CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena superiore ai minimi edittali di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato. La torte territoriale ha confermato la misura della pena inflitta dal giudice di primo grado, ritenuta congrua, di anni quattro di reclusione e C 20.000 di multa, muovendo dalla pena base di anni otto di reclusione e C 35.000 di multa, con uno scostamento minimo dal minimo edittale di anni sei d;reclusione, giustificato dalla gravità del fatto e delle modalità dell'azione come ben descritto a pag. 2 della motivazione, in un contesto nel quale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01). In ogni caso, la corte territoriale ha assolto all'obbligo di motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, giustificando con motivazione congrua e non illogica, il minimo scostamento dalla pena minima di anni sei e ben al di sotto della pena mediana (di anni tredici calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo come indicato da Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M