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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 04511/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17932-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 362/2019 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente a tempo determinato della Provincia di Nuoro nel periodo 2009-2010, attribuendole di avere indebitamente percepito proventi da talune attività libero professionali, non autorizzate, svolte in costanza del rapporto di impiego e chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni, pari ai compensi indebitamente percepiti aliunde e non riversati all'amministrazione;

2. la locale sezione regionale della Corte dei conti ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, in accoglimento della relativa eccezione preliminarmente formulata dalla convenuta; Ric. 2020 n. 17932 sez.

SU - ud. 09-11-2021 -2-

3. la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza n. 362 del 2019, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, rinviando alla sezione regionale per la Sardegna per la decisione nel merito;

4. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di unico articolato motivo;

5. la Procura generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso;

6. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve osservarsi che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, ritualmente notificato alla controricorrente e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore;

2. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia;

3. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l'articolo 391, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce al giudice dichiarante l'estinzione la facoltà e non l'obbligo di condannare alle spese;

4. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; Ric. 2020 n. 17932 sez.

SU - ud. 09-11-2021 -3- P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] z LIWOGITATO thi CANCTLLERIA °991' ......

N [OSCURATO:PERSONA] (.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17932-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 362/2019 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente a tempo determinato della Provincia di Nuoro nel periodo 2009-2010, attribuendole di avere indebitamente percepito proventi da talune attività libero professionali, non autorizzate, svolte in costanza del rapporto di impiego e chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni, pari ai compensi indebitamente percepiti aliunde e non riversati all'amministrazione; 2. la locale sezione regionale della Corte dei conti ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, in accoglimento della relativa eccezione preliminarmente formulata dalla convenuta; Ric. 2020 n. 17932 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- 3. la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza n. 362 del 2019, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, rinviando alla sezione regionale per la Sardegna per la decisione nel merito; 4. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di unico articolato motivo; 5. la Procura generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso; 6. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve osservarsi che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, ritualmente notificato alla controricorrente e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore; 2. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia; 3. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l'articolo 391, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce al giudice dichiarante l'estinzione la facoltà e non l'obbligo di condannare alle spese; 4. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; Ric. 2020 n. 17932 sez. SU - ud. 09-11-2021 -3- P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] z LIWOGITATO thi CANCTLLERIA °991' ...... N [OSCURATO:PERSONA] (.
Sentenza Cassazione n. 04511/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris