Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 1969

Cassazione n. 07373/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il 12/12/1969 avverso l'ordinanza del 08/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le concloni del PG Ritenuto in fatto

1. La Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna.

Ha escluso la sussistenza tra il delitto associativo e i delitti di armi e di omicidio non riscontrando un unico rapporto di interdipendenza funzionale in vista del conseguimento di un medesimo fine.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di assise di appello ha escluso la ricorrenza della continuazione tra il delitto di detenzione illegale di una pistola con il reato di partecipazione associativa senza adeguata motivazione.

Quanto poi all'esclusione del vincolo di continuazione tra i delitti di detenzione e porto illegali di arma da fuoco nell'ambito della manifestazione svoltasi lungo la SS Appia per protesta alla realizzazione di una discarica di rifiuti in [OSCURATO:PERSONA] di Montesarchio e il delitto di partecipazione associativa, la Corte di assise di appello ha fatto ricorso ad argomentazioni pretestuose e illogiche, anche in riferimento alla asserita mancanza di collegamento temporale tra i fatti in questione.

Del pari illogiche sono le argomentazioni svolte per negare la continuazione tra il fatto associativo e gli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e Piscitelli.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore ha proposto motivi nuovi con cui ha arricchito le argomentazioni a sostegno delle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorso non prospetta, al di là di reiterate formule, vizi del provvedimento censurabili in sede di legittimità, ma si impegna nel tentativo di sostituire alla ricostruzione del Giudice proprie e autonome valutazioni di merito fondate su una diversa lettura degli stessi elementi, pretendendo di elevare a prova del vincolo di continuazione quel che sono alcuni degli indici orientativi della ricerca del giudice dei dati di fatto da cui trarre l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.5`fl

3. La Corte di assise di appello ha reso una motivazione logica e adeguata, ha mostrato di aver preso in esame i singoli episodi e ha spiegato le ragioni che non consentono di ravvisare un unico disegno criminoso.

Nelle argomentazioni spese dal Tribunale non si coglie alcun vizio censurabile in sede di legittimità, che peraltro non è stato neanche seriamente prospettato con il ricorso.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il 12/12/1969 avverso l'ordinanza del 08/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le concloni del PG Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna. Ha escluso la sussistenza tra il delitto associativo e i delitti di armi e di omicidio non riscontrando un unico rapporto di interdipendenza funzionale in vista del conseguimento di un medesimo fine. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha escluso la ricorrenza della continuazione tra il delitto di detenzione illegale di una pistola con il reato di partecipazione associativa senza adeguata motivazione. Quanto poi all'esclusione del vincolo di continuazione tra i delitti di detenzione e porto illegali di arma da fuoco nell'ambito della manifestazione svoltasi lungo la SS Appia per protesta alla realizzazione di una discarica di rifiuti in [OSCURATO:PERSONA] di Montesarchio e il delitto di partecipazione associativa, la Corte di assise di appello ha fatto ricorso ad argomentazioni pretestuose e illogiche, anche in riferimento alla asserita mancanza di collegamento temporale tra i fatti in questione. Del pari illogiche sono le argomentazioni svolte per negare la continuazione tra il fatto associativo e gli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e Piscitelli. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha proposto motivi nuovi con cui ha arricchito le argomentazioni a sostegno delle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorso non prospetta, al di là di reiterate formule, vizi del provvedimento censurabili in sede di legittimità, ma si impegna nel tentativo di sostituire alla ricostruzione del Giudice proprie e autonome valutazioni di merito fondate su una diversa lettura degli stessi elementi, pretendendo di elevare a prova del vincolo di continuazione quel che sono alcuni degli indici orientativi della ricerca del giudice dei dati di fatto da cui trarre l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.5`fl 3. La Corte di assise di appello ha reso una motivazione logica e adeguata, ha mostrato di aver preso in esame i singoli episodi e ha spiegato le ragioni che non consentono di ravvisare un unico disegno criminoso. Nelle argomentazioni spese dal Tribunale non si coglie alcun vizio censurabile in sede di legittimità, che peraltro non è stato neanche seriamente prospettato con il ricorso. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ge
Sentenza Cassazione n. 07373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris