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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1993

Cassazione n. 38471/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il 19/04/1993 avverso la sentenza del 10/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata concessione dell'istituto della sostituzione della pena detentiva breve con quella del lavoro di pubblica utilità è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la condotta aggressiva dell'imputato, l'abuso di sostanze alcoliche, la violenza esercitata verso un prossimo congiunto nonché il mancato effetto deterrente della precedente condanna per rapina) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il C sigl re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il 19/04/1993 avverso la sentenza del 10/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata concessione dell'istituto della sostituzione della pena detentiva breve con quella del lavoro di pubblica utilità è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la condotta aggressiva dell'imputato, l'abuso di sostanze alcoliche, la violenza esercitata verso un prossimo congiunto nonché il mancato effetto deterrente della precedente condanna per rapina) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il C sigl re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38471/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris