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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05060/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3/6/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. e di sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ordinario e in casi particolari proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Nanni, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47-ter Ord. pen.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare sul presupposto che la pena da espiare fosse superiore a due anni, laddove, in realtà, alla data dell'udienza, il residuo di pena sarebbe stato pari a 1 anno, 11 mesi e 23 giorni, secondo quanto comunicato dall'Uepe di Frosinone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 47-ter Ord. pen. prevede, al comma 1-bis, la possibilità di applicare la detenzione domiciliare per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Nel caso di specie, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, la pena residua espianda era, al momento della decisione, superiore ai due anni di reclusione.

Tale circostanza è, però, negata dal ricorrente, che riporta una differente pena residua, la quale sarebbe stata indicata in una relazione dell'Uepe di Frosinone.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la deduzione difensiva risulta assolutamente indimostrata, non essendo stata corredata di alcun riscontro documentale e risultando, pertanto, del tutto non autosufficiente.

Non dirimente è la circostanza che la relazione dell'Uepe riportasse un differente fine pena, atteso che l'unico atto idoneo a determinare la pena residua è lo stato di esecuzione emesso dal pubblico ministero competente e non certo un atto emesso da un organo di consulenza della magistratura di sorveglianza, quale l'ufficio di esecuzione penale esterna.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 2/12/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3/6/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. e di sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ordinario e in casi particolari proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Nanni, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47-ter Ord. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare sul presupposto che la pena da espiare fosse superiore a due anni, laddove, in realtà, alla data dell'udienza, il residuo di pena sarebbe stato pari a 1 anno, 11 mesi e 23 giorni, secondo quanto comunicato dall'Uepe di Frosinone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 47-ter Ord. pen. prevede, al comma 1-bis, la possibilità di applicare la detenzione domiciliare per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena. Nel caso di specie, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, la pena residua espianda era, al momento della decisione, superiore ai due anni di reclusione. Tale circostanza è, però, negata dal ricorrente, che riporta una differente pena residua, la quale sarebbe stata indicata in una relazione dell'Uepe di Frosinone. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la deduzione difensiva risulta assolutamente indimostrata, non essendo stata corredata di alcun riscontro documentale e risultando, pertanto, del tutto non autosufficiente. Non dirimente è la circostanza che la relazione dell'Uepe riportasse un differente fine pena, atteso che l'unico atto idoneo a determinare la pena residua è lo stato di esecuzione emesso dal pubblico ministero competente e non certo un atto emesso da un organo di consulenza della magistratura di sorveglianza, quale l'ufficio di esecuzione penale esterna. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 I
Sentenza Cassazione n. 05060/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris