi, il con- trasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessidipendente dal responso del suddetto terzo che le parti si obbligano preventivamente a rispettare ” ( così, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 15410 del 2001, cit., che richiama Cass. Sez. 2, sent. 30 marzo 1995, n. 3791, Rv. 491541-01;Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 1978, n. 2941, Rv. 392376 - 01 ; Cass. Sez. 1, sent. 30 dicembre 1981, n.6784, Rv. 417674-01); - ulteriore corollario della riconduzione della perizia contrat- tuale nell’alveo dell’arbitrato rituale è -secondo una certa dottrina - la necessità di ravvisare, in entrambi i casi , “ una rinunzia con- venzionale delle parti all’intervento del giudice prima della defini- zione in viaarbitrale della controversia”; -a tale impostazione non è rimasta indifferente la giurispru- denza di questa Corte secondo cui, nella clausola di un contratto di assicurazione, “che preveda una perizia contrattuale (con il de- ferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l’impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse n on possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal sud- detto rapporto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 di- cembre 2010, n. 25643; in senso analogo, Cass. Sez. 3, sent. 18 dicembre 1999,n. 14302, Rv. 532361-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 novembre 1999, n. 13339, Rv. 531665-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 1999, n. 3609, non massimata sul punto, Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio 1999, n. 1680, Rv. 523681-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 1994, n. 9459 , Rv. 488537 - 01 ; Cass. Sez. 1, sent. 5 aprile 1984,n. 2195, Rv. 434227 - 01 ) ; - pertanto, proprio con riferimento a queste ultime afferma- zioni - che assumono rilievo dirimente ai fini dello scrutinio del primo motivo del presente ricorso, giacché se si qualificasse la perizia contrattuale come una “species” dell’arbitrato libero, si do- vrebbe predicare una temporanea rinuncia alla giurisdizione, con conseguente impossibilità, nella specie, per la già attrice [OSCURATO:PERSONA] di adire l’autorità giudiziaria fino all’espletamento della pe- rizia - si reputa opportuno rimettere alle Sezioni Uni te di questa Corte l’esame della questione relativa alla natura della perizia contrattuale, o meglio della sua autonoma configurazione rispetto all’arbitrato rituale; -d’altra parte, solo riconoscendo alla perizia contrattuale - ma ciò in coerenza, appunto, con la sua natura di clausola di “arbi- trato tecnico” - è possibile predicarne l ’ idoneità a paralizzare il corso della prescrizione, che “è insita”, secondo l’insegnamento di questa Corte,appunto nella “ temporanea rinunzia alla tutela giu- risdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 aprile 2009, n. 8674, Rv. 608256-01), questione oggetto del quarto motivo del presente ricorso; -sulla base di tali premesse, quest a Corte ritiene che il pro- cedimento debba essere trasmesso alla Prima Presidente perché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanzarelativa alla natura dell