CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 22322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: CEROLI.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 26 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Macerata 1'11 settembre 2023, previa declaratoria di estinzione per prescrizione di taluni reati, ha rideterminato in anni 2 e mesi 4 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai residui reati di cui agli art. 2 e 10 del d.lgs. 74 del 2000, con revoca della confisca per equivalente disposta per i reati estinti. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata per l'udienza del 26 maggio 2025, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente rilevato che la richiesta è stata disattesa in quanto si è proceduto con rito cartolare, mentre non vi è traccia nel fascicolo processuale di una precedente udienza che si sarebbe celebrata il 10 marzo 2025 (il decreto di citazione per il giudizio di appello indica del resto la sola data di udienza del 26 maggio 2025). Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti della verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, hanno compiutamente argomentato la configurabilità dei reati di dichiarazione fiscale fraudolenta e di occultamento delle scritture contabili di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto penalmente responsabile (cfr. pagine 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della sentenza impugnata). Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato in maniera pertinente (pagina 6 della sentenza impugnata) la superfluità degli approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa, a fronte dell'univoco materiale probatorio acquisito, dovendosi al riguardo richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, evenienza questa che nel caso di specie è stata esclusa in base ad argomentazioni non manifestamente illogiche. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M