CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 15885/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Bertolini,che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Palermo, in parziale ri-forma del decreto in data 13/6/2025 del locale Tribunale, ha ridotto a due anni esei mesi la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pub-blica sicurezza applicata a [OSCURATO:PERSONA].2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il difensore denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 14, c. 2ter d.lgs. 159/2011 con riguardo al riconoscimento, da parte del provvedimentoimpugnato, dell’attualità della pericolosità sociale. La Corte d’Appello ha infatti de-dotto tale elemento dalla condanna definitiva per il reato di associazione mafiosa,dal ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] in seno ad essa, dal suo ritorno nel contesto territo-riale di provenienza dopo l’espiazione della pena, dall’assenza di segni di dissocia-zione e dall’attuale, oggettiva persistenza dell’organizzazione criminale “[OSCURATO:PERSONA]”. Tuttavia, il decreto impugnato ha omesso di valorizzare il lungo periodo didetenzione patito dal [OSCURATO:PERSONA] e il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianzadell’Aquila aveva revocato la misura di sicurezza delle libertà vigilata proprio peril venir meno del requisito della pericolosità sociale; inoltre, nel decreto oggetto diimpugnazione si è attribuito un peso decisivo all’assenza di collaborazione sull’er-roneo presupposto che questo consenta di presumere la persistenza dell’apparte-nenza all’associazione mafiosa, ignorando la giurisprudenza di legittimità e costi-tuzionale che impone l’ineludibilità di un concreto accertamento sull’attualità dellapericolosità sociale.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.La Corte d’Appello, per giungere ad affermare la persistenza della perico-losità sociale, si è dettagliatamente soffermata sul rilevante livello qualitativo delcontributo del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa, deducendolo da una nutrita seriedi elementi: la partecipazione a numerosi episodi estorsivi e la notevole esperienzaacquisita dal ricorrente in tale settore criminale; l’assistenza materiale fornita adun mafioso latitante; la sistematica presenza alle riunioni del clan di PalazzoAdriano, nel corso delle quali si pianificavano le attività di estorsione e si discutevadell’amministrazione della cassa comune; il ruolo di uomo di fiducia di Di MarcoAntonino e di “snodo” nei rapporti fra questi e le vittime delle estorsioni; la fun-zione di mediatore svolta in occasione di incontri con le famiglie mafiose dei terri-tori circostanti; il ritorno nel territorio di provenienza dopo l’espiazione della pena;la mancata ammissione di responsabilità per il reato associativo; la condanna perquest’ultimo reato e per vari reati-fine ad una pena complessiva di oltre undicianni di reclusione. Valorizzando tali molteplici e specifici elementi, dunque, la Corted’Appello, al pari del Tribunale che aveva emesso la misura di prevenzione, ne hatratto la conclusione, a sua volta fondata sulla motivazione della sentenza defini-tiva di condanna, che il [OSCURATO:PERSONA] è tutt’ora stabilmente inserito nel clan mafioso inquestione con un ruolo di livello tutt’altro che secondario e che tale circostanzaassume importanza decisiva ai fini del giudizio di persistente pericolosità sociale,anche tenuto conto della totale (e non contestata) assenza di collaborazione conle autorità e, in particolare, di concreti segnali di dissociazione dal contesto crimi-nale di riferimento (al quale anzi, a dispetto della condanna prima citata, il ricor-rente ha sempre negato di appartenere). A fronte di tale ricco e articolato quadroindiziario, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto che non assumessero alcuna ef-fettiva valenza né la pur significativa durata della detenzione carceraria né l’avve-nuta revoca della libertà vigilata da parte del Magistrato di Sorveglianzadell’Aquila, anche tenuto conto dell’oggettiva eterogeneità di struttura, finalità epresupposti che separa la categoria delle misure di sicurezza da quella delle misuredi prevenzione.Si noti che il ricorrente non prende posizione sulle argomentazioni dellaCorte d’Appello se non in modo parziale e generico, omettendo in particolare di“attaccare” o anche solo di citare la maggior parte delle convergenti e puntualicircostanze di fatto prima richiamate. Stando così le cose, non è ravvisabile nelprovvedimento impugnato alcuna violazione di legge, neanche sub specie di viziodi motivazione. Quest’ultima censura, che a ben vedere è l’unica fatta valere dalricorrente, rileva in questa sede, come è noto, solo nei limiti in cui ricorra un casodi motivazione tout court assente ovvero puramente apparente; ma, per le ragionisopra indicate, di tutto questo non vi è traccia nel decreto impugnato, che appareanzi sorretto da un apparato argomentativo razionale, organico e, si ripete, so-stanzialmente non intaccato dai motivi di ricorso.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]