Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 609/2026
ECLI:EU:C:2026:146
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0458_RES
Causa C‑458/24 [Daraa] (
i
)
DO
contro
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2026
«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 609/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 29 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo – Direttiva (UE) 2013/32 – Articolo 33 – Domande irricevibili»
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Termine previsto per effettuare il trasferimento del richiedente la protezione internazionale – Conseguenza dell’inosservanza di tale termine – Trasferimento della competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale allo Stato membro richiedente – Cause del mancato rispetto del termine imputabile allo Stato o alla persona interessata – Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 29, §§ 1 e 2)
(v. punti 45‑47, 49‑61)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Sospensione unilaterale da parte dello Stato membro inizialmente designato come competente – Assenza di carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante – Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente – Obbligo per tale Stato di esaminare i criteri di determinazione dello Stato membro competente e di divenire esso stesso competente – Assenza – Persone destinatarie di una decisione di trasferimento – Mancato rispetto del termine di trasferimento – Competenza per l’esame trasmessa ipso iure allo Stato membro richiedente – Mancato rispetto causato dalla sospensione unilaterale – Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 3, § 2, commi 2 e 3, e 29, §§ 1 e 2)
(v. punto 66, dispositivo 1)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Domanda che può essere considerata irricevibile dagli Stati membri – Motivo – Altro Stato membro competente per l’esame e che ha accettato una richiesta di presa o di ripresa in carico del richiedente – Inammissibilità – Decisione di trasferimento e di non esame in forza del regolamento n. 604/2013 – Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 33, § 1)
(v. punto 73, dispositivo 3)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte interpreta il regolamento n. 604/2013 (
1
) nonché la direttiva 2013/32 (
2
) al fine di precisare le competenze relative all’esame delle domande di protezione internazionale in una situazione di sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa in carico dei richiedenti interessati.
Do, cittadino siriano, è entrato in [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 2023 e ha ivi presentato una domanda di asilo il 26 aprile dello stesso anno. Tuttavia, la Repubblica italiana è stata identificata come lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda.
[OSCURATO:PERSONA] für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, [OSCURATO:PERSONA]) ha inviato una richiesta alla Repubblica italiana ai fini della presa in carico di DO, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Conformemente all’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento Dublino III, esso ha quindi considerato la domanda accolta e ha deciso, il 18 luglio 2023, di respingere la domanda di asilo di DO in quanto irricevibile.
Il 27 luglio 2023 DO ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio.
Tale giudice osserva che da due circolari diffuse dalle autorità italiane nel dicembre 2022 risulta che, in via provvisoria e salvo eccezioni, la Repubblica italiana non accetterebbe più trasferimenti di richiedenti protezione internazionale verso l’Italia in applicazione del regolamento Dublino III. Essa rifiuterebbe quindi qualsiasi presa in carico dei richiedenti che rientrino nella sua competenza in forza di detto regolamento.
In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali volte sostanzialmente a chiarire se, da un lato, nella situazione particolare in cui uno Stato membro designato come competente abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale, la competenza per l’esame di una domanda sia trasferita allo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente. Dall’altro lato, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare se la direttiva 2013/32 consenta di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto irricevibile per il motivo che lo Stato membro competente non è disposto a prendere o a riprendere in carico un richiedente protezione internazionale.
Giudizio della Corte
In primo luogo, per quanto riguarda la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale, la Corte ricorda innanzitutto che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente può diventare esso stesso competente per tale esame. Ciò avviene nel caso in cui sia impossibile per quest’ultimo, a causa di «carenze sistemiche» nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che comportino «un rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea]», trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente e qualora esso constati, dopo aver proseguito l’esame dei criteri di cui al capo III del regolamento Dublino III, di non poter trasferire il richiedente verso uno Stato membro designato sulla base di tali criteri o verso il primo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.
Orbene, la Corte ha già dichiarato che una sospensione unilaterale delle prese e delle riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale, come quella di cui trattasi nella fattispecie, non è idonea, di per sé, a giustificare la constatazione di una tale carenza sistemica che comporti un rischio di trattamento inumano o degradante.
In un caso del genere, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non deve né proseguire l’esame dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento né divenire esso stesso lo Stato membro competente in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, di questo stesso regolamento.
Non si può quindi ritenere che esista una condizione di applicazione non scritta dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III, secondo la quale lo Stato membro competente dovrebbe essere disposto a prendere o a riprendere in carico i richiedenti protezione internazionale.
Sempre, poi, nella situazione di una sospensione unilaterale delle prese e delle riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale da parte di uno Stato membro, la Corte esamina il rischio, evocato dal giudice del rinvio, che il richiedente protezione internazionale interessato possa vedere indebitamente ostacolato il suo accesso al procedimento di protezione internazionale e che, in definitiva, nessuno Stato membro esamini la sua domanda.
In proposito, essa ricorda che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III prevede un trasferimento ipso iure della competenza allo Stato membro richiedente, senza subordinare tale trasferimento a una qualsivoglia reazione dello Stato membro competente, qualora il trasferimento del richiedente in questione verso quest’ultimo Stato membro non avvenga entro il termine di trasferimento, che è, in linea di principio, di sei mesi. Detta disposizione è formulata in termini generici, senza alcuna limitazione del trasferimento di responsabilità a casi specifici. Pertanto, tale trasferimento di responsabilità avviene indipendentemente dalle cause della mancata esecuzione del trasferimento entro il termine previsto e dal fatto che la mancata esecuzione sia imputabile allo Stato membro richiedente, allo Stato membro competente o alla persona interessata. Esso ha quindi luogo anche quando il trasferimento dell’interessato non abbia potuto concludersi entro il termine di trasferimento previsto a causa della sospensione unilaterale delle prese e delle riprese in carico da parte dello Stato membro designato come competente in forza dei criteri di cui al capo III del regolamento Dublino III.
Gli obiettivi perseguiti dal regolamento Dublino III confermano tale interpretazione. In proposito, la Corte rileva che, tenuto conto degli obiettivi di rapidità nella determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e di garanzia di un accesso effettivo alle procedure di concessione di tale protezione, è importante che le domande di protezione internazionale siano, se del caso, esaminate da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in forza dei criteri di cui al capo III del regolamento Dublino III, in caso di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente entro il termine di trasferimento previsto.
Al riguardo, la Corte riconosce che tale interpretazione consente allo Stato membro competente di sottrarsi, alla scadenza del termine di trasferimento e per il semplice fatto di una sospensione unilaterale delle procedure di presa e di ripresa in carico dei richiedenti asilo, alle responsabilità ad esso incombenti in forza del regolamento Dublino III. Tuttavia, essa sottolinea che, anche in tal caso, spetta allo Stato membro richiedente e allo Stato membro competente consultarsi e cooperare al fine di giungere a un trasferimento prima della scadenza del termine di trasferimento. Inoltre, la competenza di quest’ultimo Stato membro resta piena e completa durante tale termine, cosicché, durante quest’ultimo, il sistema dei criteri di determinazione della responsabilità istituito dal regolamento Dublino III è mantenuto.
Il trasferimento di pieno diritto della competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale in caso di mancata esecuzione del trasferimento della persona interessata entro tale termine è, in definitiva, l’unico modo per garantire a tale persona un accesso effettivo alla procedura di asilo.
Infine, uno Stato membro non può giustificare l’inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione con l’inadempimento da parte di altri Stati membri dei loro obblighi. Il rimedio contro un’eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro inizialmente designato come competente risiede nella possibilità, per la Commissione europea nonché per qualsiasi altro Stato membro, di proporre un ricorso per inadempimento contro tale Stato membro.
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se una domanda di protezione internazionale possa essere respinta in quanto irricevibile per il motivo che lo Stato membro competente non è disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale, la Corte constata che l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 elenca in modo esaustivo le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare irricevibile una domanda di protezione internazionale. Di conseguenza, e tenuto conto del carattere derogatorio dei motivi di irricevibilità di tale elenco, detta disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo e non può quindi essere applicata a una situazione che non corrisponde alla sua formulazione.
Orbene, l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 distingue chiaramente i casi in cui una domanda di protezione internazionale non è esaminata in applicazione del regolamento Dublino III dai casi in cui una siffatta domanda può essere respinta in quanto irricevibile per uno dei motivi tassativamente elencati all’articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva.
Di conseguenza, la Corte afferma che l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 non consente di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto irricevibile per il motivo che lo Stato membro competente non è disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
1
) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (
GU 2013, L 180, pag. 31
; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).
(
2
) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 60
).