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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15896/2026

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ontroLages -[OSCURATO:PERSONA]- S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Lombardi,-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 389/2024depositata il 11/04/2024.Numero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa Corte d’Appello di Brescia veniva adita da [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeBeltrami per la riforma della sentenza del Tribunale del medesimocircondario con la quale era stata dichiarata l’inefficacia nei confronti diHonora [OSCURATO:PERSONA] di alcuni atti di trasferimento di beni in favoredel predetto Giuseppe e stipulati da [OSCURATO:PERSONA], La.Ge.s.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché dagli stessi appellanti.

Nel corsodel giudizio [OSCURATO:PERSONA] assumeva di non aver mai conferitomandato all’avv.Facchi per la sua difesa in primo e secondo grado eproponeva querela di falso relativamente alle sottoscrizioni dei mandatiprodotti in atti.

Nelle more la [OSCURATO:PERSONA] rinunciava alla domanda proposta.Con sentenza in data 11.4.2024 la corte territoriale dichiaravainammissibile l’appello apparentemente proposto da [OSCURATO:PERSONA] edichiarava cessata la materia del contendere compensando le spese digiudizio.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato inquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistitocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.Nel corso del giudizio i difensori del ricorrente hanno rinunciato almandato e si è costituito nuovo difensore.memoria.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 83,85, 156 ss., 354 c.p.c., quanto alla mancata rimessione della causa alTribunale di Brescia ovvero e comunque alla mancata rinnovazione degliCon il secondo motivo denunzia «nullità della sentenza e/o delprocedimento per vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di adozione deiprovvedimenti per sanare le irregolarità del giudizio di primo grado,nonché sulla richiesta di rigetto nel merito delle domande della sig.raHonora [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.)»Con il terzo motivo dei controricorrenti «nullità della sentenza e/o delprocedimento per vizio di omessa pronuncia e, comunque, motivazioneinesistente con riferimento all’istanza del ricorrente di ammissione diquerela di falso rispetto alla procura alle liti in data 25 marzo 2016 (inrelazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Con essi parte ricorrente assume che la corte territoriale, da un lato, haerrato allorché non ha rimesso la causa al giudice di primo grado al fine diaccertare la falsità delle sottoscrizioni apposte alle procureapparentemente conferite all’avv.Facchi e non si è pronunciata sulleconseguenti istanze svolte in appello; da altro lato, la medesima corte,omettendo tali pronunce, ha leso il diritto di difesa di esso ricorrente neigiudizi di merito.Il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice del gravameche chiaramente ha indicato: [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione didolersi di una presunta mancata informazione in ordine al giudizio di primoNumero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026grado, in quanto in tale sede egli era inizialmente costituito con l’avv.toPietro Maffongelli, quest’ultimo poi rinunciatario.

Ne deriva che l’odiernointervenuto era perfettamente a conoscenza del giudizio avanti altribunale, non avendo mai negato di avere conferito il mandato al primodifensore, non potendo pertanto lamentarsi di non avere coltivato ilgiudizio sino al suo esito.

La sentenza di primo grado è stata pertantovalidamente pronunciata nei suoi confronti e non sussiste alcuna delleipotesi tassative, previste dall’art. 354 cpc vigente ratione temporis, per larimessione degli atti al primo giudice.

Quanto invece alla richiestad’autorizzazione a proporre querela di falso in via incidentale, ne varibadita l’irrilevanza al fine di questo procedimento, atteso che, poiché èGiuseppe Beltrami stesso che nega di avere mai conferito incaricoall’avv.to Facchi per proporre appello, ne deriva che la sentenza di primogrado è divenuta definitiva nei suoi confronti essendo decorso il termineex art. 327/1 cpc. .Dunque, da un lato, la corte territoriale ha escluso la lesione del diritto didifesa, poiché l’eventuale rinuncia al mandato da parte del difensoredetermina la c.d. prorogatio dell’ufficio del difensore ai sensi dell’art. 85c.p.c., mentre l’eventuale inosservanza di tale dovere da partedell’avvocato comporta semmai responsabilità nei confronti della parte.Da altro lato, la corte territoriale ha evidenziato l’assoluta irrilevanza delleistanze svolte da parte appellante [OSCURATO:PERSONA] in meritoall’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte alle procurerilasciate a favore dell’avv.Facchi ed ai conseguenti provvedimenti per laeventuale relativa sanatoria degli atti svolti nel giudizio di primo grado.I passaggi motivazionali della corte territoriale risultano chiaramenteesposti: il ricorrente si era costituito nel giudizio di primo grado con undiverso avvocato e dunque la sentenza emessa all’esito di quel giudizionon presentava alcun vizio.

L’appello, in forza delle deduzioni dello stessoNumero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026ricorrente, era stato solo apparentemente da lui proposto, ma non gli erariferibile.

In assenza di valido appello, dunque, la sentenza di primo gradoera divenuta definitiva.

Nessun ulteriore atto di appello era statoevidentemente depositato dal medesimo soggetto per evitare il passaggioin giudicato della sentenza di primo grado.Pertanto, anche l’eventuale accertamento della falsità della sottoscrizionedelle procure rilasciate all’avv.Facchi nel corso del giudizio non avrebbepotuto in alcun modo incidere sull’esito del giudizio.Non può dunque ravvisarsi vizio di omessa pronuncia su alcuna delleistanze proposte dall’appellante oggi ricorrente, chiaramente esaminatedal giudice dell’impugnazione e decise.Tanto meno sussiste il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art.354c.p.c. atteso che la norma indica ipotesi tassative riferite all’omessapartecipazione al processo di coloro che ne sono necessariamente parte ealle quali non può certamente assimilarsi il caso in cui, come nella specie,la parte sia rimasta priva di difensore.Parte ricorrente, dunque, a fronte delle argomentazioni del giudice delgravame, inammissibilmente non propone alcuna specifica critica allestesse risolvendosi, pertanto, le censure svolte prive di attinenza aldecisum in un ‘non motivo’.

E ciò perché l'esercizio del diritto diimpugnazione può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora imotivi con i quali è esplicato si traducano inuna critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsiin concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertantoconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche difetti di tali requisiti (Cass. n.15517/2020, Cass. n. 23708/2025,Cass. n. 9450/2024).Numero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026Infine, con il quarto motivo il ricorrente contesta la «violazione o falsaapplicazione degli artt. 83, 91, 92 e 94 c.p.c., nonché 156 ss. c.p.c.quanto alla posizione del legale che ha agito in base a procura inesistenteo falsa con riferimento alle spese (in relazione al disposto dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)».Si duole che la sentenza, da un lato, ‘non tiene conto della posizionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di agire quale difensore del sig.[OSCURATO:PERSONA] senza però essere munito dei poteri di rappresentanzaprocessuale, come accertato dalla Corte d’Appello di Brescia; da altro latoe contestualmente, omette di considerare il principio per cui il difensorenon munito di procura è responsabile dell’attività processuale posta inessere e può essere condannato al pagamento delle spese di lite.’ Ladoglianza comporterebbe che la causa andrebbe rimessa al Giudice delmerito, ‘affinché valuti la sussistenza dei presupposti per la condannadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese a favore del ricorrente’.Il motivo è infondato.La corte territoriale ha definito il giudizio compensando integralmente lespese tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c..Le spese del giudizio seguono i criteri di cui agli artt.91 e 92 c.p.c. conriguardo alle parti e non ai loro difensori.E se è pur vero che il difensore può essere condannato in proprio allarefusione delle spese di giudizio laddove abbia agito in assenza di validaprocura -assumendo in tal caso egli stesso la qualità di parte del giudizio-,tale condanna è relativa alla refusione delle spese nei confronti delle altreparti e non di quella apparentemente difesa (come invece richiesto dalricorrente).Nella specie, in ogni caso, le spese sono state integralmente compensatetra le parti e parte ricorrente non contesta tale capo decisionale.Numero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredei controricorrenti, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 6.000,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroLages -[OSCURATO:PERSONA]- S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Lombardi,-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 389/2024depositata il 11/04/2024.Numero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa Corte d’Appello di Brescia veniva adita da [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeBeltrami per la riforma della sentenza del Tribunale del medesimocircondario con la quale era stata dichiarata l’inefficacia nei confronti diHonora [OSCURATO:PERSONA] di alcuni atti di trasferimento di beni in favoredel predetto Giuseppe e stipulati da [OSCURATO:PERSONA], La.Ge.s.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché dagli stessi appellanti. Nel corsodel giudizio [OSCURATO:PERSONA] assumeva di non aver mai conferitomandato all’avv.Facchi per la sua difesa in primo e secondo grado eproponeva querela di falso relativamente alle sottoscrizioni dei mandatiprodotti in atti. Nelle more la [OSCURATO:PERSONA] rinunciava alla domanda proposta.Con sentenza in data 11.4.2024 la corte territoriale dichiaravainammissibile l’appello apparentemente proposto da [OSCURATO:PERSONA] edichiarava cessata la materia del contendere compensando le spese digiudizio.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato inquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistitocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.Nel corso del giudizio i difensori del ricorrente hanno rinunciato almandato e si è costituito nuovo difensore.memoria.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 83,85, 156 ss., 354 c.p.c., quanto alla mancata rimessione della causa alTribunale di Brescia ovvero e comunque alla mancata rinnovazione degliCon il secondo motivo denunzia «nullità della sentenza e/o delprocedimento per vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di adozione deiprovvedimenti per sanare le irregolarità del giudizio di primo grado,nonché sulla richiesta di rigetto nel merito delle domande della sig.raHonora [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.)»Con il terzo motivo dei controricorrenti «nullità della sentenza e/o delprocedimento per vizio di omessa pronuncia e, comunque, motivazioneinesistente con riferimento all’istanza del ricorrente di ammissione diquerela di falso rispetto alla procura alle liti in data 25 marzo 2016 (inrelazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Con essi parte ricorrente assume che la corte territoriale, da un lato, haerrato allorché non ha rimesso la causa al giudice di primo grado al fine diaccertare la falsità delle sottoscrizioni apposte alle procureapparentemente conferite all’avv.Facchi e non si è pronunciata sulleconseguenti istanze svolte in appello; da altro lato, la medesima corte,omettendo tali pronunce, ha leso il diritto di difesa di esso ricorrente neigiudizi di merito.Il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice del gravameche chiaramente ha indicato: [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione didolersi di una presunta mancata informazione in ordine al giudizio di primoNumero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026grado, in quanto in tale sede egli era inizialmente costituito con l’avv.toPietro Maffongelli, quest’ultimo poi rinunciatario. Ne deriva che l’odiernointervenuto era perfettamente a conoscenza del giudizio avanti altribunale, non avendo mai negato di avere conferito il mandato al primodifensore, non potendo pertanto lamentarsi di non avere coltivato ilgiudizio sino al suo esito. La sentenza di primo grado è stata pertantovalidamente pronunciata nei suoi confronti e non sussiste alcuna delleipotesi tassative, previste dall’art. 354 cpc vigente ratione temporis, per larimessione degli atti al primo giudice. Quanto invece alla richiestad’autorizzazione a proporre querela di falso in via incidentale, ne varibadita l’irrilevanza al fine di questo procedimento, atteso che, poiché èGiuseppe Beltrami stesso che nega di avere mai conferito incaricoall’avv.to Facchi per proporre appello, ne deriva che la sentenza di primogrado è divenuta definitiva nei suoi confronti essendo decorso il termineex art. 327/1 cpc. .Dunque, da un lato, la corte territoriale ha escluso la lesione del diritto didifesa, poiché l’eventuale rinuncia al mandato da parte del difensoredetermina la c.d. prorogatio dell’ufficio del difensore ai sensi dell’art. 85c.p.c., mentre l’eventuale inosservanza di tale dovere da partedell’avvocato comporta semmai responsabilità nei confronti della parte.Da altro lato, la corte territoriale ha evidenziato l’assoluta irrilevanza delleistanze svolte da parte appellante [OSCURATO:PERSONA] in meritoall’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte alle procurerilasciate a favore dell’avv.Facchi ed ai conseguenti provvedimenti per laeventuale relativa sanatoria degli atti svolti nel giudizio di primo grado.I passaggi motivazionali della corte territoriale risultano chiaramenteesposti: il ricorrente si era costituito nel giudizio di primo grado con undiverso avvocato e dunque la sentenza emessa all’esito di quel giudizionon presentava alcun vizio. L’appello, in forza delle deduzioni dello stessoNumero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026ricorrente, era stato solo apparentemente da lui proposto, ma non gli erariferibile. In assenza di valido appello, dunque, la sentenza di primo gradoera divenuta definitiva. Nessun ulteriore atto di appello era statoevidentemente depositato dal medesimo soggetto per evitare il passaggioin giudicato della sentenza di primo grado.Pertanto, anche l’eventuale accertamento della falsità della sottoscrizionedelle procure rilasciate all’avv.Facchi nel corso del giudizio non avrebbepotuto in alcun modo incidere sull’esito del giudizio.Non può dunque ravvisarsi vizio di omessa pronuncia su alcuna delleistanze proposte dall’appellante oggi ricorrente, chiaramente esaminatedal giudice dell’impugnazione e decise.Tanto meno sussiste il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art.354c.p.c. atteso che la norma indica ipotesi tassative riferite all’omessapartecipazione al processo di coloro che ne sono necessariamente parte ealle quali non può certamente assimilarsi il caso in cui, come nella specie,la parte sia rimasta priva di difensore.Parte ricorrente, dunque, a fronte delle argomentazioni del giudice delgravame, inammissibilmente non propone alcuna specifica critica allestesse risolvendosi, pertanto, le censure svolte prive di attinenza aldecisum in un ‘non motivo’. E ciò perché l'esercizio del diritto diimpugnazione può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora imotivi con i quali è esplicato si traducano inuna critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsiin concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertantoconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche difetti di tali requisiti (Cass. n.15517/2020, Cass. n. 23708/2025,Cass. n. 9450/2024).Numero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026Infine, con il quarto motivo il ricorrente contesta la «violazione o falsaapplicazione degli artt. 83, 91, 92 e 94 c.p.c., nonché 156 ss. c.p.c.quanto alla posizione del legale che ha agito in base a procura inesistenteo falsa con riferimento alle spese (in relazione al disposto dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)».Si duole che la sentenza, da un lato, ‘non tiene conto della posizionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di agire quale difensore del sig.[OSCURATO:PERSONA] senza però essere munito dei poteri di rappresentanzaprocessuale, come accertato dalla Corte d’Appello di Brescia; da altro latoe contestualmente, omette di considerare il principio per cui il difensorenon munito di procura è responsabile dell’attività processuale posta inessere e può essere condannato al pagamento delle spese di lite.’ Ladoglianza comporterebbe che la causa andrebbe rimessa al Giudice delmerito, ‘affinché valuti la sussistenza dei presupposti per la condannadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese a favore del ricorrente’.Il motivo è infondato.La corte territoriale ha definito il giudizio compensando integralmente lespese tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c..Le spese del giudizio seguono i criteri di cui agli artt.91 e 92 c.p.c. conriguardo alle parti e non ai loro difensori.E se è pur vero che il difensore può essere condannato in proprio allarefusione delle spese di giudizio laddove abbia agito in assenza di validaprocura -assumendo in tal caso egli stesso la qualità di parte del giudizio-,tale condanna è relativa alla refusione delle spese nei confronti delle altreparti e non di quella apparentemente difesa (come invece richiesto dalricorrente).Nella specie, in ogni caso, le spese sono state integralmente compensatetra le parti e parte ricorrente non contesta tale capo decisionale.Numero registro generale 13426/2024Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 15896/2026Data pubblicazione 23/05/2026All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredei controricorrenti, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 6.000,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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