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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 25795/2026

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a, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/02/2026 del Tribunale di Cassinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cassino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ascrittole, perché il fatto noncostituisce reato, valorizzando in favore dell’imputata (che mal comprende lalingua italiana) il difetto di una compiuta prova del dolo di illecita occupazione,alla luce di quanto emerso nell’istruttoria in merito al suo «acquisto», per unamodica cifra, dell’appartamento Ater, trovato privo di serratura e di arredi alsopralluogo degli operanti.2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione – ai sensi degli artt. 550,comma 1, 593, comma 2, e 608, comma 1, cod. proc. pen. – la Procuragenerale presso la Corte di appello di Roma, formulando un unico motivo diimpugnazione, con cui lamenta la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione, discendente da valutazioni perplesse quanto alla ricostruzione infatto e logicamente incongrue per quel che concerne la possibilità di ottenerelegittimamente la disponibilità di un immobile avente porta di accessomanomessa.3.

Il ricorso è inammissibile.L’Ufficio ricorrente, sotto l’abito del vizio di motivazione, sollecita in effetti,in particolare per quel che concerne le dinamiche del foro interno dell’imputata,un’impossibile diversa ponderazione del materiale istruttorio (già, comunque, diper sé complessivamente inidoneo, anche in relazione all’oggettività del fatto,come rilevato dalla Procura generale in sede, a fondare ritualmenteun’affermazione di responsabilità).Invero, sono inammissibili nel giudizio di cassazione tutte le doglianze checontestano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle cheprospettano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).3.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/02/2026 del Tribunale di Cassinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cassino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ascrittole, perché il fatto noncostituisce reato, valorizzando in favore dell’imputata (che mal comprende lalingua italiana) il difetto di una compiuta prova del dolo di illecita occupazione,alla luce di quanto emerso nell’istruttoria in merito al suo «acquisto», per unamodica cifra, dell’appartamento Ater, trovato privo di serratura e di arredi alsopralluogo degli operanti.2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione – ai sensi degli artt. 550,comma 1, 593, comma 2, e 608, comma 1, cod. proc. pen. – la Procuragenerale presso la Corte di appello di Roma, formulando un unico motivo diimpugnazione, con cui lamenta la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione, discendente da valutazioni perplesse quanto alla ricostruzione infatto e logicamente incongrue per quel che concerne la possibilità di ottenerelegittimamente la disponibilità di un immobile avente porta di accessomanomessa.3. Il ricorso è inammissibile.L’Ufficio ricorrente, sotto l’abito del vizio di motivazione, sollecita in effetti,in particolare per quel che concerne le dinamiche del foro interno dell’imputata,un’impossibile diversa ponderazione del materiale istruttorio (già, comunque, diper sé complessivamente inidoneo, anche in relazione all’oggettività del fatto,come rilevato dalla Procura generale in sede, a fondare ritualmenteun’affermazione di responsabilità).Invero, sono inammissibili nel giudizio di cassazione tutte le doglianze checontestano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle cheprospettano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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