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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06521/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11603 / 20 1 5 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 31 -controricorrente - avverso la sentenza n. 435/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l’11 febbraio 2015 e notificata il 6 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il 15 maggio 2013 l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione maggiori redditi per l’anno 2008, a fini Iva ed imposte dirette, in conseguenza del rilievo di costi non deducibili perché riferiti ad operazioni inesistenti.

L’atto impositivo traeva origine da un’articolata attività di indagine relativa a tali società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di commercio all’ingrosso di elettrodomestici, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le quali acquistavano telefoni cellulari da operatori dell’UE in regime di esenzione Iva e li rivendevano sottocosto ad operatori nazionali senza procedere al versamento dell’imposta, così da costituire un creditofittizio.

La contribuente era elencata tra i clienti di [OSCURATO:PERSONA], società a carico della quale era stata appurata la sussistenza di una pluralità di elementi significativi dell’inidoneità all’esercizio dell’attività di impresa, quali la mancanza di una sede o di un deposito, la non disponibilità di automezzi, di un magazzino e delle relative scorte.

Le operazioni erano poi state ritenute inesistenti sulla base del mancato rinvenimento degli acquirenti finali della merce fornita alla contribuente dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] rk , e del fatto che le relative fatture non riportavano i numeri di serie dei telefonicellulari oggetto di vendita.

2. RAM impugnò l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano,che respinse il ricorso.

La sentenza di primo grado fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, adìta con gravame dalla società contribuente.

I giudici d’appello osservarono, in premessa, che l’acquirente può dedurre i costi di operazioni soggettivamente inesisten ti anche nel caso in cui abbia consapevolezza del carattere fraudolento dell’operazione; dal che fecero conseguire la deducibilità dei costi in questione, essendo emerso che RAM non era consapevole del fatto che l’operazione costituiva una cd.

“frode carosello”.

A tale ultimo riguardo rilevarono, richiamandosi all’intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico dell’amministratore della società, che nel settore dell’elettronica le operazioni commerciali avvengono con particolare rapidità e a distanza, rendendo difficile per le società acquirenti accorgersi del possibile carattere illecito dell’affare, ed in particolare del fatto che il loro interlocutore abbia la natura di “cartiera”.

3. La sentenza d’appello è impugnata dall’amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste la società intimata con controricorso.

Considerato che:

1. L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione degli artt. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 17, 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2697 cod. civ.L’Agenzia ricorrente osserva che l’atto impositivo è stato originato dal rilievo dell’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Critica, pertanto, la sentenza d’appello assumendo che essa sarebbe fondata su un’errata regola di giudizio in punto al contenuto dell’onere probatorio.

La CTR, infatti, aveva applicato la regola relativa al caso di operazioni soggettivamente inesistenti; per la fattispecie qui in esame, invece, la co ntribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell’effettività delle operazioni, e non appena della propria buona fede, peraltro accertata dai giudici d’appello sulla base di considerazioni generali e non con riferimento al caso concreto.

2. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società controricorrente.

2.1. Quest’ultima ha anzitutto sostenuto che le questioni evidenziate dall’Ufficio riguarderebbero accertamenti di fatto, non consentitiin questa sede.

L’eccezione è infondata, poiché la censura ha invece ad oggetto l’applicazione di una regola probatoria ( riferita alla disposizione codicistica evocata) in relazione ai rilievi operati dall’Amministrazione con l’atto impositivo ; q uest’ultimo , pertanto , costituisce il mero presupposto, e non l’oggetto, dell’indagine sulla sussistenza del vizio denunziato.

2.2. Con una seconda eccezione l’intimatasostiene che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando in atti gli elementi, o il richiamo ai documenti, su cui esso si fonda.

Anche tale eccezione è infondata, poiché la ricorrente richiama i passaggi dell’atto impositivo posti a sostegno dei propri assunti, riportandoli espressamente alle pagine 2 e 3 dell’atto introduttivo.2.3.

La terza eccezione, che si fonda sulla mancata formulazione di un “momento di sintesi” della censura, evoca un requisito prescrittoda disposizione – l’art. 366 - bis cod. proc. civ. – non più in vigore per effetto della sua intervenuta abrogazione a norma dell’art. 47 della l. 18 giugno 2009, n. 69.

2.4. Infine, la contribuente assume che il ricorso sarebbe inammissibile perché la CTR ha deciso in modo conforme ad orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi che suggeriscano di modificarlo; ma tale assunto è immeritevole di àdito, poiché la contestazione ha ad oggetto non già l’interpretazione giurisprudenziale cui i giudici d’appello hanno mostrato di aderire, bensì la sua pertinenza alla presente vicenda.

3. Ciò posto, la censura è fondata.

Al di là, infatti, dei riferimenti terminologici operati dalla controricorrente con riguardo ad un passaggio dell’avviso di accertamento (pag. 3) nel quale è contenuto l’impiego della locuzione “ fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti”, il nucleo del rilievo operato dall’Ufficio è racchiuso nell’indicazione della riscontrata impossibilità di «rilevare i clienti destinatari finali della merce acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. […] in quanto sulle fatture di acquisto e sulle successive fatture di vendita è riportata unicamente ladescrizione del bene concernente la marca e il modello di telefonino, non riportando il numero seriale dello stesso» (pag. 2 ricorso introduttivo).

Una tale indicazione appare chiaramente significativa del rilievo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: la condotta contestata alla contribuenteè infatti connessa all’impiego di fatture che documentano un trasferimento di merce in realtà mai realizzatosi, e non certo l’interposizione fittizia di altri soggetti all’interno della catena distributiva della merce.

Pertanto, ha errato la CTR nel fare applicazione di una regola probatoria riferita a fattispecie non pertinente –e segnatamente alle operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione alle quali l’Amministrazione ha l’onere di provare la consapevolezza del contribuente (v.

Cass. n. 24471/2022) –anziché a quella oggetto di rilievo, nel cui ambito, come rilevato in ricorso, l’Amministrazione è invece tenuta a dimostrare che l'operazione in fattura non è mai stata effettuata, ma il contribuente deve dimostrarne l'effettiva esistenza con una prova che vada oltre la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento (v.

Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 21733/2021; Cass. n. 9363/2015; Cass. n. 27718/2013).

4. La fondatezza dell ’unico mezzo articolato comporta l’accoglimento del ricorso .

La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo per il riesame e la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11603 / 20 1 5 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 31 -controricorrente - avverso la sentenza n. 435/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l’11 febbraio 2015 e notificata il 6 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 15 maggio 2013 l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione maggiori redditi per l’anno 2008, a fini Iva ed imposte dirette, in conseguenza del rilievo di costi non deducibili perché riferiti ad operazioni inesistenti. L’atto impositivo traeva origine da un’articolata attività di indagine relativa a tali società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di commercio all’ingrosso di elettrodomestici, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le quali acquistavano telefoni cellulari da operatori dell’UE in regime di esenzione Iva e li rivendevano sottocosto ad operatori nazionali senza procedere al versamento dell’imposta, così da costituire un creditofittizio. La contribuente era elencata tra i clienti di [OSCURATO:PERSONA], società a carico della quale era stata appurata la sussistenza di una pluralità di elementi significativi dell’inidoneità all’esercizio dell’attività di impresa, quali la mancanza di una sede o di un deposito, la non disponibilità di automezzi, di un magazzino e delle relative scorte. Le operazioni erano poi state ritenute inesistenti sulla base del mancato rinvenimento degli acquirenti finali della merce fornita alla contribuente dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] rk , e del fatto che le relative fatture non riportavano i numeri di serie dei telefonicellulari oggetto di vendita. 2. RAM impugnò l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano,che respinse il ricorso. La sentenza di primo grado fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, adìta con gravame dalla società contribuente. I giudici d’appello osservarono, in premessa, che l’acquirente può dedurre i costi di operazioni soggettivamente inesisten ti anche nel caso in cui abbia consapevolezza del carattere fraudolento dell’operazione; dal che fecero conseguire la deducibilità dei costi in questione, essendo emerso che RAM non era consapevole del fatto che l’operazione costituiva una cd. “frode carosello”. A tale ultimo riguardo rilevarono, richiamandosi all’intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico dell’amministratore della società, che nel settore dell’elettronica le operazioni commerciali avvengono con particolare rapidità e a distanza, rendendo difficile per le società acquirenti accorgersi del possibile carattere illecito dell’affare, ed in particolare del fatto che il loro interlocutore abbia la natura di “cartiera”. 3. La sentenza d’appello è impugnata dall’amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la società intimata con controricorso. Considerato che: 1. L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione degli artt. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 17, 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2697 cod. civ.L’Agenzia ricorrente osserva che l’atto impositivo è stato originato dal rilievo dell’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Critica, pertanto, la sentenza d’appello assumendo che essa sarebbe fondata su un’errata regola di giudizio in punto al contenuto dell’onere probatorio. La CTR, infatti, aveva applicato la regola relativa al caso di operazioni soggettivamente inesistenti; per la fattispecie qui in esame, invece, la co ntribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell’effettività delle operazioni, e non appena della propria buona fede, peraltro accertata dai giudici d’appello sulla base di considerazioni generali e non con riferimento al caso concreto. 2. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società controricorrente. 2.1. Quest’ultima ha anzitutto sostenuto che le questioni evidenziate dall’Ufficio riguarderebbero accertamenti di fatto, non consentitiin questa sede. L’eccezione è infondata, poiché la censura ha invece ad oggetto l’applicazione di una regola probatoria ( riferita alla disposizione codicistica evocata) in relazione ai rilievi operati dall’Amministrazione con l’atto impositivo ; q uest’ultimo , pertanto , costituisce il mero presupposto, e non l’oggetto, dell’indagine sulla sussistenza del vizio denunziato. 2.2. Con una seconda eccezione l’intimatasostiene che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando in atti gli elementi, o il richiamo ai documenti, su cui esso si fonda. Anche tale eccezione è infondata, poiché la ricorrente richiama i passaggi dell’atto impositivo posti a sostegno dei propri assunti, riportandoli espressamente alle pagine 2 e 3 dell’atto introduttivo.2.3. La terza eccezione, che si fonda sulla mancata formulazione di un “momento di sintesi” della censura, evoca un requisito prescrittoda disposizione – l’art. 366 - bis cod. proc. civ. – non più in vigore per effetto della sua intervenuta abrogazione a norma dell’art. 47 della l. 18 giugno 2009, n. 69. 2.4. Infine, la contribuente assume che il ricorso sarebbe inammissibile perché la CTR ha deciso in modo conforme ad orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi che suggeriscano di modificarlo; ma tale assunto è immeritevole di àdito, poiché la contestazione ha ad oggetto non già l’interpretazione giurisprudenziale cui i giudici d’appello hanno mostrato di aderire, bensì la sua pertinenza alla presente vicenda. 3. Ciò posto, la censura è fondata. Al di là, infatti, dei riferimenti terminologici operati dalla controricorrente con riguardo ad un passaggio dell’avviso di accertamento (pag. 3) nel quale è contenuto l’impiego della locuzione “ fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti”, il nucleo del rilievo operato dall’Ufficio è racchiuso nell’indicazione della riscontrata impossibilità di «rilevare i clienti destinatari finali della merce acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. […] in quanto sulle fatture di acquisto e sulle successive fatture di vendita è riportata unicamente ladescrizione del bene concernente la marca e il modello di telefonino, non riportando il numero seriale dello stesso» (pag. 2 ricorso introduttivo). Una tale indicazione appare chiaramente significativa del rilievo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: la condotta contestata alla contribuenteè infatti connessa all’impiego di fatture che documentano un trasferimento di merce in realtà mai realizzatosi, e non certo l’interposizione fittizia di altri soggetti all’interno della catena distributiva della merce. Pertanto, ha errato la CTR nel fare applicazione di una regola probatoria riferita a fattispecie non pertinente –e segnatamente alle operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione alle quali l’Amministrazione ha l’onere di provare la consapevolezza del contribuente (v. Cass. n. 24471/2022) –anziché a quella oggetto di rilievo, nel cui ambito, come rilevato in ricorso, l’Amministrazione è invece tenuta a dimostrare che l'operazione in fattura non è mai stata effettuata, ma il contribuente deve dimostrarne l'effettiva esistenza con una prova che vada oltre la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento (v. Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 21733/2021; Cass. n. 9363/2015; Cass. n. 27718/2013). 4. La fondatezza dell ’unico mezzo articolato comporta l’accoglimento del ricorso . La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo per il riesame e la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
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