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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12596/2026

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te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A Dorotea, CarusiRosario, [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1092/2020 depositata il23/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] agiva giudizialmente contro il CondominioComplesso Carlino, per richiedeva il rimborso della somma di € 3.863,20,quale spesa sostenuta per la necessaria ed indifferibile manutenzione dellarampa di scale di accesso all’immobile, a fronte dell’inerzia del condominio.2.

Il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 36 del 2014,rigettando la richiesta di CTU formulata dal condominio, accoglieva ladomanda attorea e condannava il medesimo condominio allacorresponsione all’attrice dell’importo chiesto in citazione, nonché alpagamento delle spese di giudizio.3.

Proponeva appello il condominio [OSCURATO:PERSONA], lamentandol’insussistenza dei presupposti per l’urgenza dei lavori eseguiti, comunquel’erroneità dell’importo e dolendosi del mancato espletamento della CTU, dicui si insisteva per l’ammissione in appello.4.

Espletata la richiesta CTU e nominati dalle parti i propri CTP, iltribunale di Cosenza, con sentenza del 23.06.2020 n. 1092/2020, accertaval’indifferibilità dell’intervento manutentivo effettuato da Maria GiulianaPrestia, ma, riportandosi, alle valutazioni della CTU, accoglievaparzialmente l’originaria domanda, ritenendo rimborsabile solo l’importo,parametrato al valore dell’opera, di € 1.915,23.

In relazione al governo dellespese, ritenendo sussistente tra le parti una situazione di parziale reciprocasoccombenza, le compensava in toto, per entrambi i gradi di giudizio,ponendo, in solido, a carico di entrambe le parti, le spese di CTU.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scortadi quattro motivi.6.

Si costituiva il condominio [OSCURATO:PERSONA], mentre rimanevanointimati i condomini [OSCURATO:PERSONA], Natale e [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].7.

Fissata la trattazione in camera di consiglio, entrambe le particostituite depositavano memorie.Numero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsaapplicazione, ex articolo 360 comma 1, n. 4, c.p.c. degli artt. 115 e 62c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento.2.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione exart. 360, comma 1, numero 4, c.p.c., degli artt. 132 e 156 c.p.c. e 111 Cost.3.

Mediante il terzo motivo, il ricorrente si duole dell'omesso esamecirca un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione delle parti, exarticolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.3.

I tre motivi possono analizzarsi congiuntamente, in quanto, sottodiverse angolazioni, si deduce che la decisione del tribunale di Cosenza,fondandosi sulle conclusioni della CTU, in atti, poggerebbe su unainformazione probatoria errata, non avendo, scientemente, la consulenzatenuto conto di una parte delle lavorazioni comprese in una delle due fatturealla base della domanda giudiziale ed in particolare nella n. 10 del31.10.2010, di € 3300,00, così erroneamente riducendo l’importorimborsabile.4.

Tutti e tre i motivi sono infondati.La domanda oggetto giudizio rientra nell’ipotesi di cui all’art. 1134 c.c.,in relazione al quale il condomino che, in mancanza di autorizzazionedell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese diconservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostril’urgenza.Dunque, al condomino gestore spetta dimostrare non solo che le opere,fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi odalla cosa comune, ma anche che esse dovevano essere eseguite senzaritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore ogli altri condomini, intendendo la legge trattare nel condominio con maggiorrigore (rispetto alla comunione ordinaria) la possibilità che il singolo possainterferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà (Cass.Numero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/202627196/2021; Cass. 29336 del 2023 in motivazione, Cass. n. 16351 del17/06/2025).La valutazione rigorosa dell’urgenza ed indifferibilità delle spese diconservazione rappresenta un accertamento di fatto che compete al giudicedi merito.Nel caso in esame, il giudice, esaminata la CTU e la documentazione(anche fotografica) già allegata in atti dalle parti, ha ritenuto che lelavorazioni necessarie per il ripristino della scala di accesso al corpo “A” delfabbricato fossero necessarie ed urgenti, tenuto conto dello stato di degradodel rivestimento dei gradini già divelti dal massetto sottostante e della nonconformità agli standard di sicurezza, anche a tutela dell’incolumità deicondomini.5.

Nel contempo, il giudice, come affermato dallo stesso ricorrente, hasottolineato di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio, il quale,fornendo risposta ai rilievi contenuti nelle depositate CTP, ha chiarito di nonaver valutato le ulteriori lavorazioni ivi indicate, in carenza di riscontrodocumentale delle stesse nel fascicolo di causa, non figurando esse né nelladescrizione delle lavorazioni indicate nelle fatture, né nelle dichiarazionidello stesso CTP nel corso del sopralluogo effettuato.A fronte di ciò, il ricorrente si duole della mancata valutazione, ad operadel giudice, dell’importo riportato nella fattura del 31.01.2010, facenteprova delle opere sottese, basandosi invece sulle conclusioni del CTU.Orbene, la doglianza non integra assolutamente il travisamento dellalettura (prospettata da una delle parti) di un fatto probatorio controverso(Cass. Sez.

U. 5792 del 5.03.2024); piuttosto, il ricorrente richiede unadiversa valutazione della documentazione probatoria, ascrivendo valoredirimente all’importo indicato nella fattura del 31.10.2010.Invero, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattualeNumero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026non sono sindacabili in cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez.

U., n. 20867 del 30 settembre 2020).6.

Inoltre, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni delconsulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, deirilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione conl'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamentesoffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte,che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamentedisattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio dimotivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame deglielementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mereargomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n.1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009), salvo che le stesseintegrino censure puntuali e specifiche ad un dictum immotivato delconsulente d’ufficio ed il giudice si limiti ad ancorarsi alle ragioni, del tuttoinesistenti, da lui addotte (Cass. 15804/2024).Nel caso in oggetto, come ammesso dalla stessa CTP, la presenza dellelavorazioni sottese alle spese riportate nella fattura non conteggiata nonrisulta documentata in atti, per cui, il materiale probatorio depositato dalricorrente ha impedito l’esame preliminare non solo dell’urgenza delle operealla base delle spese fatturate, ma anche della realizzazione delle stesse.Né parte ricorrente ha specificamente dedotto la complementarietà didette lavorazioni rispetto all’essenziale opera di ripristino della scala, eneppure l’improcrastinabilità delle stesse, che ne giustificasse l’esborsoanticipato ad opera della condomina.Infine, non colgono nel segno neanche le doglianze circa l’inadeguatezzadel prezziario e dell’aumento percentuale applicato dal CTU (elementi,analiticamente valutati dal consulente d’ufficio nel rispondere ai rilievi delconsulente di parte), in quanto, implicando una diversa valutazioneNumero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026monetaria delle lavorazioni effettuate, richiedono alla Corte ossiaun’inammissibile rivalutazione dell’accertamento compiuto dal consulente.7.

Con il quarto motivo si fa valere la violazione o falsa applicazionedell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.Il ricorrente si duole dell’erroneo governo delle spese effettuato dalgiudice d’appello, che ha compensato per intero le stesse, relativamente adentrambi i gradi di giudizio, ponendo, inoltre, su entrambe le parti in solidole spese di CTU, facendo riferimento in motivazione all’ipotesi dellasoccombenza reciproca, sebbene l’unica domanda formulata in un unicocapo dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] fosse stata comunque accolta,per quanto in misura quantitativamente ridotta rispetto a quanto richiesto.8.

Il motivo è infondato, per i rilievi che seguono.In primis, va, effettivamente, rimarcato che, ai fini del governo dellespese, il giudice di appello non può tener conto delle sole statuizioniadottate in secondo grado, occorrendo valutare l’esito globale della lite(Cass. 27000/2025).Dunque, nel caso oggetto di giudizio, l’unica domanda, proposta dallacondomina in primo grado, per il rimborso delle spese di € 3.863,20sostenute ex art. 1334 c.c., risulta accolta in appello, seppur nella misuramolto ridotta di € 1.915,23.Orbene, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di unadomanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in casodi parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi; ciò,pertanto non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarnela compensazione totale o parziale, ex art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez.

U. n32061/2022 e conf.

Cass. 13827/2024).Numero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026In sintesi, la riduzione, anche sensibile (come nel caso in esame), dellasomma richiesta con la domanda giudiziale, rappresenta circostanza di cuiil giudice di merito può tener conto per l'eventuale compensazione, totale,o parziale, delle spese, quale sopravvenienza relativa al quadro diriferimento della controversia, che presenti la stessa, o maggiore, gravitàed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92,comma 2, c.p.c., come esplicitato nella motivazione della sentenza dellaCorte costituzionale n. 77 del 2018 (Cass. Sez.

U. n. 27172/2022 e Cass.Sez.

U. 32906/2022).Lo stesso è da dirsi per la regolamentazione delle spese di CTU, le qualirientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento aisensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 10277 del 18/04/2025, nonché, inprecedenza, Cass. 1106/2020).10.

In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo statoil ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoNumero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A Dorotea, CarusiRosario, [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1092/2020 depositata il23/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] agiva giudizialmente contro il CondominioComplesso Carlino, per richiedeva il rimborso della somma di € 3.863,20,quale spesa sostenuta per la necessaria ed indifferibile manutenzione dellarampa di scale di accesso all’immobile, a fronte dell’inerzia del condominio.2. Il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 36 del 2014,rigettando la richiesta di CTU formulata dal condominio, accoglieva ladomanda attorea e condannava il medesimo condominio allacorresponsione all’attrice dell’importo chiesto in citazione, nonché alpagamento delle spese di giudizio.3. Proponeva appello il condominio [OSCURATO:PERSONA], lamentandol’insussistenza dei presupposti per l’urgenza dei lavori eseguiti, comunquel’erroneità dell’importo e dolendosi del mancato espletamento della CTU, dicui si insisteva per l’ammissione in appello.4. Espletata la richiesta CTU e nominati dalle parti i propri CTP, iltribunale di Cosenza, con sentenza del 23.06.2020 n. 1092/2020, accertaval’indifferibilità dell’intervento manutentivo effettuato da Maria GiulianaPrestia, ma, riportandosi, alle valutazioni della CTU, accoglievaparzialmente l’originaria domanda, ritenendo rimborsabile solo l’importo,parametrato al valore dell’opera, di € 1.915,23. In relazione al governo dellespese, ritenendo sussistente tra le parti una situazione di parziale reciprocasoccombenza, le compensava in toto, per entrambi i gradi di giudizio,ponendo, in solido, a carico di entrambe le parti, le spese di CTU.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scortadi quattro motivi.6. Si costituiva il condominio [OSCURATO:PERSONA], mentre rimanevanointimati i condomini [OSCURATO:PERSONA], Natale e [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].7. Fissata la trattazione in camera di consiglio, entrambe le particostituite depositavano memorie.Numero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsaapplicazione, ex articolo 360 comma 1, n. 4, c.p.c. degli artt. 115 e 62c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione exart. 360, comma 1, numero 4, c.p.c., degli artt. 132 e 156 c.p.c. e 111 Cost.3. Mediante il terzo motivo, il ricorrente si duole dell'omesso esamecirca un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione delle parti, exarticolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.3. I tre motivi possono analizzarsi congiuntamente, in quanto, sottodiverse angolazioni, si deduce che la decisione del tribunale di Cosenza,fondandosi sulle conclusioni della CTU, in atti, poggerebbe su unainformazione probatoria errata, non avendo, scientemente, la consulenzatenuto conto di una parte delle lavorazioni comprese in una delle due fatturealla base della domanda giudiziale ed in particolare nella n. 10 del31.10.2010, di € 3300,00, così erroneamente riducendo l’importorimborsabile.4. Tutti e tre i motivi sono infondati.La domanda oggetto giudizio rientra nell’ipotesi di cui all’art. 1134 c.c.,in relazione al quale il condomino che, in mancanza di autorizzazionedell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese diconservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostril’urgenza.Dunque, al condomino gestore spetta dimostrare non solo che le opere,fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi odalla cosa comune, ma anche che esse dovevano essere eseguite senzaritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore ogli altri condomini, intendendo la legge trattare nel condominio con maggiorrigore (rispetto alla comunione ordinaria) la possibilità che il singolo possainterferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà (Cass.Numero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/202627196/2021; Cass. 29336 del 2023 in motivazione, Cass. n. 16351 del17/06/2025).La valutazione rigorosa dell’urgenza ed indifferibilità delle spese diconservazione rappresenta un accertamento di fatto che compete al giudicedi merito.Nel caso in esame, il giudice, esaminata la CTU e la documentazione(anche fotografica) già allegata in atti dalle parti, ha ritenuto che lelavorazioni necessarie per il ripristino della scala di accesso al corpo “A” delfabbricato fossero necessarie ed urgenti, tenuto conto dello stato di degradodel rivestimento dei gradini già divelti dal massetto sottostante e della nonconformità agli standard di sicurezza, anche a tutela dell’incolumità deicondomini.5. Nel contempo, il giudice, come affermato dallo stesso ricorrente, hasottolineato di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio, il quale,fornendo risposta ai rilievi contenuti nelle depositate CTP, ha chiarito di nonaver valutato le ulteriori lavorazioni ivi indicate, in carenza di riscontrodocumentale delle stesse nel fascicolo di causa, non figurando esse né nelladescrizione delle lavorazioni indicate nelle fatture, né nelle dichiarazionidello stesso CTP nel corso del sopralluogo effettuato.A fronte di ciò, il ricorrente si duole della mancata valutazione, ad operadel giudice, dell’importo riportato nella fattura del 31.01.2010, facenteprova delle opere sottese, basandosi invece sulle conclusioni del CTU.Orbene, la doglianza non integra assolutamente il travisamento dellalettura (prospettata da una delle parti) di un fatto probatorio controverso(Cass. Sez. U. 5792 del 5.03.2024); piuttosto, il ricorrente richiede unadiversa valutazione della documentazione probatoria, ascrivendo valoredirimente all’importo indicato nella fattura del 31.10.2010.Invero, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattualeNumero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026non sono sindacabili in cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).6. Inoltre, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni delconsulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, deirilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione conl'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamentesoffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte,che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamentedisattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio dimotivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame deglielementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mereargomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n.1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009), salvo che le stesseintegrino censure puntuali e specifiche ad un dictum immotivato delconsulente d’ufficio ed il giudice si limiti ad ancorarsi alle ragioni, del tuttoinesistenti, da lui addotte (Cass. 15804/2024).Nel caso in oggetto, come ammesso dalla stessa CTP, la presenza dellelavorazioni sottese alle spese riportate nella fattura non conteggiata nonrisulta documentata in atti, per cui, il materiale probatorio depositato dalricorrente ha impedito l’esame preliminare non solo dell’urgenza delle operealla base delle spese fatturate, ma anche della realizzazione delle stesse.Né parte ricorrente ha specificamente dedotto la complementarietà didette lavorazioni rispetto all’essenziale opera di ripristino della scala, eneppure l’improcrastinabilità delle stesse, che ne giustificasse l’esborsoanticipato ad opera della condomina.Infine, non colgono nel segno neanche le doglianze circa l’inadeguatezzadel prezziario e dell’aumento percentuale applicato dal CTU (elementi,analiticamente valutati dal consulente d’ufficio nel rispondere ai rilievi delconsulente di parte), in quanto, implicando una diversa valutazioneNumero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026monetaria delle lavorazioni effettuate, richiedono alla Corte ossiaun’inammissibile rivalutazione dell’accertamento compiuto dal consulente.7. Con il quarto motivo si fa valere la violazione o falsa applicazionedell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.Il ricorrente si duole dell’erroneo governo delle spese effettuato dalgiudice d’appello, che ha compensato per intero le stesse, relativamente adentrambi i gradi di giudizio, ponendo, inoltre, su entrambe le parti in solidole spese di CTU, facendo riferimento in motivazione all’ipotesi dellasoccombenza reciproca, sebbene l’unica domanda formulata in un unicocapo dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] fosse stata comunque accolta,per quanto in misura quantitativamente ridotta rispetto a quanto richiesto.8. Il motivo è infondato, per i rilievi che seguono.In primis, va, effettivamente, rimarcato che, ai fini del governo dellespese, il giudice di appello non può tener conto delle sole statuizioniadottate in secondo grado, occorrendo valutare l’esito globale della lite(Cass. 27000/2025).Dunque, nel caso oggetto di giudizio, l’unica domanda, proposta dallacondomina in primo grado, per il rimborso delle spese di € 3.863,20sostenute ex art. 1334 c.c., risulta accolta in appello, seppur nella misuramolto ridotta di € 1.915,23.Orbene, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di unadomanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in casodi parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi; ciò,pertanto non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarnela compensazione totale o parziale, ex art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez. U. n32061/2022 e conf. Cass. 13827/2024).Numero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026In sintesi, la riduzione, anche sensibile (come nel caso in esame), dellasomma richiesta con la domanda giudiziale, rappresenta circostanza di cuiil giudice di merito può tener conto per l'eventuale compensazione, totale,o parziale, delle spese, quale sopravvenienza relativa al quadro diriferimento della controversia, che presenti la stessa, o maggiore, gravitàed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92,comma 2, c.p.c., come esplicitato nella motivazione della sentenza dellaCorte costituzionale n. 77 del 2018 (Cass. Sez. U. n. 27172/2022 e Cass.Sez. U. 32906/2022).Lo stesso è da dirsi per la regolamentazione delle spese di CTU, le qualirientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento aisensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 10277 del 18/04/2025, nonché, inprecedenza, Cass. 1106/2020).10. In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo statoil ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoNumero registro generale 3629/2021Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 12596/2026Data pubblicazione 04/05/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa